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Sentenza

Sentenza del 05/06/2018 n. 3713 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Per il socio di società a ristretta base azionaria non si applica il termine dei 60 gg. per l'inapplicabilità dell'art. 38, co. 7 del D.P.R. 600/73

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la necessità di attendere il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 prima di emettere l'accertamento nei confronti del socio, nonché l'autonomia di tale accertamento rispetto a quello emesso nei confronti della società. L'Ufficio sosteneva che l'atto rivolto al socio fosse distinto e autonomo rispetto a quello notificato alla società e che il preventivo contraddittorio fosse necessario soltanto per l'accertamento societario.

La decisione

Il collegio ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, stabilendo che l'accertamento nei confronti del socio è indipendente da quello emesso nei confronti della società. Pertanto, il termine dilatorio di 60 giorni e il preventivo contraddittorio devono precedere l'accertamento societario, ma non necessariamente quello rivolto al socio. Il socio conserva comunque il diritto di contestare, nel giudizio relativo alla propria posizione, sia la presunzione di distribuzione dei maggiori utili sia il presupposto stesso dell'accertamento, inclusa la maggiore redditività attribuita alla società.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973

    art. 38, co. 7 del D.P.R. 600/73

    La presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo a una società a ristretta base azionaria può fondare un accertamento personale nei confronti del socio, che può contestarne i presupposti nel proprio giudizio.

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000

    art. 12, co. 7, L. 212/00

    Il termine dilatorio di 60 giorni e il preventivo contraddittorio si applicano all'accertamento nei confronti della società sottoposta a verifica, ma non si estendono automaticamente all'accertamento autonomo emesso nei confronti del socio.

  • Cassazione, sentenza n. 19013/2016

    La giurisprudenza riconosce l'autonomia dell'accertamento rivolto al socio rispetto a quello emesso nei confronti della società, ferma la possibilità per il socio di contestare sia la distribuzione presunta degli utili sia l'accertamento societario quale presupposto della propria pretesa.

Massime di principio

  • In presenza di una società a ristretta base azionaria, l'accertamento dei maggiori utili in capo alla società e quello della loro presunta distribuzione al socio sono atti distinti e autonomi.
  • Il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto per il contraddittorio preventivo può incidere sull'accertamento societario, ma non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento emesso nei confronti del socio.
  • Il socio può difendersi nel proprio giudizio non solo negando di avere percepito gli utili extracontabili, ma anche contestando l'esistenza, l'entità o la fondatezza dei maggiori utili accertati alla società.
  • La ristretta base azionaria consente una presunzione di distribuzione degli utili, ma tale presunzione non è insuperabile: il socio può fornire prova contraria, ad esempio dimostrando l'assenza di distribuzione o la propria estraneità alla gestione.
  • La validità dell'accertamento societario e quella dell'accertamento personale del socio devono essere valutate separatamente, anche se il secondo trae origine dal primo.

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