Ordinanza n. 3532/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento nn. 2-OMISSIS- – -OMISSIS-–-OMISSIS-, .11.2025, notificato in data 28.11.2025, con i quali il Consolato rigettava le domande di visto di ingresso per residenza elettiva in favore del Sig. -OMISSIS- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 11\5\2026 : L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELL’EFFICACIA - Comunicazione del Consolato Generale d’Italia in San Paolo del 24/04/2026, avente ad oggetto: “Esito riesame visto per residenza elettiva – -OMISSIS-– TAR Lazio R.G. -OMISSIS-”. - Provvedimento nn. 2-OMISSIS- – -OMISSIS-–-OMISSIS-, notificato in data 28.11.2025, con i quali il Consolato rigettava le domande di visto di ingresso per residenza elettiva in favore del Sig. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visti di ingresso per residenza elettiva e successiva comunicazione dell'esito del riesame
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, i provvedimenti consolari che avevano rigettato le sue domande di visto di ingresso per residenza elettiva. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la comunicazione del Consolato Generale d'Italia a San Paolo del 24 aprile 2026, relativa all'esito del riesame del visto, nonché nuovamente i provvedimenti di diniego. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti né il contenuto delle censure svolte.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha considerato sussistenti i presupposti di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a. e, invece di definire immediatamente la domanda cautelare con una sospensione o un rigetto espressi, ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Considerata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a.
Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per fissare direttamente l'udienza di merito nell'ambito della fase cautelare, senza adottare nel testo una distinta misura cautelare di sospensione o di rigetto.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito quando ritenga sussistenti i presupposti previsti dall'art. 55, comma 10, c.p.a., senza che l'ordinanza debba necessariamente disporre espressamente la sospensione dell'atto impugnato.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non determina, di per sé, l'accoglimento della domanda cautelare né la sua reiezione; l'esito della domanda principale resta da definire nella successiva fase di merito.
- In presenza dei presupposti di tutela della dignità o dei diritti della parte interessata, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità nel provvedimento.
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