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Interpello

Risposta n. 143 del 16/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene applicabile l’aliquota IVA del 4% ai sensi del n. 41-quater della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, su richiesta del centro dialisi e con autocertificazione/documentazione dell’attività svolta, la fattura debba riportare l’IVA agevolata indicando che la cessione è effettuata a un centro dialisi.

Aliquota IVA applicabile agli apparecchi analizzatori per il controllo dei parametri del sangue venduti ai centri dialisi

Il quesito

La società chiede se le cessioni di apparecchi analizzatori utilizzati dai centri di dialisi per monitorare i parametri ematici dei pazienti debbano scontare l’IVA al 4% oppure l’aliquota ordinaria.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate esclude l’aliquota IVA del 4%: gli apparecchi non sono ausili destinati esclusivamente, o prevalentemente, a disabili per menomazioni funzionali permanenti, ma strumenti diagnostici utilizzabili in più reparti ospedalieri. Di conseguenza, le cessioni vanno assoggettate all’aliquota IVA ordinaria.

Aliquota IVA sugli apparecchi analizzatori per i centri dialisi

L’interpello riguarda il trattamento IVA applicabile alla vendita di apparecchiature per emogasanalisi/analizzatori del sangue destinate ai centri di dialisi. La questione si concentra sulla possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata del 4% prevista per taluni ausili sanitari, oppure l’aliquota ordinaria.

Fattispecie e contesto

La società ALFA commercializza in Italia apparecchi analizzatori impiegati per il controllo dei parametri del sangue dei pazienti prima e dopo il trattamento dialitico. Secondo quanto rappresentato, tali strumenti:

  • non sono parti o accessori della macchina di dialisi;
  • sono strumenti diagnostici usati per monitorare lo stato di salute del paziente dializzato;
  • non sono utilizzabili esclusivamente dai soggetti sottoposti a dialisi, pur essendo nella prassi impiegati dai clienti della società solo per questo fine.

L’istante domanda quindi quale aliquota IVA debba applicarsi alle cessioni effettuate nei confronti dei centri dialisi.

Quesito del contribuente

La società chiede di sapere se gli apparecchi analizzatori possano beneficiare dell’aliquota IVA del 4%, ritenendo che, in presenza di richiesta del centro dialisi e di autocertificazione/documentazione attestante l’attività svolta, la fattura debba essere emessa con IVA agevolata, indicando che la cessione è destinata a un centro dialisi.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama innanzitutto il n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’aliquota IVA del 4% per le “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”.

Sono poi richiamate le risoluzioni n. 90/E del 15 settembre 2011 e n. 253/E del 31 luglio 2002, secondo cui l’agevolazione compete solo per i prodotti che rientrano nel concetto di ausilio, cioè quelli:

  • acquistati o utilizzati soltanto, o prevalentemente, da disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti;
  • se utilizzabili esclusivamente da malati con menomazioni funzionali permanenti, senza necessità di certificazione sanitaria;
  • se invece suscettibili anche di diversa utilizzazione, agevolabili solo con idonea certificazione sanitaria che ne attesti l’uso da parte di soggetti con menomazione funzionale permanente.

L’Agenzia richiama anche un accertamento tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, acquisito ai fini della risposta, in linea con la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010.

Accertamento tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Dalla nota prot. n. 46397/RU del 18 aprile 2019, l’apparecchio Stat Profile Prime viene descritto come un analizzatore per il “critical care”, con le seguenti caratteristiche essenziali:

  • 10 parametri di profilo analitico;
  • risultati in 60 secondi;
  • sistema di cartucce per sensori, calibratori e CQ liquido;
  • capacità di analizzare fino a 45 campioni l’ora;
  • video touch screen e lettore di codici a barre opzionale;
  • sistema di accesso per diversi dispositivi di campionamento;
  • software bidirezionale per l’invio dei risultati ai sistemi informatici ospedalieri.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli conclude che il prodotto è classificabile nella voce doganale 902780, tra gli “Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche”, richiamando le Note esplicative del Sistema Armonizzato e l’esclusione, per questa tipologia di beni, della voce 9018.

Soluzione interpretativa proposta dall’Agenzia

Sulla base dei dati tecnici e del quadro normativo, l’Agenzia osserva che gli apparecchi analizzatori in esame:

  • non sono oggettivamente utilizzabili solo da soggetti sottoposti a dialisi;
  • sono strumenti diagnostici impiegabili in vari ambiti ospedalieri, tra cui Pronto Soccorso, Rianimazione, Terapia Intensiva, Sala Operatoria, Pneumologia, Cardiologia e Dialisi;
  • non sono acquistati direttamente dai disabili per alleviare o curare una propria menomazione funzionale permanente.

Di conseguenza, non possono essere considerati ausili agevolabili ai fini del n. 41-quater della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633/1972.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti per applicare l’IVA al 4%. Le cessioni degli apparecchi analizzatori devono quindi essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria.

La soluzione è ritenuta coerente anche con l’orientamento della Corte di Giustizia UE, secondo cui le norme che consentono aliquote ridotte devono essere interpretate restrittivamente, trattandosi di deroghe al principio dell’aliquota normale.

Conclusioni operative

In sintesi, per la vendita degli apparecchi analizzatori ai centri dialisi:

  • non è applicabile l’aliquota IVA del 4% prevista per protesi e ausili relativi a menomazioni permanenti;
  • i beni sono qualificati come strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche;
  • le cessioni devono essere fatturate con IVA ordinaria.

La circostanza che il cliente sia un centro dialisi e che il bene sia impiegato, di fatto, per il monitoraggio dei pazienti dializzati non è sufficiente, da sola, a integrare i requisiti richiesti per l’agevolazione.

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