Cassazione Civile, Ordinanza n. 36429/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da verbali di accertamento elevati nei confronti di un autista di un mezzo di proprietà della società ricorrente per presunte violazioni della disciplina sui tempi di guida e riposo degli autotrasportatori, in particolare del regolamento CE n. 561/2006. Gli opponenti avevano contestato le sanzioni davanti al giudice di pace; il tribunale, in appello, aveva invece accolto l'impugnazione della Prefettura e ritenuto legittimi sia l'accertamento svolto mediante esame dei dati del cronotachigrafo digitale sia la contestazione differita. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi: 1) mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio per verificare la correttezza della lettura dei dati del cronotachigrafo; 2) erronea attribuzione di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. ai verbali ispettivi e agli accertamenti sui dati, nonché violazione delle regole sulle prove e sulle preclusioni; 3) falsa applicazione delle norme sul reg. CE 561/2006 in tema di tempi di guida, interruzioni e riposi; 4) illegittimità della contestazione differita, perché fondata anche su una circolare ministeriale ritenuta priva di valore normativo e senza adeguata indicazione delle ragioni dell'impossibilità della contestazione immediata; 5) ultrapetizione del giudice di pace in relazione al tema della colpa del datore di lavoro; 6) erronea declaratoria di incompetenza territoriale, sostenendo che il giudizio d'appello avrebbe dovuto radicarsi presso il tribunale di Todi e non di Perugia, in ragione della soppressione della sezione distaccata.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il motivo sulla competenza territoriale, affermando che l'appello era stato correttamente proposto al tribunale di Perugia, competente al momento della notificazione, e che la successiva soppressione della sezione distaccata di Todi non spostava la competenza per il giudizio già pendente. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla consulenza tecnica, osservando che la decisione del tribunale di non disporla era implicitamente motivata dalla ritenuta sufficienza del quadro probatorio e dall'assenza di querela di falso o prova di malfunzionamenti dell'apparecchiatura. È stato respinto anche il motivo sulla fede privilegiata dei verbali: gli accertamenti su dati letti da cronotachigrafo e riportati nel verbale, in quanto mera constatazione di dati oggettivi senza margini valutativi, sono stati considerati coperti da efficacia probatoria privilegiata, mentre non è stata provata alcuna anomalia del sistema. La censura sulla contestazione differita è stata ritenuta infondata perché le violazioni del reg. CE 561/2006 rientrano, per effetto del rinvio operato dall'art. 174 C.d.S., tra le infrazioni contestabili anche con notifica differita ex art. 201 C.d.S. quando la contestazione immediata non sia possibile; la circolare ministeriale è stata valorizzata come supporto interpretativo coerente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non avevano spiegato in modo adeguato perché l'interpretazione del tribunale sugli artt. 6, 7 e 8 del regolamento fosse errata. Anche il motivo sull'ultrapetizione è stato dichiarato inammissibile per mancata riproduzione, nel ricorso, degli atti da cui risultava la dedotta eccezione sulla colpa; inoltre la Corte ha ribadito che, nelle sanzioni amministrative, opera una presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981 e che la buona fede esimente richiede elementi positivi e incolpevoli, non allegati nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese per mancata difesa degli intimati, e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 61 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio e ai poteri istruttori del giudice.
art. 191 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per censurare la mancata nomina del consulente tecnico d'ufficio.
art. 2700 c.c.
I fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, se meramente constativi e senza margini valutativi, sono coperti da piena prova fino a querela di falso.
art. 2699 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel contestare il valore probatorio attribuito ai verbali.
art. 2700 c.c.
Non si estende alle valutazioni del verbalizzante né alla veridicità di fatti desunti da dichiarazioni altrui o da documenti, ma copre la provenienza e i fatti direttamente attestati.
art. 345 c.p.c.
