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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12713/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, emesso dopo un primo atto poi annullato in autotutela dall'Ufficio perché riconosceva la non imponibilità della restituzione di un finanziamento. Successivamente l'Amministrazione notificava un nuovo avviso, con diversa quantificazione del maggior reddito e con ripresa a tassazione anche di somme che in autotutela erano state ritenute non imponibili. Nei gradi di merito il ricorso veniva respinto e il contribuente proponeva ricorso per cassazione con otto motivi: 1) nullità/inesistenza dell'atto per sottoscrizione da parte di soggetto non abilitato, richiamando la giurisprudenza sulla dirigenza decaduta; 2) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e difetto di motivazione, per avere l'Ufficio riformulato la pretesa dopo autotutela e per avere, secondo il ricorrente, oltrepassato i limiti dell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 per avere i giudici valorizzato solo il nuovo redditometro senza considerare la prova contraria e la reale capacità contributiva, anche del nucleo familiare; 4) nullità dell'accertamento per scostamento inferiore al quarto tra reddito dichiarato e accertato; 5) carenza di motivazione sulle censure precedenti; 6) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 perché applicato il testo del 2010 e non quello vigente nel 2006; 7) violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 8) omessa o apparente motivazione della sentenza di secondo grado per mancato esame del merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, rigettandolo integralmente. Ha dichiarato inammissibili, perché nuove o comunque non specifiche, le censure sulla sottoscrizione dell'atto e quelle connesse alla dedotta illegittimità dell'accertamento sintetico e al preteso scostamento inferiore alla soglia di legge; ha comunque rilevato che la sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario delegato non dirigenziale era valida secondo consolidato orientamento e che, nel caso concreto, il nuovo avviso sostitutivo dopo autotutela era legittimo. Ha poi escluso che la prova contraria del contribuente avesse vinto la presunzione redditometrica, trattandosi di apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione. Ha inoltre affermato che la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale non era applicabile alle annualità precedenti il 2009 per gli accertamenti redditometrici e, in ogni caso, il ricorrente non aveva indicato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere. Infine ha escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo che la sentenza di merito avesse esaminato le questioni sollevate. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'Amministrazione in quella fase.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come parametro dei diversi motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione o di forma del provvedimento impugnato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto alla indicazione degli atti e dei fatti processuali su cui si fonda la censura.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva, pena nullità.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    è evocato dal ricorrente per contestare la riformulazione della pretesa dopo autotutela; la Corte non ne ravvisa la violazione nel caso concreto.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    disciplina l'accertamento sintetico; la Corte esclude che nel caso concreto fossero violati i presupposti applicativi e ritiene legittima la ripresa sulla base del redditometro.

  • art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973

    la Corte afferma che per l'anno d'imposta 2006 non si applica la versione introdotta nel 2010, ma quella vigente all'epoca dei fatti; comunque il motivo è infondato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    è richiamato per il possibile obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

  • d.l. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1

    le modifiche al redditometro e al contraddittorio operano solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto; dunque per il periodo d'imposta 2006 non si applicano.

  • L. n. 122 del 2010

    è richiamata come legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010.

  • d.l. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24

    la declaratoria di incostituzionalità non incide sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionari delegati non dirigenziali secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

  • L. n. 44 del 2012

    è richiamata come legge di conversione del d.l. n. 16 del 2012.

  • art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973

    l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nel redditometro, nella formulazione successiva, non si applica agli accertamenti relativi ad annualità anteriori al 2009.

  • art. 247 c.p.c.

  • art. 2727 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    implicitamente richiamato nel riferimento alla prova contraria offerta dal contribuente e alla ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di motivazione è richiamato per le censure sulla mancata considerazione del merito e sulla motivazione apparente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: se si deduce un error in procedendo o la novità di una questione, occorre indicare puntualmente dove e come il tema sia stato dedotto nei gradi di merito, senza rinvii generici ad atti esterni al ricorso.
  • L'avviso di accertamento è valido se sottoscritto dal capo dell'Ufficio o da un funzionario delegato di carriera direttiva; la qualifica dirigenziale non è necessaria quando la delega risulti conforme alla disciplina applicabile.
  • L'annullamento in autotutela di un primo avviso e la successiva emissione di un nuovo avviso sostitutivo non violano di per sé l'unitarietà dell'accertamento, purché non sia decorso il termine di decadenza dal potere impositivo; è invece illegittimo l'avviso integrativo fondato su fatti già noti al momento del primo accertamento.
  • Nell'accertamento sintetico mediante redditometro, la prova contraria del contribuente è valutata dal giudice di merito e la sua insufficienza non è sindacabile in cassazione se la censura mira in realtà a una nuova valutazione del fatto.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria non opera in modo generalizzato per i tributi non armonizzati; per il redditometro, nella disciplina applicabile alle annualità anteriori al 2009, la sua omissione non determina invalidità dell'atto se la legge transitoria non lo prevedeva.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta il dissenso del ricorrente rispetto alla valutazione del merito se la decisione espone comunque le ragioni del rigetto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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