L.R. Abruzzo 39/2006
Disposizioni in materia di trasporti e viabilita'.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abruzzese interviene su trasporto pubblico locale, viabilità, intermodalità, impianti a fune e finanziamenti infrastrutturali, con previsioni soprattutto legate al bilancio 2006-2008. Molte norme sono puntuali e legate a specifiche annualità; l’art. 9 è stato poi abrogato. L’atto è in gran parte superato o riferito a esercizi finanziari conclusi.
Disposizioni regionali abruzzesi in materia di trasporti, viabilità e infrastrutture
Disposizioni in materia di trasporti e viabilità
La legge disciplina diversi interventi regionali dell’Abruzzo in materia di trasporti pubblici, infrastrutture stradali, intermodalità e impianti funiviari. Molte disposizioni hanno natura finanziaria o programmatoria e risultano collegate a esercizi specifici ormai chiusi.
Trasporto pubblico locale: ripiano delle minori entrate e monitoraggio
La Regione prevede, per l’attuazione della disciplina sulla libera circolazione nel trasporto pubblico locale, un contributo forfettario destinato alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o contratto di servizio, finalizzato a ripianare le minori entrate. La copertura è ancorata alle disponibilità iscritte nel bilancio 2006.
È inoltre previsto un monitoraggio regionale del trasporto pubblico locale e delle aziende concessionarie, affidato alla Direzione Trasporti e Mobilità con personale proprio, per acquisire una conoscenza più approfondita del rapporto tra ente concedente e gestore del servizio. Per tale attività è stabilita una spesa limitata all’esercizio 2006, finanziata mediante storni di bilancio.
Mobilità nei poli di produzione
La Regione promuove progetti sperimentali per migliorare la mobilità dei lavoratori nei principali poli produttivi del territorio regionale, tramite contributi a iniziative predisposte dagli enti locali titolari di TPL, dai consorzi di sviluppo industriale o congiuntamente da tali soggetti.
L’intervento è rivolto a situazioni di particolare rilievo occupazionale e può riguardare:
- poli produttivi con oltre 8.000 dipendenti complessivi;
- singole aziende con più di 3.500 dipendenti.
I progetti devono prevedere partecipazione finanziaria pubblica, privata o mista e sono approvati dalla Giunta regionale in regime di cofinanziamento fino al 50%, con limite massimo di spesa annua ammissibile pari a 50.000 euro.
Servizi di trasporto pubblico locale: intensificazione e superamento dei limiti
La disciplina regionale sul trasporto pubblico locale viene integrata per consentire, in casi specifici, il superamento del limite delle percorrenze e della contribuzione regionale fissato al 1° gennaio 1998. Ciò è ammesso solo per ristrutturazioni motivate da urgenza e indifferibilità o per intensificazioni, sempre nell’ambito dei servizi minimi.
Per i servizi TPL in concessione regionale, sia assistiti da contribuzione sia non assistiti, è inoltre consentita l’intensificazione dei programmi di esercizio senza oneri per il bilancio regionale, previa autorizzazione della Giunta e con obbligo di rendicontazione separata.
Viabilità regionale e classificazione delle strade
La legge ridefinisce alcune competenze in materia di strade regionali e classificazione/declassificazione delle strade. La Regione, sentite province e comuni interessati, esercita la classificazione e declassificazione delle strade regionali o di loro tratti.
Alle Province spetta invece l’adozione dei provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade con caratteristiche provinciali, comunali o vicinali, anche se costruite come opere di bonifica o con leggi speciali, secondo il Codice della strada.
Riparto di contributi per strade di interesse regionale trasferite alle Province
Viene modificata la disciplina del contributo finanziario destinato alle Province per le strade di interesse regionale trasferite. La Giunta regionale, tramite la competente Direzione, ripartisce il contributo in proporzione all’estesa chilometrica delle strade trasferite a ciascuna Provincia. Le Province, una volta utilizzate le risorse, devono trasmettere una relazione dettagliata sugli interventi realizzati.
Interventi infrastrutturali strategici in materia di viabilità
La Regione individua come strategici interventi strutturali nel settore viabilità per:
- la messa in sicurezza della viabilità locale;
- il decongestionamento del traffico nelle aree altamente antropizzate, con interventi affidati ai Comuni capoluogo di provincia in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2007;
- il completamento degli interventi previsti negli atti aggiuntivi all’Intesa generale quadro del 20 dicembre 2002 e la realizzazione di nuovi interventi strategici previsti in accordi o protocolli d’intesa con compartecipazione finanziaria regionale.
