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Interpello

Risposta n. 140 del 14/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contribuente ritiene di poter passare al regime forfetario dal momento di emissione della fattura che determina il superamento della soglia di 30.000 euro, indicando da quel momento il riferimento normativo del regime forfetario in fattura e applicando l’imposta sostitutiva del 15% per tutto il 2019.

Passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario in caso di superamento del limite di 30.000 euro

Il quesito

La contribuente, che esercita attività di libero professionista nel regime di vantaggio, chiede se nel 2019, pur superando oltre il 50% il limite di 30.000 euro previsto per tale regime ma restando sotto il limite di 65.000 euro di compensi, possa transitare nel regime forfetario e quali adempimenti debba effettuare.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate condivide la soluzione: il passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario è ammesso per comportamento concludente quando vengono meno i requisiti del primo ma permangono quelli del secondo. Non si applica il vincolo del regime ordinario per tre anni previsto dalla disciplina dei cd. ex minimi. Ai fini IVA è sufficiente indicare in fattura il riferimento al regime forfetario; ai fini delle imposte dirette il reddito 2019 va determinato esclusivamente secondo le regole del regime forfetario.

Passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario

L’interpello riguarda la possibilità, per una professionista che opera nel regime fiscale di vantaggio, di transitare nel 2019 al regime forfetario dopo il superamento del limite di ricavi/compensi del primo regime, ma restando entro la soglia di accesso al secondo. L’Agenzia affronta anche gli adempimenti connessi al passaggio di regime e le modalità di determinazione del reddito e dell’IVA.

Fattispecie rappresentata dall’istante

La contribuente svolge attività di libero professionista e applica il regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011. Rappresenta che nel 2019 prevede:

  • di fuoriuscire dal regime di vantaggio per il superamento, per oltre il 50 per cento, del limite di euro 30.000;
  • di non superare il limite di euro 65.000 di compensi previsto per il regime forfetario.

Su tali basi chiede se possa accedere al regime forfetario già dal 2019 e, in caso affermativo, quali adempimenti siano necessari.

Soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente

L’istante ritiene di poter transitare nel regime forfetario dal momento dell’emissione della fattura che determina il superamento della soglia di euro 30.000. Nelle fatture successive indicherebbe il riferimento normativo del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014, applicando così il regime forfetario per l’intero 2019 con imposta sostitutiva del 15 per cento.

Normativa richiamata e quadro di riferimento

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo al regime fiscale di vantaggio;
  • l’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al regime forfetario;
  • l’articolo 1, comma 71, della legge n. 190 del 2014, sulla cessazione del regime forfetario;
  • il richiamo, per il regime di vantaggio, alle disposizioni dei cd. ex minimi di cui alla legge n. 244 del 2007.

L’Agenzia evidenzia che il regime forfetario, specie dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 145 del 2018, ha progressivamente sostituito i regimi agevolati per le piccole attività economiche. Pur con differenze strutturali, sia il regime di vantaggio sia il regime forfetario sono descritti come regimi naturali, applicabili dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti, salvo opzione per il regime ordinario.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene condivisibile la soluzione prospettata, con precisazioni.

In primo luogo, afferma che è ammissibile il passaggio naturale, per comportamento concludente, dal regime di vantaggio al regime forfetario quando vengano meno i requisiti del primo e sussistano ancora quelli del secondo. Tale passaggio è letto come una forma di continuità/consecutività tra i due regimi.

L’Agenzia esclude l’applicazione, in questa ipotesi, del comma 111 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007, che imponeva il regime ordinario per i tre anni successivi a chi usciva dal regime agevolato per superamento dei limiti di ricavi oltre il 50 per cento. Secondo la risposta, quel vincolo non opera perché era stato previsto prima dell’introduzione del regime forfetario, il quale costituisce il regime naturale per i soggetti che possiedono i relativi requisiti.

Adempimenti e trattamento fiscale

Sotto il profilo operativo, l’Agenzia distingue tra IVA e imposte dirette.

Per l’IVA, poiché i due regimi prevedono il medesimo trattamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, è sufficiente che nelle fatture sia indicato il riferimento al regime forfetario, senza necessità di richiamare anche il regime di vantaggio.

Per le imposte dirette, invece, i due regimi non coincidono integralmente quanto alle regole di determinazione del reddito imponibile. Di conseguenza, il reddito imponibile per tutto il 2019 deve essere determinato applicando esclusivamente le disposizioni del regime forfetario.

Conclusioni operative

La risposta riconosce quindi la possibilità per la contribuente di transitare nel 2019 dal regime di vantaggio al regime forfetario, a condizione che il superamento dei limiti del primo regime non sia accompagnato dal venir meno dei requisiti del secondo. Il passaggio avviene in modo naturale, senza necessità di attendere un successivo periodo di esclusione dal regime agevolato.

Sul piano degli adempimenti, l’operatore dovrà:

  • indicare in fattura il riferimento al regime forfetario;
  • applicare il regime forfetario ai fini delle imposte dirette per l’intero 2019;
  • considerare il trattamento IVA coerente con il nuovo regime, secondo quanto evidenziato dall’Agenzia.

L’Agenzia ricorda infine che il regime forfetario cessa di applicarsi dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54, si verifica una delle cause ostative del comma 57, oppure si esercita opzione per l’applicazione di IVA e imposte sul reddito nei modi ordinari.

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