Risposta n. 138 del 13/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe società ritengono che l’operazione sia legittima e che non vi sia assenza di sostanza economica, vantaggio fiscale indebito né essenzialità del vantaggio fiscale, potendo applicarsi le norme di neutralità e agevolative richiamate.
Valutazione anti-abuso di un conferimento di azienda affittata nella società affittuaria e successiva cessione delle partecipazioni a una holding.
Il quesito
Le istanti chiedono se la sequenza conferimento dell’azienda di BETA in ALFA, cessione delle quote ricevute da BETA alla holding costituita dai soci di ALFA e applicazione del regime di esenzione/parziale esenzione e imposta di registro in misura fissa integri abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la riorganizzazione non sia abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, perché non realizza un vantaggio fiscale indebito; conferma la legittimità, in linea generale, del conferimento d’azienda, dello scambio di partecipazioni e della successiva cessione indiretta, fermo il rispetto degli articoli 87, 176 e 177, comma 2, TUIR. Precisa però che, se l’operazione fosse seguita da ulteriori atti, come una fusione finalizzata in sostanza ad acquisire direttamente l’azienda, potrebbe emergere un abuso con aggiramento della tassazione proporzionale.
Valutazione anti-abuso di un conferimento di azienda affittata e successiva cessione delle partecipazioni
L’interpello riguarda una riorganizzazione societaria articolata in più passaggi, nel contesto di un rapporto di affitto d’azienda tra due società. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a valutare se la sequenza negoziale prospettata integri un abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, con riferimento alle imposte dirette e all’imposta di registro.
Fattispecie rappresentata dalle istanti
ALFA S.p.A. svolge l’attività di produzione di coloranti e conduce in affitto l’azienda di proprietà di BETA S.r.l. unipersonale, in forza di contratto con decorrenza 1° gennaio 2016. BETA svolge attività immobiliare attraverso l’affitto d’azienda e la locazione di beni.
Il progetto di riorganizzazione descritto dalle società prevede tre passaggi principali:
- gli attuali soci di ALFA costituirebbero una holding, alla quale conferirebbero le partecipazioni detenute in ALFA, pari al 100% del capitale sociale, mediante scambio di partecipazioni ex articolo 177, comma 2, TUIR, in regime di "realizzo controllato";
- BETA conferirebbe in ALFA la propria azienda, attualmente già condotta in affitto da ALFA, al valore fiscalmente riconosciuto, in regime di neutralità ex articolo 176, comma 1, TUIR;
- BETA cederebbe poi alla holding le partecipazioni ricevute in cambio del conferimento d’azienda, con applicazione del regime di parziale esenzione previsto dall’articolo 87 TUIR.
In sede di documentazione integrativa, le istanti precisano inoltre che:
- i soci di ALFA sono TIZIO al 60%, CAIO al 25% e SEMPRONIO al 15%;
- tra le compagini sociali non esistono rapporti di parentela, affinità, economici o commerciali, salvo il contratto di affitto d’azienda;
- la partecipazione nella holding sarebbe attribuita ai soci in misura corrispondente al costo storico e fiscale delle partecipazioni ALFA conferite;
- il contratto di affitto d’azienda sarebbe risolto contestualmente al conferimento, mentre resterebbe in essere il contratto di affitto dell’immobile;
- l’azienda conferita non differirebbe sostanzialmente da quella oggetto dell’affitto;
- dopo il conferimento, in capo a BETA resterebbero solo immobilizzazioni immateriali, liquidità, crediti e debiti, e successivamente la società sarebbe posta in liquidazione;
- BETA riceverebbe il 20% del capitale sociale di ALFA;
- le parti si impegnerebbero, con accordo quadro, a cedere le partecipazioni in ALFA ricevute da BETA in un momento immediatamente successivo al conferimento, pena la mancata realizzazione dell’operazione;
- la ratio economica sarebbe principalmente finanziaria: la holding si indebiterebbe per acquistare le partecipazioni, mentre ALFA resterebbe priva del debito bancario per l’acquisizione dell’azienda e potrebbe accedere a ulteriori linee di credito.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Le istanti chiedono un parere preventivo sulla legittimità fiscale della sequenza negoziale, con particolare riferimento:
- alle imposte dirette, IRPEF/IRES;
- all’imposta di registro.
Il dubbio riguarda l’applicabilità dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 e, quindi, se l’operazione possa essere considerata abusiva o, al contrario, legittimamente realizzabile mediante l’utilizzo delle norme di neutralità e agevolative del TUIR.
