Sentenza del 20/10/2020 n. 22732 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte (Registro, Ipotecaria, Catastale) relative all'acquisto di un terreno (atto 30/10/2001). Il contenzioso verteva sulla determinazione del valore del terreno (se edificabile/valore catastale vs valore accertato dall'Ufficio) e sulla considerazione di vincoli e servitù (metanodotto, linea alta tensione, vincoli sismici e di rischio frana/inondazione). Dopo un primo giudizio di merito che aveva ridotto il valore, la CTR fu cassata dalla Corte di cassazione per vizio di motivazione; in sede di rinvio la CTR rigettò il ricorso del contribuente e lo condannò alle spese. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, in particolare, omissione di valutazione di fatti decisivi (servitù, vincoli) e omissione di pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso ritenendo fondato il vizio per omesso esame di fatti decisivi. La CTR, nel giudizio di rinvio, non ha adeguatamente valutato né motivato in ordine alla presenza e all'incidenza sul valore dell'area di elementi quali la servitù di gasdotto, la linea di alta tensione, la destinazione in gran parte a parcheggio e i vincoli (zona sismica, rischio frana/inondazione), pur documentati in giudizio. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente grado.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (testo applicabile ratione temporis e nuova formulazione dopo D.Lgs. n.40/2006)
per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti
La Corte applica la nuova interpretazione post D.Lgs. n.40/2006: non è più consentita la censura generica per motivazione insufficiente, ma solo l'omesso esame di fatti decisivi e discussi; nel caso di specie la CTR non ha esaminato fatti documentati e rilevanti (servitù, vincoli) e quindi il vizio è fondato.
art. 384 c.p.c., comma 2
Richiamato dal ricorrente come norma che impone l'osservanza del dictum della Corte di cassazione in sede di rinvio; la Corte osserva che il giudice di rinvio non è vincolato ad un principio di diritto immodificabile ma deve riesaminare i fatti e motivare; la censura sulla violazione di 384 è valutata alla luce della effettiva omissione di esame dei fatti decisivi.
art. 385 c.p.c.
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia sulle spese; la censura dedotta era che la CTR non aveva deciso e motivato sulle spese relative al giudizio di legittimità, questione che la Corte ha rimesso al giudice di rinvio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito di denunciare violazione del principio di diritto; la Corte rammenta i limiti del giudice di rinvio ma conferma l'obbligo di motivazione sui fatti decisivi.
Decreto Legislativo n. 40/2006, art. 27, comma 2 (modifica art. 360 c.p.c.)
La modifica normativa riduce le ipotesi di cassazione per motivazione, consentendo l'impugnazione solo per omesso esame di fatti decisivi che sono stati discussi: principio applicato dalla Corte per valutare la fondatezza del motivo relativo all'omesso esame.
Giurisprudenza citata: Cass. Sez.1, n. 2605/2006
Principio ricordato: il giudice di rinvio non è vincolato da un principio di diritto stabilito dalla cassazione quando la cassazione ha annullato per vizio di motivazione; tuttavia il giudice di rinvio deve esaminare e motivare adeguatamente i fatti decisivi segnalati dalla cassazione.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla una sentenza per vizio di motivazione e rinvia, il giudice di rinvio è libero di riconsiderare i fatti ma deve esaminare e motivare espressamente i fatti decisivi che erano stati oggetto della censura in cassazione.
- Dopo il D.Lgs. n.40/2006, in cassazione sono ammissibili solo censure per omesso esame di fatti decisivi e discussi; pertanto, se si lamenta carenza di motivazione occorre dimostrare che il fatto era stato dedotto e discusso nel processo di merito.
- Quando la valutazione del valore di un bene (es. terreno) dipende da vincoli, servitù o altre circostanze oggettive, il giudice deve considerare e motivare specificamente l'incidenza di tali elementi sulla determinazione del valore; l'omessa valutazione di tali elementi costituisce motivo fondato di cassazione.
- Il giudice che riceve una causa in rinvio deve anche decidere esplicitamente sulle spese relative ai vari gradi di giudizio, compreso l'eventuale giudizio di legittimità, quando la questione è stata sollevata e rilevante.
- La documentazione amministrativa o peritale che attesta vincoli o servitù deve essere valutata in concreto: il semplice richiamo al PRG o ad una valutazione dell'Ufficio non esime il giudice dal valutare le specifiche prove fornite dalla parte.
- Le decisioni del giudice di rinvio possono essere nuovamente impugnate in cassazione, ma la censura deve rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c.; le critiche generiche alla motivazione non sono più sufficienti.
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