Sentenza n. 12414/2026 - Roma, Sezione 5Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale 6 ottobre 2022 sul ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e successivi provvedimenti regionali di individuazione delle aziende soggette a ripiano e dei relativi importi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, gli atti della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e del 28 settembre 2022, nonché, con motivi aggiunti, i provvedimenti delle Regioni Veneto, Liguria e Abruzzo che individuavano le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e i relativi importi. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato e provato di avere eseguito il pagamento nella misura prevista dalla legge; la Regione Veneto ha dato atto dell'avvenuto pagamento, sebbene oltre il termine previsto dall'art. 7.1 del d.l. n. 95/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che, pur non essendovi prova del pagamento da parte della Regione nelle forme previste dalla legge necessarie per dichiarare la cessazione della materia del contendere, il pagamento eseguito dalla ricorrente consentisse di inferire la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e che il contenzioso tra le parti dovesse ritenersi definito. La questione, nuova, relativa al superamento del termine di pagamento è stata ritenuta estranea all'oggetto della controversia. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato con riguardo alla trattazione della causa in camera di consiglio nell'udienza di smaltimento.
art. 7.1 d.l. n. 95/2025
Richiamato esclusivamente in relazione al termine entro il quale sarebbe stato effettuato il pagamento; la questione del suo superamento è stata ritenuta estranea alla controversia.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il pagamento o altro comportamento successivo dell'amministrazione o del privato elimina in concreto l'interesse alla decisione sul merito, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito può essere desunta dal comportamento processuale e sostanziale delle parti, anche quando non ricorrano le condizioni per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere.
- Una questione nuova, non compresa nell'oggetto della controversia e relativa al rispetto dei termini di pagamento, non può impedire la declaratoria di improcedibilità quando il contenzioso originario risulti sostanzialmente definito.
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