Soluzione interpretativa proposta dalle società
Le istanti sostengono che l’operazione sia effettuabile e che non ricorrano i presupposti dell’abuso del diritto. In particolare, ritengono insussistenti:
- l’assenza di sostanza economica delle operazioni;
- la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
- il fatto che il vantaggio fiscale costituisca l’effetto essenziale dell’operazione.
Normativa richiamata
L’interpello richiama principalmente:
- l’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, sull’abuso del diritto;
- l’articolo 87 TUIR, relativo alla participation exemption;
- l’articolo 176 TUIR, sul regime fiscale dei conferimenti d’azienda;
- l’articolo 177, comma 2, TUIR, sul realizzo controllato negli scambi di partecipazioni;
- in materia di imposta di registro, l’articolo 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, e l’articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima Tariffa;
- la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, richiamata per i requisiti dell’istanza di interpello antiabuso.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sulle imposte dirette
L’Agenzia premette che il proprio parere è reso assumendo acriticamente che:
- l’oggetto del conferimento di BETA in ALFA sia effettivamente un complesso aziendale;
- la partecipazione ricevuta in cambio integri i requisiti di legge per l’esenzione di cui all’articolo 87 TUIR.
Resta inoltre fermo il potere dell’Amministrazione di verificare eventuali ulteriori negozi non rappresentati nell’istanza, nonché la corretta quantificazione di valori contabili, economici e fiscali.
Nel merito, l’Agenzia ricostruisce la sequenza come segue:
- costituzione della holding mediante conferimento delle partecipazioni ALFA in regime di realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, TUIR;
- conferimento dell’azienda di BETA in ALFA in neutralità fiscale ex articolo 176 TUIR;
- cessione da BETA alla holding delle partecipazioni ricevute, con parziale esenzione ex articolo 87 TUIR.
Secondo l’Agenzia, tale riorganizzazione non determina un vantaggio fiscale indebito e non contrasta con la ratio delle norme tributarie richiamate. La finalità economica è quella di consentire la cessione dell’azienda indirettamente, tramite partecipazioni, con contestuale riorganizzazione della struttura finanziaria e societaria. La costituzione di un veicolo ad hoc per l’acquisizione non assume, di per sé, rilievo abusivo.
La conclusione espressa è che, ai fini delle imposte sui redditi, le operazioni non presentano profili di abuso del diritto, anche in considerazione dell’articolo 176, comma 3, TUIR, che esclude profili abusivi nella circolazione indiretta dell’azienda. Resta però necessario che l’intera operazione sia eseguita nel rispetto puntuale delle norme degli articoli 87, 176 e 177, comma 2, TUIR.
Valutazione dell’Agenzia sull’imposta di registro
Quanto all’imposta di registro, l’Agenzia ricorda che:
- la cessione diretta di azienda sconta l’imposta proporzionale ai sensi dell’articolo 23 del TUR;
- la cessione indiretta dell’azienda, mediante cessione di partecipazioni, è soggetta a imposta fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima;
- anche il conferimento d’azienda sconta imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa.
Per l’Agenzia, il conferimento preventivo dell’azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute non integra, di per sé, un vantaggio indebito in contrasto con la finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
Tuttavia, viene formulata una rilevante precisazione: se, dopo la cessione delle partecipazioni della società conferitaria, l’acquirente procedesse a incorporarla, anche in modo inverso, mediante fusione, l’analisi cambierebbe radicalmente. In tale ipotesi, infatti, risulterebbe evidente la volontà di acquisire direttamente l’azienda, e il percorso articolato sarebbe solo strumentale a evitare la tassazione proporzionale della cessione diretta. La combinazione di conferimento, cessione delle partecipazioni e successiva fusione configurerebbe quindi un indebito vantaggio fiscale, perché consentirebbe di aggirare la tassazione proporzionale dell’atto che avrebbe dovuto essere posto in essere sin dall’inizio.
Conclusioni operative
L’Agenzia delle Entrate conclude che, sulla base dei fatti rappresentati e assumendone la veridicità, la sequenza negoziale descritta non è abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, né per le imposte dirette né per l’imposta di registro.
La non abusività, però, vale solo nei limiti dello scenario rappresentato. Restano impregiudicati:
- il controllo sulla reale natura dell’azienda conferita;
- la verifica dei requisiti per l’applicazione dell’articolo 87 TUIR;
- il controllo su eventuali atti ulteriori non descritti nell’istanza;
- la possibilità che, in presenza di una successiva fusione o di altri passaggi strumentali, venga ravvisato un diverso e censurabile disegno abusivo.
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