Sentenza del 21/11/2016 n. 8930 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - ATTI IMPUGNABILI - Disciplina società di comodo - Istanza di disapplicazione - Diniego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego dell’Amministrazione finanziaria alla richiesta di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, presumibilmente ritenendo tale atto immediatamente impugnabile perché idoneo a pregiudicare la propria posizione fiscale.
La decisione
La sentenza ha escluso l’immediata impugnabilità del diniego. Tale atto non costituisce un provvedimento prodromico necessario, non determina autonomamente obbligazioni economico-patrimoniali e non vincola definitivamente l’Amministrazione. Gli effetti fiscali potranno derivare soltanto da un eventuale avviso di accertamento, il cui contenuto dipenderà da una successiva e autonoma valutazione dell’Amministrazione, che potrebbe anche non conformarsi al precedente diniego. Pertanto, la contestazione deve essere proposta contro l’eventuale avviso di accertamento e non anticipatamente contro il diniego.
Norme richiamate
Disciplina delle società di comodo
La normativa sulle società di comodo può essere disapplicata in presenza di specifiche condizioni, ma il diniego dell’istanza non produce da solo un’obbligazione tributaria immediata né costituisce necessariamente un atto autonomamente impugnabile.
Principio generale degli atti impugnabili nel processo tributario
È impugnabile l’atto che incide attualmente e concretamente sulla posizione fiscale del contribuente. Un atto meramente interlocutorio o preparatorio, privo di autonoma efficacia lesiva, non può essere contestato prima dell’eventuale atto impositivo.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo è immediatamente impugnabile solo quando produce un effetto lesivo attuale e concreto sulla posizione patrimoniale o fiscale del destinatario.
- Il diniego di un’istanza preliminare non è necessariamente impugnabile se non determina direttamente un tributo, una sanzione o un obbligo di pagamento.
- Quando l’effetto economico dipende da un futuro avviso di accertamento, la contestazione deve normalmente essere concentrata su quest’ultimo atto.
- Non è consentito anticipare il giudizio su un atto futuro e incerto, perché l’Amministrazione potrebbe modificare la propria valutazione o non emettere affatto l’accertamento.
- In situazioni analoghe occorre verificare se l’atto contestato abbia autonoma efficacia impositiva oppure rappresenti soltanto una fase preparatoria del successivo accertamento.
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