Le censure hanno riguardato la dedotta tardività di alcune eccezioni; la Corte ha osservato che la valutazione del verbale come prova rientra nei poteri del giudice di appello nei limiti delle domande ed eccezioni devolute.
art. 6 reg. CE n. 561/2006
Norma richiamata per i limiti massimi della guida giornaliera; il motivo che denunciava errata interpretazione è stato dichiarato inammissibile.
art. 7 reg. CE n. 561/2006
Norma sui periodi di interruzione dopo quattro ore e mezza di guida; la Corte ha ritenuto corretto l'operato del tribunale nel considerare violata la durata dell'interruzione.
art. 8 reg. CE n. 561/2006
Il riposo giornaliero va verificato entro 24 ore dalla fine del precedente riposo; la Corte ha condiviso l'impostazione del tribunale.
art. 174 d.lgs. n. 285 del 1992
Opera un rinvio formale alle fonti comunitarie e consente di sussumere le violazioni del reg. CE 561/2006 tra le infrazioni del codice della strada.
art. 200 d.lgs. n. 285 del 1992
La contestazione deve essere immediata solo quando possibile.
art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992
In caso di impossibilità della contestazione immediata, è legittima la contestazione differita mediante notifica.
art. 201, comma 1-ter, d.lgs. n. 285 del 1992
I ricorrenti hanno dedotto la necessità di indicare specificamente le ragioni dell'impossibilità della contestazione immediata.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo sull'ultrapetizione del giudice di pace.
art. 18 c.p.c.
Richiamato nel motivo territoriale relativo all'appello.
art. 341 c.p.c.
L'appello avverso la sentenza del giudice di pace era da proporre al tribunale competente al momento della notificazione.
art. 83-ter disp. att. c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla competenza territoriale.
art. 1 d.lgs. n. 155 del 2012
Norma sulla soppressione delle sezioni distaccate e sull'assetto territoriale dei tribunali.
art. 2 d.lgs. n. 155 del 2012
Richiamato per la nuova definizione dell'assetto territoriale dei circondari.
art. 9, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 155 del 2012
La soppressione delle sezioni distaccate non incide sui procedimenti civili già pendenti alla data di efficacia; la regola vale anche per la nuova definizione del territorio dei tribunali.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 155 del 2012
Indica il momento di efficacia della soppressione delle sezioni distaccate.
art. 3 l. n. 689 del 1981
Per gli illeciti amministrativi è richiesta coscienza e volontà della condotta; opera una presunzione di colpa a carico dell'autore della violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
L. n. 228 del 2012
Richiamata per la modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio discrezionale: il giudice di merito può negarla quando, alla luce del quadro probatorio già acquisito, la ritenga inutilmente superflua; il diniego può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso soltanto dei fatti direttamente attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti senza apprezzamenti valutativi; non copre invece valutazioni, inferenze o la veridicità di dati provenienti da fonti esterne se specificamente contestati.
- Le violazioni della disciplina europea sui tempi di guida e riposo degli autotrasportatori, per il tramite del rinvio dell'art. 174 C.d.S., sono sussumibili tra le infrazioni del codice della strada e possono essere contestate anche con notifica differita quando la contestazione immediata non sia concretamente possibile.
- Ai fini del riposo giornaliero ex reg. CE 561/2006, il controllo va effettuato rispetto alla finestra di 24 ore decorrente dalla fine del precedente riposo, e non mediante un mero raffronto tra la fine della guida di un giorno e l'inizio della guida del giorno successivo.
- Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione di legge deve essere argomentata in modo specifico, indicando non solo la norma asseritamente violata ma anche perché la soluzione del giudice di merito sarebbe giuridicamente errata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La deduzione di un error in procedendo richiede che il ricorrente riporti nel ricorso gli elementi essenziali degli atti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo senza una ricerca esplorativa nel fascicolo.
- Per gli illeciti amministrativi, vige una presunzione di colpa dell'autore della violazione, superabile solo allegando e provando una buona fede fondata su elementi positivi, oggettivi e inevitabili, estranei alla condotta dell'agente.
- La soppressione di una sezione distaccata o la successiva modifica dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari non sposta la competenza per i giudizi già pendenti alla data di efficacia della riforma, che restano radicati presso l'ufficio inizialmente competente.
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