Sentenza n. 456/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione lavoro, che riconosceva il diritto alla Carta del docente, e della precedente sentenza del TAR che ne aveva disposto l’ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha presentato reclamo ai sensi dell’art. 114, commi 4 e 6, c.p.a., lamentando la persistente mancata esecuzione sia della sentenza del giudice del lavoro, notificata per l’esecuzione il 17 luglio 2023, sia della precedente sentenza di ottemperanza del TAR n. 474 del 7 novembre 2025. Anche il commissario ad acta nominato con quest’ultima pronuncia era rimasto inerte, nonostante una richiesta stragiudiziale di attivazione notificata via PEC. La ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario con il Prefetto di Parma, una penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di ritardo, la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica e la condanna alle spese della nuova fase. Il credito da eseguire comprendeva 2.500 euro di capitale per la Carta del docente e le spese dei giudizi precedenti, pari a 1.000 euro per la fase civile e 1.200 euro per l’ottemperanza, salvo pagamenti medio tempore.
La decisione
Il TAR ha accolto il reclamo. Ha sostituito il commissario ad acta inerte nominando il Prefetto di Parma, con facoltà di delega, quale ausiliario del giudice, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione della sentenza per provvedere all’integrale esecuzione: pagamento dei 2.500 euro dovuti per la Carta del docente, delle spese dei giudizi precedenti ancora insolute e delle spese della fase di reclamo, secondo quanto liquidato. Ha accolto la domanda di penalità di mora, ma non nella misura giornaliera richiesta: per le somme ancora dovute ha stabilito un importo pari agli interessi legali, decorrenti dalla notificazione della precedente sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento, spontaneo o sostitutivo. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per le valutazioni sul danno erariale e alla Procura della Repubblica di Roma per gli eventuali profili di responsabilità penale. Ha condannato il Ministero a pagare le spese di questa ulteriore fase, liquidate in 900 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; DETTA PENALITÀ NON PUÒ CONSIDERARSI MANIFESTAMENTE INIQUA QUANDO È STABILITA IN MISURA PARI AGLI INTERESSI LEGALI
Nell’ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. La misura pari agli interessi legali non può essere considerata manifestamente iniqua; nel caso concreto è stata applicata alle somme ancora dovute fino all’adempimento.
art. 114, comma 6, c.p.a.
Parte ricorrente è stata costretta, in questa situazione di grave e “duplice” violazione del giudicato (civile-GL e amministrativo-Tar), a presentare al giudice dell’ottemperanza RECLAMO, ex art. 114, commi 6 e 4 del cpa, depositato il 2.7.2026
Il reclamo è lo strumento con cui la parte può rivolgersi al giudice dell’ottemperanza per reagire alla persistente inosservanza del giudicato e all’inerzia del commissario ad acta; nel caso concreto il reclamo ha condotto alla sostituzione del commissario e all’adozione di ulteriori misure esecutive.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
la sentenza del Tribunale di Parma – SEZIONE LAVORO n. 527 del 10.8.2023, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente la c.d. carta docente di cui all’art. 1 comma 121 della L. 107/2015
La disposizione è la base normativa del diritto alla Carta del docente riconosciuto nel giudicato civile da eseguire; la sentenza di ottemperanza dispone l’attuazione del credito già accertato.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione e il commissario ad acta nominato per l’esecuzione restano entrambi inerti rispetto a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza, investito del reclamo, può sostituire il commissario e affidare a un diverso ausiliario l’esecuzione integrale della decisione, fissando un termine per provvedere.
- Nei giudizi di ottemperanza diretti al pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute; tale misura non è manifestamente iniqua e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all’adempimento.
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