Risposta n. 137 del 13/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante sostiene che la causa ostativa non operi, perché non è socio della S.r.l. e i compensi fatturati alla società non sarebbero, da soli, sufficienti a far scattare il divieto; ritiene quindi di poter applicare il regime forfetario nel 2019.
Cause ostative al regime forfetario ex art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014 in caso di controllo indiretto di una S.r.l.
Il quesito
Il professionista chiede se, pur non essendo socio della S.r.l. Alfa ma collaborando con essa e avendo emesso parcelle in misura rilevante, sussista la causa ostativa del controllo indiretto tramite il coniuge e se, in tal caso, possa comunque restare nel forfetario per il 2019 e con quali modalità eliminare l’ostacolo.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il regime forfetario per il 2019 sia applicabile se, in concreto, non si realizza la compresenza di entrambe le condizioni richieste dalla norma: controllo diretto o indiretto della S.r.l. ed esercizio da parte della società di attività riconducibili a quelle del professionista. Nel caso concreto considera sussistente il controllo indiretto tramite il coniuge, ma evidenzia che la verifica della riconducibilità delle attività dipende dal fatto che le attività effettive rientrino o meno in sezioni ATECO differenti; se sono davvero diverse, la causa ostativa non opera e non vi è decadenza nel 2020.
Cause ostative al regime forfetario per controllo indiretto di S.r.l.
L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il punto centrale è la nuova causa ostativa prevista dalla lettera d) del comma 57, relativa al controllo diretto o indiretto di S.r.l. che svolgono attività riconducibili a quelle del professionista.
Fattispecie rappresentata
L’istante è un ragioniere commercialista, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, e svolge attività con codice ATECO 692012. Collabora con Alfa S.r.l., società con codice ATECO 631111, partecipata all’80% dalla moglie.
L’istante riferisce inoltre di essere membro del consiglio di amministrazione della società e di aver emesso parcelle nei suoi confronti:
- nel periodo d’imposta 2017 per circa il 36% del proprio fatturato;
- nel periodo d’imposta 2018 per circa il 28% del proprio fatturato.
Pur ritenendo di possedere i requisiti per l’accesso al regime forfetario, chiede se, in presenza di un eventuale controllo indiretto della società, operi la causa ostativa e, in particolare:
- se per il periodo d’imposta 2019 possa comunque permanere nel regime forfetario;
- come possa eventualmente rimuovere la causa ostativa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene di poter applicare il regime forfetario per il 2019. A suo avviso, la causa ostativa non sussiste perché non è socio della Alfa S.r.l. e i compensi da essa percepiti, pur rilevanti, non sarebbero idonei a configurare il divieto previsto dalla norma.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama la disciplina del regime forfetario introdotta dalla legge n. 190 del 2014 e modificata dalla legge di bilancio 2019, soffermandosi sulla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1.
Secondo tale disposizione, non possono accedere al regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che:
- controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata;
- e tali società esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.
Viene richiamata anche la circolare n. 9/E del 2019, che chiarisce che la causa ostativa richiede la compresenza di due condizioni:
- il controllo diretto o indiretto della S.r.l.;
- lo svolgimento da parte della società di attività economiche riconducibili a quelle del professionista.
In mancanza anche di una sola delle due condizioni, la causa ostativa non opera.
Decorrenza della verifica della causa ostativa
L’Agenzia precisa, inoltre, che la verifica va effettuata con riferimento all’anno di applicazione del regime e non all’anno precedente. La ragione è che solo nell’anno di applicazione può essere accertata la riconducibilità delle attività svolte dalla S.r.l. a quelle del contribuente.
Ne deriva che, nel caso di specie, il contribuente può aderire al regime forfetario per il 2019; se la causa ostativa risultasse effettivamente presente in quell’anno, la conseguenza sarebbe la decadenza dal regime nel 2020.
Valutazione del controllo indiretto
Nel caso concreto, l’Agenzia ritiene integrata la prima condizione, ossia il controllo indiretto della società, ai sensi dell’articolo 2359 c.c. Infatti, nella nozione di persone interposte devono essere ricompresi anche i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR, tra cui il coniuge. Pertanto, la partecipazione della moglie nella S.r.l. è idonea a rilevare ai fini del controllo indiretto.
Valutazione della riconducibilità delle attività
Quanto alla seconda condizione, l’istante ha dichiarato che la propria attività rientra in una sezione ATECO diversa da quella della società: il professionista opera nella sezione "M", mentre la S.r.l. opera nella sezione "J".
Sulla base dei chiarimenti della circolare n. 9/E del 2019, l’Agenzia osserva che, se le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata appartengono a due sezioni ATECO differenti, non risulta integrata la causa ostativa. Tuttavia, si tratta di un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello e rimesso ai poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che:
- il contribuente può applicare il regime forfetario per il 2019;
- la presenza della causa ostativa va valutata in quell’anno;
- il controllo indiretto tramite il coniuge è astrattamente rilevante;
- tuttavia, se le attività effettivamente svolte dal professionista e dalla S.r.l. sono riconducibili a sezioni ATECO differenti, la causa ostativa non si realizza;
- in tal caso, non vi sarebbe decadenza dal regime nel periodo d’imposta 2020.
Il punto decisivo resta quindi la concreta riconducibilità o meno delle attività svolte, aspetto che l’interpello non può risolvere in via fattuale.
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