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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10236 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato crediti d'imposta utilizzati in compensazione dalla VH s.r.l. per gli esercizi 1999, 2001, 2002 e 2003, ritenendo indebite le agevolazioni previste dalla L. n. 140 del 1997, art. 13. Secondo l'Ufficio, i costi indicati come ricerca e sviluppo riguardavano attività progettuali svolte per impianti commissionati da clienti e rientravano quindi nella normale attività d'impresa, senza diritto al beneficio. L'Agenzia contestava inoltre alla CTR di avere ritenuto necessario un preventivo provvedimento ministeriale di revoca e tardivo l'atto di recupero.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto adeguata, anche se sintetica, la motivazione della CTR, secondo cui la società aveva dimostrato la novità degli studi e delle tecnologie sviluppate e l'Agenzia non aveva fornito elementi concreti sufficienti a provare che le attività fossero state commissionate da terzi. La Corte ha inoltre precisato che la valutazione delle prove e dei fatti spetta al giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione mediante una diversa lettura degli elementi istruttori. I primi due motivi, relativi al potere di recupero e alla tardività dell'atto, sono rimasti assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 13, convertito dalla L. n. 140 del 1997

    Prevede il credito d'imposta per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, con esclusione delle attività non qualificabili come iniziative agevolabili secondo la disciplina applicabile.

  • D.M. 27 marzo 1998, n. 235, artt. 2, 4 e 7

    Disciplina le condizioni, le modalità e i termini per il riconoscimento delle agevolazioni. Nel caso concreto era controverso se le attività progettuali commissionate da terzi fossero escluse dal beneficio e quale fosse la natura del termine di 120 giorni previsto dall'art. 7.

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421

    Attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere di recuperare i crediti d'imposta indebitamente utilizzati, questione sollevata dall'Agenzia ma non esaminata dalla Cassazione perché assorbita.

  • D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 19

    Richiamato in relazione al trasferimento alle Regioni di funzioni riguardanti determinate agevolazioni, con conseguenti dubbi sulla competenza amministrativa al recupero.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'applicazione dei termini ordinari di accertamento agli atti di recupero dei crediti d'imposta; la questione non è stata decisa per l'assorbimento del motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La Cassazione può controllare la corretta applicazione delle norme e la sufficienza logico-formale della motivazione, ma non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.

Massime di principio

  • In materia di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, il contribuente deve documentare concretamente la novità, l'autonomia e il contenuto tecnico delle attività svolte; la mera qualificazione contabile dei costi come ricerca e sviluppo non è sufficiente.
  • L'Amministrazione che intende recuperare un'agevolazione deve fornire elementi specifici e verificabili per dimostrare che i costi riguardano attività ordinarie o commissionate da terzi, soprattutto quando la documentazione del contribuente descrive progetti innovativi.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: se il giudice di merito ha esaminato la documentazione e indicato una motivazione logicamente coerente, la diversa interpretazione proposta dall'Amministrazione non è sufficiente.
  • Quando la decisione è già favorevole al contribuente per ragioni di merito non adeguatamente superate dall'Amministrazione, le questioni preliminari relative a competenza, revoca e termini possono essere dichiarate assorbite e non venire esaminate.
  • Per prevenire contestazioni analoghe è opportuno conservare relazioni tecniche, contratti, schede progettuali, evidenza dell'innovazione e separata imputazione dei costi, così da dimostrare che l'attività non consiste nella semplice personalizzazione di impianti o prodotti per singoli clienti.

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