Cassazione Penale, Sentenza n. 29855/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha confermato nella condanna per cessione di hashish (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) eccependo: (1) vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, poiché il dispositivo è rimasto silente mentre il giudice di primo grado aveva affermato l'applicazione della recidiva e la pena inflitta (9 mesi e 3.000 euro) è incoerente con l'esclusione delle circostanze; (2) ingiustificato diniego della continuazione esterna tra il fatto oggetto del procedimento e un precedente episodio di cessione giudicato con sentenza del 27/01/2016 (irrevocabile 08/09/2018), essendosi la Corte territoriale rifiutata di riconoscerla perché l'imputato non aveva prodotto copia conforme della sentenza irrevocabile e perché avrebbe ritenuto assente il disegno criminoso.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato su entrambi i motivi. Quanto alla recidiva, ha rilevato omessa motivazione poiché non è possibile ritenere l'esclusione della recidiva dal silenzio del dispositivo e dalla pena applicata, e quindi ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per la rinnovata valutazione. Quanto alla continuazione, ha ritenuto illegittimo il rifiuto basato sulla mancata produzione della copia conforme della sentenza irrevocabile e ha censurato la motivazione apparente sul punto dell'assenza del disegno criminoso, disponendo altresì l'annullamento con rinvio perché la questione vada riesaminata alla luce degli elementi probatori e delle regole di onere di allegazione e di poteri officiosi del giudice.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma applicata per la contestata cessione di sostanza stupefacente; costituisce il titolo di reato per la condanna impugnata.
codice penale, art. 133
Richiamato quale criterio di determinazione della pena; la motivazione con riferimento solo all'art. 133 è stata ritenuta insufficiente a giustificare l'esclusione della recidiva se il dispositivo è silente.
disp. att. cod. proc. pen., art. 186
Disposizione posta all'attenzione nel dibattito giurisprudenziale: disciplina l'obbligo del giudice dell'esecuzione di acquisire d'ufficio le sentenze, ma la sua estensione alla fase della cognizione è oggetto di contrasto; la Corte ha ritenuto che il giudice della cognizione può esercitare poteri officiosi quando l'allegazione sia completa.
codice penale, art. 81, comma secondo
Riferimento implicito alla disciplina della continuazione (identità del disegno criminoso) e ai criteri per riconoscerla: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e programmazione delle condotte.
Massime di principio
- L'omissione di una espressa decisione sul tema della recidiva nel dispositivo, unitamente a una motivazione che dichiara di applicarla o escluderla in modo incongruente, determina vizio di motivazione: il giudice deve decidere chiaramente e motivare la scelta.
- In sede di cognizione il giudice non è automaticamente esentato dall'acquisire elementi utili per valutare la continuazione, ma il riconoscimento della continuazione richiede che l'imputato allegi compiutamente gli elementi dal quali desumere l'unicità del disegno criminoso; se l'allegazione è completa, il giudice può e deve esercitare i poteri officiosi per acquisire le necessarie informazioni.
- La mera mancata produzione della copia conforme della sentenza definitiva non può, di per sé e senza verifica della completezza delle allegazioni e senza acquisizione degli atti facilmente reperibili, impedire la valutazione della continuazione: il rifiuto automatico può essere censurato se non supportato da motivazione adeguata.
- Per valutare la continuazione occorre una valutazione concreta e comparativa degli indici (omogeneità del fatto, contiguità spazio-temporale, modalità operative, durata, sistematicità); la detenzione tra i reati non esclude di per sé la possibilità della continuazione.
- Il giudice deve sempre confrontarsi con il contenuto delle sentenze e con gli elementi probatori pertinenti prima di escludere la riconducibilità a un medesimo disegno criminoso; una motivazione che non affronta tali elementi può essere qualificata come apparente e portare all'annullamento.
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