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Interpello

Risposta n. 139 del 14/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che sia corretto iniziare a memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi dal primo giorno di messa in servizio del registratore telematico, anche se anteriore al 1° luglio 2019, con esonero dalle forme ordinarie di certificazione da quel momento e con possibilità di gestire i diversi punti vendita in modo differenziato fino al completamento dell’adeguamento, purché entro il 1° luglio 2019.

Decorrenza anticipata dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per un ristoratore con volume d’affari superiore a 400.000 euro

Il quesito

Il contribuente chiede se può installare e mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, anche in modo graduale nei diversi punti vendita, abbandonando da subito gli scontrini/ricevute fiscali e richiede chiarimenti sull’accreditamento online; in subordine, se possa farlo entro il termine della liquidazione IVA di settembre 2019 (16 ottobre 2019).

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia afferma che i registratori telematici possono essere censiti e attivati prima del 1° luglio 2019 ma, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi decorre obbligatoriamente dal 1° luglio 2019. È consentito usare i nuovi apparecchi come registratori di cassa fino al 30 giugno 2019, anche in modo graduale sui vari punti vendita, ma non è ammessa una certificazione "promiscua" nello stesso periodo tra RT e scontrino/ricevuta fiscale per lo stesso soggetto passivo; se l’esercente decide volontariamente di mettere in servizio prima i RT, può farlo nel rispetto delle regole tecniche, ma senza sostituire prima del 1° luglio 2019 gli obblighi di certificazione ordinari.

Decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

L’interpello riguarda un operatore della ristorazione con più punti vendita, che nel 2018 ha superato il volume d’affari di 400.000 euro. Il tema è la corretta decorrenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e, in particolare, se sia possibile un passaggio anticipato e graduale ai registratori telematici (RT) prima del 1° luglio 2019.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande in sette ristoranti/punti vendita e prevede di aprire un ottavo esercizio. Poiché per il periodo d’imposta 2018 ha avuto un volume d’affari superiore a 400.000 euro, ritiene di rientrare nella platea dei soggetti per i quali l’obbligo ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, decorre dal 1° luglio 2019.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Il contribuente chiede conferma, in sostanza, di poter:

  • installare e attivare i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, anche in giornate diverse per ciascun punto vendita;
  • procedere, da tale momento, alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri con la correlata "defiscalizzazione" dei registratori di cassa;
  • gestire temporaneamente in modo "misto" alcuni punti vendita con RT e altri con le regole ordinarie di certificazione;
  • conoscere, inoltre, la procedura di accreditamento online sul portale dell’Agenzia per la trasmissione telematica.

In via subordinata, chiede se il medesimo comportamento sia compatibile con la disciplina qualora avvenga entro il termine della liquidazione IVA del mese di settembre 2019, cioè entro il 16 ottobre 2019.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene preferibile il primo comportamento, cioè la possibilità di:

  • memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi dal primo giorno di messa in servizio del registratore telematico, anche se anteriore al 1° luglio 2019;
  • essere esonerato, da quel momento, dagli obblighi ordinari di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale, ferma restando l’emissione della fattura se richiesta dal cliente;
  • adottare tale soluzione in modo distinto per ciascun punto vendita, con un periodo transitorio di gestione mista, purché tutti i punti vendita siano adeguati tassativamente entro il 1° luglio 2019.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, secondo cui:

  • dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 devono memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri;
  • tali adempimenti sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del decreto IVA;
  • per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro l’obbligo decorre dal 1° luglio 2019;
  • per il 2019 restano valide le opzioni esercitate entro il 31 dicembre 2018;
  • con decreto ministeriale possono essere previsti specifici esoneri.

Richiama inoltre che tra le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA rientrano le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi.

Chiarimenti tecnici e prassi richiamati

L’Agenzia ricorda che, in attuazione della norma, sono stati emanati il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dal provvedimento prot. n. 99297 del 18 aprile 2019, e le relative Specifiche Tecniche. In esse è previsto che il registratore telematico passi dagli stati di "censito" ad "attivato" e poi a "in servizio".

Le Specifiche Tecniche chiariscono che la messa in servizio può avvenire:

  • contestualmente all’attivazione;
  • successivamente, purché sia già stata comunicata una data di messa in servizio.

Fino alla data di messa in servizio, e in assenza di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, il RT può essere usato come registratore di cassa ai sensi della legge n. 18 del 1983, secondo la disciplina ordinaria.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia precisa che i registratori telematici, se predisposti tempestivamente, ossia censiti e attivati entro il 30 giugno 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, non devono necessariamente essere messi in servizio prima della decorrenza dell’obbligo.

In termini operativi, l’Agenzia afferma che:

  • i soggetti interessati possono sostituire o aggiornare gradualmente i registratori di cassa con i registratori telematici;
  • fino al 30 giugno 2019 i nuovi apparecchi possono essere utilizzati come i precedenti;
  • dal 1° luglio 2019 gli RT possono essere messi in servizio con le nuove funzionalità di memorizzazione e trasmissione telematica.

L’Agenzia aggiunge che è consigliabile l’accreditamento nel portale "Fatture e Corrispettivi" come "esercente", così da gestire e monitorare lo stato dei registratori telematici attraverso i servizi online messi a disposizione.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, la disciplina consente una predisposizione graduale degli apparecchi, con differenze di tempistica tra i vari punti vendita, ma senza modificare prima del 1° luglio 2019 le modalità di certificazione delle operazioni. Ne consegue che:

  • non vi è alcun effetto anticipato sulle modalità di certificazione, che restano quelle ordinarie fino al 30 giugno 2019;
  • l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica decorre comunque dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • non sono ammissibili, per lo stesso soggetto passivo, certificazioni promiscue in parte con RT e in parte con scontrino/ricevuta fiscale in ragione dei diversi punti vendita;
  • fino al 1° luglio 2019 la memorizzazione e l’invio telematico non possono considerarsi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto IVA.

In sintesi, l’Agenzia ammette la preparazione anticipata e l’uso dei nuovi dispositivi come registratori di cassa, ma non riconosce effetti sostitutivi anticipati degli RT rispetto alla certificazione ordinaria dei corrispettivi prima della data di decorrenza normativa.

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