Sentenza n. 1414/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento del decreto ministeriale del 13 dicembre 2019, con cui è stata rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il 12 dicembre 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per precedente deferimento all'autorità giudiziaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 13 dicembre 2019, con cui era stata rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e violazione del giusto procedimento, sostenendo che il diniego non avrebbe considerato il contesto personale e sociale di inserimento, il tempo trascorso dalla domanda, l'assenza di condanne penali e l'insussistenza di una concreta pericolosità sociale. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 7 l. n. 241/1990, oltre a ulteriori vizi istruttori e procedimentali, assumendo che gli accertamenti fossero insufficienti e lamentando l'esistenza di un preteso diritto alla concessione della cittadinanza. Infine, ha denunciato la violazione degli artt. 3, 29, 32, 38, 41 e 97 Cost. e degli artt. 8 e 14 CEDU, sostenendo che il diniego integrasse una discriminazione fondata sulla condizione di straniero e incidesse su diritti fondamentali. L'amministrazione aveva fondato il diniego sul deferimento del richiedente all'autorità giudiziaria per un reato contro un valore ritenuto essenziale dell'ordinamento, pur essendo intervenuta una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato conseguente alla remissione della querela e pur in assenza di condanne penali.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per residenza non costituisce un diritto automatico, ma l'esito dell'esercizio di un potere altamente discrezionale, diretto a valutare il concreto interesse pubblico all'ingresso stabile del richiedente nella comunità nazionale e la sua attitudine ad assumere i relativi doveri. Il sindacato giurisdizionale è pertanto estrinseco e formale e riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il precedente deferimento per un reato contro un valore fondamentale dell'ordinamento poteva essere valutato negativamente dall'amministrazione anche in assenza di condanna, nonostante il non luogo a procedere per estinzione del reato e la remissione della querela. Le valutazioni amministrative sulla personalità e sull'affidabilità del richiedente sono autonome rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Il rilievo relativo alla durata del procedimento non è stato accolto, anche perché avrebbe dovuto essere fatto valere mediante l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il secondo motivo è stato respinto, poiché il procedimento penale e il precedente di polizia costituivano, secondo il giudice, adeguato fondamento istruttorio e motivazionale, non sussistendo alcun diritto alla concessione della cittadinanza. Anche le censure costituzionali e convenzionali sono state respinte: il diniego non era basato sulla mera condizione di straniero, ma sul precedente di polizia, valutato quale indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. La valutazione non è apparsa manifestamente irrazionale, sproporzionata o viziata da travisamento. Il TAR ha inoltre rilevato che il richiedente può reiterare l'istanza dopo un anno, una volta mutate le condizioni oggettive, sicché il diniego produce conseguenze temporanee e non incide sulla possibilità di continuare a soggiornare e vivere in Italia. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992 n. 91
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno: […] f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La disposizione attribuisce all'amministrazione un potere altamente discrezionale: il requisito della residenza decennale non determina un diritto automatico alla cittadinanza, imponendo invece una ponderazione dell'interesse pubblico e dell'affidabilità del richiedente.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Le doglianze relative all'eccessiva durata del procedimento amministrativo devono essere fatte valere mediante l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
artt. 4 e 7 l. 7 agosto 1990 n. 241
Nel caso esaminato non è stata ravvisata una violazione procedimentale rilevante, poiché l'istruttoria e il contraddittorio sono stati ritenuti sufficienti a fondare il diniego.
artt. 3, 29, 32, 38, 41 e 97 Cost.
Le disposizioni costituzionali invocate non impediscono il diniego discrezionale della cittadinanza quando esso sia fondato su elementi concreti riferiti all'affidabilità e all'integrazione del richiedente e non sulla sua mera condizione di straniero.
artt. 8 e 14 CEDU
Il diniego non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare né discriminatorio, anche perché non preclude il soggiorno in Italia e consente la reiterazione dell'istanza al mutare delle condizioni.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 non costituisce un diritto automatico derivante dal solo possesso del requisito temporale, ma è il risultato dell'esercizio di un potere altamente discrezionale volto a verificare l'interesse pubblico all'ingresso del richiedente nella comunità nazionale e la sua affidabilità rispetto ai doveri connessi allo status di cittadino.
- Nel giudizio sul diniego di concessione della cittadinanza, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni dell'amministrazione è estrinseco e formale: riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti posti a fondamento dell'atto e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- Le risultanze di un procedimento penale o di un precedente di polizia possono essere valutate negativamente dall'amministrazione nel procedimento di concessione della cittadinanza anche quando il procedimento penale si sia concluso senza condanna, per archiviazione, estinzione del reato, remissione della querela o riabilitazione, poiché la valutazione amministrativa dell'affidabilità del richiedente è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
- L'assenza di condanne penali non impedisce di attribuire rilievo ostativo a un precedente di polizia, purché la valutazione amministrativa sia riferita a fatti concretamente accertati e risulti motivata in modo non manifestamente irrazionale, irragionevole, sproporzionato o travisato.
- Il mero ritardo nella conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza non determina l'illegittimità del diniego per il solo decorso del tempo; la doglianza relativa alla durata del procedimento deve essere proposta mediante l'azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Il diniego di cittadinanza non preclude necessariamente la successiva riproposizione dell'istanza, consentita dopo un anno quando siano mutate le condizioni oggettive valutate negativamente, e non incide di per sé sulla possibilità del richiedente di continuare a soggiornare e vivere in Italia.
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