Sentenza del 02/07/2020 n. 15515 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della (XXXXX) s.r.l. contro un avviso di accertamento per IVA e imposte dirette relativo all'anno 2004. L'accertamento aveva recuperato costi e IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, derivanti da acquisti effettuati da due società ritenute 'cartiere' che emettevano fatture per operazioni inesistenti e dissimulavano acquisti intracomunitari di autovetture. L'Agenzia ha dedotto in cassazione violazioni di norme IVA (DPR 633/1972 artt. 19 e 24) e di norme sulle imposte dirette (DPR 997/1986 art. 109), nonché omesso esame circa la prova della buona fede e della diligenza della societa' resistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (omesso esame sulla prova della buona fede/diligenza della contribuente), ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale non abbia valutato adeguatamente se la societa' abbia fornito la prova contraria, ossia di aver agito senza consapevolezza dell'inesistenza delle operazioni e di aver adottato la diligenza massima esigibile. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, demandando anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi del ricorso dell'Agenzia sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
Gli artt. 19 e 24 sono richiamati in relazione alla detraibilita' e alla indetraibilita' dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte richiama il principio che l'Amministrazione deve provare l'inesistenza soggettiva e che la deducibilita'/detraibilita' va verificata alla luce della consapevolezza o meno del cessionario.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 997 del 1986
Richiamato in rapporto all'impossibilita' di dedurre ai fini delle imposte dirette costi relativi a fatture soggettivamente inesistenti; la Corte non decide sul merito ma segnala la questione collegata all'inesistenza soggettiva delle operazioni.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
I mezzi di impugnazione utilizzati dall'Agenzia di legittimita' fanno riferimento ai vizi di violazione di norme e di omesso esame di punti decisivi della controversia; la Corte ha accolto il vizio per omesso esame (n.5) relativo alla prova della diligenza della contribuente.
Giurisprudenza di legittimità
Cass. 24 agosto 2018, n. 21104 (richiamata)
Principio secondo cui, quando l'Amministrazione contesta fatturazione relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare l'inesistenza del fornitore e, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; spetta poi al contribuente fornire prova contraria di aver agito con la massima diligenza esigibile.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo l'inesistenza del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici, che l'acquirente era o avrebbe dovuto essere consapevole dell'evasione.
- Una percentuale elevata di acquisti da società ritenute 'cartiere' o l'archiviazione penale del responsabile non sono di per sé sufficienti a dimostrare la mancanza di diligenza del compratore: il giudice deve verificare concretamente la prova contraria fornita dal contribuente circa la sua buona fede e le cautele adottate.
- Il contribuente deve documentare e provare di aver adottato la diligenza massima esigibile (controlli, verifiche sulla controparte, congruità dei prezzi, modalità di pagamento, riscontri oggettivi) secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al suo ruolo professionale.
- In giudizio tributario il mancato esame, da parte del giudice d'appello, della questione decisiva relativa alla prova della buona fede/diligenza comporta cassazione e rinvio per nuovo esame.
- Nei casi di frodi carosello o fatture inesistenti l'onere probatorio e' ripartito: l'Amministrazione dà gli indizi sull'inesistenza e sulla possibile consapevolezza; il contribuente deve fornire elementi specifici a sua difesa; il giudice deve motivare sulla valutazione comparativa delle prove.
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