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Sentenza

Sentenza n. 5470/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 00624/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva accolto il ricorso contro l'aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, igiene urbana e prestazioni accessorie in favore di GEA s.r.l.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

GEA s.r.l. ha impugnato i capi della sentenza di primo grado che avevano azzerato il punteggio premiale attribuito per il rispetto e il miglioramento dei criteri ambientali minimi relativi al parco veicoli e il punteggio relativo al criterio premiale concernente la corrispondenza dell'offerta alla realtà territoriale e lo standard qualitativo di personale, mezzi e attrezzature. Con i primi due motivi ha sostenuto che i veicoli leggeri offerti rispettavano i CAM applicabili per il 2025, poiché non erano necessari esclusivamente veicoli elettrici, e che i mezzi pesanti Euro 6b erano omologati all'impiego di combustibili alternativi, compreso il biodiesel HVO. Ha inoltre censurato l'attribuzione automatica di zero punti da parte del TAR, ritenendola sostitutiva della valutazione tecnico-discrezionale della commissione. Con il terzo motivo ha contestato l'azzeramento del punteggio relativo al criterio 1.5, deducendo che gli errori rilevati dal TAR erano meri refusi, estranei alla tabella riepilogativa rilevante ai fini della valutazione. Diodoro Ecologia ha riproposto il motivo, non esaminato in primo grado, sull'inattendibilità e insostenibilità economica dell'offerta di GEA per sottostima dei costi della manodopera e dei mezzi, nonché le censure relative al mancato rispetto dei CAM e alle conseguenze escludenti di tale violazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto erroneo il sindacato del TAR che aveva direttamente attribuito zero punti, poiché il punteggio relativo ai CAM era discrezionale e il giudice di legittimità avrebbe dovuto, in caso di illegittimità, annullare la valutazione e rimettere la questione all'amministrazione, senza sostituirsi alla commissione. Nel merito, ha stabilito che per il 2025 i veicoli leggeri puliti non dovevano essere necessariamente elettrici: erano sufficienti emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km. La censura sull'eventuale mancato rispetto di tale soglia non era stata dedotta in primo grado ed era quindi inammissibile in appello ai sensi dell'art. 104 c.p.a.; inoltre, l'offerta prevedeva nove veicoli leggeri puliti rispetto al minimo di quattro. Quanto ai mezzi pesanti, i veicoli indicati come Euro 6b erano omologati all'uso di biocarburanti e rientravano nella categoria dei veicoli alimentati da combustibili alternativi; l'effettivo impiego del combustibile riguardava la fase esecutiva. GEA aveva quindi offerto cinque veicoli pesanti puliti rispetto al minimo di uno, sicché non risultava illegittimo il punteggio premiale attribuito. È stato accolto anche il motivo relativo al criterio 1.5: gli errori riguardavano soltanto parti descrittive e somme matematiche di tabelle, erano immediatamente riconoscibili e non interessavano la tabella riepilogativa 6.1.1, confermata anche nei giustificativi. Essi erano pertanto meri refusi irrilevanti ai fini del punteggio. È stata respinta la censura di Diodoro sull'insostenibilità dell'offerta, poiché essa valorizzava i refusi senza considerare la tabella 6.1.1, rilevante per i costi effettivi della manodopera e dei mezzi. L'aggiudicazione è stata confermata anche per il superamento della prova di resistenza: GEA aveva 97,64 punti, mentre Diodoro, anche dopo la correzione del punteggio economico disposta dal TAR, ne aveva 95,30. Le spese del doppio grado sono state poste a carico di Diodoro nei confronti di GEA, mentre sono state compensate nei confronti della Provincia di Frosinone.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    In appello non possono essere introdotte censure nuove non dedotte in primo grado; la contestazione sul mancato rispetto dei livelli emissivi dei veicoli leggeri per il 2025 è stata dichiarata inammissibile perché nuova.

  • art. 5 d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel motivo di primo grado con riferimento ai principi di non discriminazione, autovincolo e par condicio, senza assumere un ruolo autonomo nella ratio decisoria.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato nella censura relativa alla verifica di anomalia e all'asserita insostenibilità dell'offerta; la relativa contestazione è stata respinta perché fondata su refusi irrilevanti e non sulla tabella riepilogativa di riferimento.

  • d.m. 17 giugno 2021

    I CAM per i veicoli leggeri consentono, nel 2025, veicoli con emissioni di CO2 fino a 50 g/km, non necessariamente elettrici; per i veicoli pesanti rilevano i veicoli che utilizzano combustibili alternativi. Le percentuali minime costituiscono il parametro rispetto al quale valutare le eventuali migliorie offerte.

  • art. 7 capitolato speciale

    Richiamato quale disposizione della lex specialis relativa ai CAM e ai requisiti del parco mezzi.

  • par. 5.2 disciplinare di gara

    Disciplina i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, inclusi i criteri premiali 2.3 e 1.5.

  • criterio 2.3 disciplinare di gara

    Prevede un punteggio discrezionale fino a quattro punti per migliorie rispetto alle percentuali minime CAM relative ai veicoli leggeri e pesanti.

  • criterio 1.5 disciplinare di gara

    Prevede un punteggio premiale per la maggiore corrispondenza alla realtà territoriale e lo standard adeguato di qualità relativo a personale, mezzi e attrezzature.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis attribuisce un punteggio premiale discrezionale per migliorie rispetto ai CAM, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione attribuendo direttamente il punteggio, ma deve limitarsi, ove ravvisi un'illegittimità, ad annullare la valutazione e rimettere la questione all'amministrazione, salvo che il risultato sia vincolato e non residui alcuna discrezionalità.
  • Per i veicoli commerciali leggeri, nel periodo in cui la disciplina CAM ammette una soglia di emissione di CO2 fino a 50 g/km, il requisito di veicolo pulito non implica necessariamente l'alimentazione elettrica; l'obbligo di veicoli a emissioni zero opera solo dal momento previsto dalla disciplina applicabile.
  • I veicoli pesanti omologati all'impiego di combustibili alternativi rientrano nella categoria dei veicoli pesanti puliti ai fini dei CAM, mentre la verifica dell'effettivo impiego del combustibile alternativo attiene alla fase di esecuzione del contratto e non necessariamente alla valutazione dell'offerta tecnica.
  • La contestazione in appello relativa al mancato rispetto di un requisito tecnico dell'offerta è inammissibile se introduce una questione non dedotta in primo grado; non può essere utilizzata per rimettere in discussione una circostanza rimasta non contestata nel giudizio originario.
  • Refusi immediatamente riconoscibili, collocati in parti descrittive o in operazioni meramente matematiche, non incidono sul punteggio qualitativo quando non alterano la tabella riepilogativa espressamente rilevante per il criterio di valutazione e confermata nei giustificativi dell'offerta.
  • Ai fini della prova di resistenza, l'annullamento dell'aggiudicazione non può essere disposto quando, anche considerando le correzioni di punteggio già riconosciute al concorrente ricorrente, l'aggiudicatario conserva un punteggio superiore e l'esito della gara non potrebbe mutare.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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