Risposta n. 142 del 14/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che l’autofattura per l’estrazione da deposito IVA può essere analogica oppure elettronica extra SdI; deve invece essere elettronica tramite SdI quando, durante la permanenza nel deposito, i beni abbiano ricevuto prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia che ne abbiano modificato il valore, poiché in tal caso il documento serve anche a determinare la corretta base imponibile.
Obbligo di fattura elettronica per l’estrazione di beni da un deposito IVA
Il quesito
Un commerciante di accessori per autoveicoli chiede se, in caso di estrazione da un deposito IVA di merci importate da un Paese asiatico, sussista l’obbligo di emettere fattura elettronica.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che l’estrazione da deposito IVA segua le regole generali della fatturazione elettronica: gli obblighi operano per operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, mentre i soggetti non residenti o non stabiliti sono esclusi; per l’estrazione, l’autofattura è normalmente un’integrazione del documento originario e può essere anche cartacea o elettronica extra SdI, salvo il caso in cui il valore del bene sia stato incrementato da servizi rilevanti in Italia, ipotesi in cui l’autofattura deve transitare via SdI.
Estrazione da deposito IVA e fattura elettronica
L’interpello riguarda il trattamento documentale dell’estrazione di merci da un deposito IVA, con particolare riferimento all’obbligo di emissione della fattura elettronica. L’istante è un commerciante di accessori per autoveicoli che ha importato beni da un Paese asiatico e intende sapere come debba essere documentata l’estrazione dei beni dal deposito IVA.
Fattispecie esaminata
Il caso prospettato attiene all’estrazione di merci già introdotte in un deposito IVA. L’Agenzia inquadra l’operazione nel sistema dei depositi fiscali previsto dall’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, evidenziando che tali depositi sono luoghi fisici situati nel territorio dello Stato destinati alla custodia di beni nazionali e comunitari, non destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede se, al momento dell’estrazione da un deposito IVA di beni importati, vi sia l’obbligo di emissione di fattura elettronica. Non viene proposta una soluzione interpretativa autonoma.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama anzitutto la disciplina generale della fatturazione elettronica introdotta dall’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come modificato, che prevede l’emissione esclusiva di fatture elettroniche, tramite Sistema di Interscambio, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, salve le eccezioni e i divieti previsti dalla normativa vigente.
Viene richiamata anche la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, che ha autorizzato l’Italia ad applicare misure speciali di deroga per la fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata, limitandone l’ambito ai soggetti passivi "stabiliti" sul territorio italiano, diversi dai soggetti in franchigia per le piccole imprese.
Con riferimento ai depositi IVA, l’Agenzia richiama l’articolo 50-bis, comma 4, del d.l. n. 331 del 1993, che individua le operazioni esenti da imposta, tra cui:
- acquisti intracomunitari introdotti in un deposito IVA;
- immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati al deposito IVA;
- cessioni di beni introdotti o custoditi nel deposito;
- cessioni intracomunitarie di beni estratti dal deposito con spedizione in altro Stato membro;
- cessioni di beni estratti dal deposito con trasporto o spedizione fuori della Comunità europea;
- prestazioni di servizi relative ai beni custoditi nel deposito;
- trasferimenti di beni in altro deposito IVA.
L’Agenzia richiama inoltre il comma 6 dello stesso articolo 50-bis, secondo cui l’estrazione dei beni da un deposito IVA può essere effettuata solo da soggetti passivi IVA e comporta il pagamento dell’imposta; il soggetto che procede all’estrazione deve annotare nel registro IVA una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972. Si tratta quindi di un meccanismo riconducibile al reverse charge, già oggetto di chiarimenti di prassi richiamati dall’Amministrazione.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
Secondo l’Agenzia, la fattura emessa per l’estrazione dal deposito IVA ha normalmente la funzione di integrare il documento originario già emesso per la cessione, al fine di assolvere il debito d’imposta, analogamente a quanto avviene nelle ordinarie ipotesi di reverse charge.
L’Agenzia osserva tuttavia che, in alcuni casi, il valore del bene estratto non coincide con quello del bene introdotto nel deposito, perché il corrispettivo o valore iniziale deve essere aumentato delle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese sul bene durante la permanenza nel deposito, salvo che tali servizi siano già stati assoggettati a imposta. In tale ipotesi, il documento emesso all’estrazione assume anche la funzione di determinare la corretta base imponibile.
Da ciò deriva che l’autofattura deve seguire le regole generali della fatturazione elettronica e, quindi, essere elettronica tramite SdI quando il bene, durante la permanenza nel deposito, sia stato oggetto di servizi territorialmente rilevanti in Italia che ne abbiano modificato il valore.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il parere conclusivo è che le autofatture emesse per l’estrazione dei beni da un deposito IVA possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche oppure elettroniche extra SdI.
L’obbligo di fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio sussiste solo nel caso in cui il bene estratto sia stato, durante la permanenza nel deposito, oggetto di una prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia che abbia inciso sul suo valore. In tal caso, il documento non si limita a integrare il precedente, ma serve anche a individuare la base imponibile corretta.
Conclusioni operative
In sintesi, per l’estrazione da un deposito IVA:
- la regola generale consente autofattura analogica o elettronica extra SdI;
- l’obbligo di fattura elettronica via SdI opera solo se, nel periodo di giacenza, il bene ha subito servizi territorialmente rilevanti in Italia che ne abbiano modificato il valore;
- l’estrazione resta comunque soggetta al pagamento dell’IVA secondo il meccanismo previsto dall’articolo 50-bis del d.l. n. 331 del 1993 e dall’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.
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