Risposta n. 141 del 14/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’Agenzia, l’importo versato in sede di ravvedimento operoso, pur non essendo un versamento effettuato in pendenza di giudizio, può essere scomputato dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata della controversia, purché si tratti di somme ancora in contestazione nella lite. Le eventuali somme eccedenti restano definitivamente acquisite all’Erario e non sono rimborsabili.
Definizione agevolata di una controversia tributaria e scomputo delle somme versate con ravvedimento operoso
Il quesito
La società chiede se gli importi già versati a titolo di ravvedimento operoso, relativi al credito d’imposta per ricerca scientifica contestato in un atto di recupero, possano essere scomputati dalle somme dovute per definire la lite ai sensi dell’articolo 6 del DL n. 119/2018, evitando così una duplicazione di pagamento o, in alternativa, ottenere il rimborso dell’eccedenza.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene ammissibile lo scomputo delle somme pagate con ravvedimento operoso dall’importo dovuto per la definizione agevolata della lite ex articolo 6 del DL n. 119/2018. Precisa però che non spetta alcun rimborso per quanto eventualmente versato in eccedenza rispetto al dovuto per la definizione, perché tali somme restano acquisite all’Erario.
Definizione agevolata della controversia e scomputo del ravvedimento operoso
L’interpello riguarda la possibilità di utilizzare, ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le somme già versate dalla società istante a titolo di ravvedimento operoso. La questione nasce da una contestazione relativa al credito d’imposta per la ricerca scientifica fruito per i periodi d’imposta dal 2012 al 2017.
Fattispecie rappresentata dall’istante
La società riferisce che:
- il 6 luglio 2018 le era stato notificato un processo verbale di constatazione per i periodi d’imposta dal 2012 al 2017, con contestazione della fruizione del credito d’imposta per la ricerca scientifica di cui all’articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il 17 settembre 2018 aveva sanato le violazioni contestate nel PVC mediante ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 settembre 1997, n. 472, versando il credito, gli interessi e le sanzioni ridotte a un quinto;
- sempre il 17 settembre 2018 l’Agenzia delle entrate aveva notificato un atto di recupero con cui veniva recuperato il credito indebitamente utilizzato in compensazione nei periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014;
- contro tale atto di recupero la società aveva proposto ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale;
- l’Ufficio, costituendosi in giudizio, aveva sostenuto l’inefficacia del ravvedimento perché eseguito contestualmente alla notifica dell’atto di recupero.
Quesito del contribuente
L’istante intende aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall’articolo 6 del DL n. 119/2018, il cui comma 9 stabilisce che dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
Il quesito è se le somme già corrisposte con ravvedimento operoso possano essere portate in diminuzione delle somme dovute per la definizione della lite, pur essendo state versate per un titolo diverso e non in pendenza di giudizio. In subordine, la società chiede se, in caso di mancato riconoscimento dello scomputo, possa pagare quanto dovuto per la definizione e poi chiedere il rimborso delle somme già versate a titolo di ravvedimento, per evitare una duplicazione del pagamento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società sostiene che le somme versate con ravvedimento operoso debbano essere scomputate dalla definizione agevolata perché il debito sostanziale sarebbe già stato integralmente assolto. A suo avviso:
- l’importo corrisposto con ravvedimento, ancorché ritenuto inefficace dall’Ufficio, ha comunque soddisfatto quanto dovuto per la definizione;
- gli importi versati risultano addirittura superiori a quelli necessari per chiudere la controversia, con rischio di duplicazione se non riconosciuti;
- nella domanda di definizione la società vorrebbe indicare l’importo lordo dovuto e detrarre le somme già versate, con risultato di importo netto pari a zero, lasciando acquisita all’Amministrazione l’eventuale eccedenza;
- in via subordinata, qualora tale impostazione non fosse accolta, la società presenterebbe la domanda di definizione e, dopo il pagamento della rata dovuta, chiederebbe il rimborso delle somme versate in precedenza a titolo di ravvedimento operoso.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 6 del decreto-legge n. 119/2018, che consente la definizione delle controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi, con pagamento di un importo rapportato al valore della controversia e, a seconda dello stato e grado del giudizio, ridotto secondo le percentuali previste dai commi pertinenti.
Sono inoltre richiamati:
- il requisito che il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto;
- la necessità che, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia concluso con pronuncia definitiva;
- il comma 9 dell’articolo 6, che consente di scomputare dagli importi dovuti quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, escludendo comunque la restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti.
L’Agenzia richiama anche la circolare 1° aprile 2019, n. 6/E, secondo cui l’"importo netto dovuto" si calcola al netto delle somme pagate prima della domanda a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione o del giudizio, e sono scomputabili gli importi di spettanza dell’Agenzia delle entrate, versati per tributi, sanzioni e interessi, purché ancora in contestazione nella lite.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso concreto, pur non trattandosi di somme versate a titolo provvisorio in pendenza della controversia, l’Agenzia ritiene scomputabile dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata anche quanto pagato dalla società in sede di ravvedimento operoso, sempre che si tratti di importi ancora oggetto di contestazione nella lite.
L’Agenzia, quindi, accoglie la sostanza della richiesta dell’istante sul punto dello scomputo, riconoscendo che il pagamento effettuato con ravvedimento può ridurre l’importo da versare per definire la controversia.
Limiti alla restituzione delle somme versate
L’Amministrazione precisa però che le somme eventualmente versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la definizione non sono rimborsabili. Tali importi restano definitivamente acquisiti all’Erario, in coerenza con il comma 9 dell’articolo 6 del DL n. 119/2018.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello chiarisce che:
- le somme versate con ravvedimento operoso possono essere scomputate dall’importo dovuto per la definizione agevolata della lite;
- il contribuente non ottiene la restituzione di eventuali eccedenze già versate;
- la definizione resta quindi possibile senza duplicazione del pagamento, ma non si genera un diritto al rimborso delle somme che eccedono il dovuto per la chiusura della controversia.
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