La Giunta regionale individua gli interventi e ripartisce l’importo stanziato, pari a 12.468.000 euro per il 2008. La copertura avviene mediante reiscrizione di economie vincolate sul capitolo dedicato alle grandi opere infrastrutturali.
Intermodalità regionale
Viene aggiornato il regime finanziario della legge sull’intermodalità regionale, con una dotazione per l’anno 2006 pari a 500.000 euro. La copertura è assicurata mediante variazioni di bilancio che incrementano il capitolo degli interventi per l’intermodalità regionale e riducono quello destinato agli interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento.
Finanziamento per l’Aeroporto d’Abruzzo
La Regione dispone per il 2006 il finanziamento degli investimenti per il completamento e il potenziamento infrastrutturale dell’Aeroporto d’Abruzzo, con erogazione diretta alla SAGA S.p.A. quale gestore dello scalo.
La previsione era subordinata all’esito positivo dell’esame di compatibilità della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato. La disposizione è stata poi abrogata, quindi non è più applicabile.
Impianti a fune: interventi ammissibili e riparto delle risorse
La legge modifica in modo esteso la disciplina regionale sugli impianti funiviari, definendo le categorie di interventi finanziabili e l’ordine di priorità. Gli incentivi riguardano:
- impianti di particolare importanza sociale di collegamento tra centri abitati;
- impianti di collegamento tra sub-comprensori attrezzati;
- impianti di arroccamento e accesso a situazioni turistico-economiche;
- sostituzione con potenziamento di impianti esistenti;
- semplice sostituzione di impianti esistenti;
- potenziamento e adeguamenti tecnici indispensabili per revisioni generali e speciali;
- nuovi impianti non rientranti nelle categorie precedenti.
Per gli interventi di revisione e adeguamento tecnici è riservato il 20% dello stanziamento annuale, mentre l’80% è destinato alle altre tipologie ammissibili. Eventuali fondi residui possono essere trasferiti da una graduatoria all’altra.
Per le categorie di impianti più rilevanti socialmente, l’accesso ai benefici è limitato agli impianti funiviari aerei, preferibilmente con collegamento temporaneo dei veicoli, funivie va e vieni o funicolari.
Procedure di presentazione, istruttoria e graduatorie per gli impianti a fune
La legge disciplina in modo dettagliato il procedimento di selezione delle domande. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione:
- il Servizio competente svolge l’istruttoria tecnica e può chiedere chiarimenti, da fornire entro 20 giorni, pena l’annullamento dell’istanza;
- il dirigente approva graduatorie provvisorie distinte per le tipologie A, B, C, D, E, G e per la tipologia F.
Le graduatorie sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e possono essere impugnate con ricorso motivato entro 20 giorni dalla pubblicazione. Dopo l’esame dei ricorsi, il Servizio aggiorna o conferma le graduatorie e individua gli interventi finanziabili secondo la disponibilità di bilancio.
Il contributo è assegnato secondo l’ordine di graduatoria. Se residuano risorse non sufficienti per coprire interamente un ulteriore intervento, può essere riconosciuto un contributo forfettario ridotto alla prima iniziativa utile successiva, con accettazione espressa entro 20 giorni; in difetto l’interessato è considerato rinunciatario.
Vincolo di destinazione, alienazione e prelazione per gli impianti finanziati
Per mantenere il vincolo di destinazione, il beneficiario deve essere proprietario dell’impianto e documentarne la proprietà.
Gli impianti finanziati non possono essere alienati o destinati ad uso diverso prima che sia trascorso un periodo pari almeno al 60% della vita tecnica calcolata dalla prima apertura al pubblico esercizio. In caso di violazione, la Regione recupera il contributo con interessi legali e una sanzione pari al 15% delle somme pagate.
L’alienazione anticipata può essere autorizzata con provvedimento motivato della Giunta per ragioni di pubblico interesse, con recupero parziale del contributo secondo criteri fissati dalla legge. In caso di cessione compatibile, Regione, enti locali, aziende pubbliche esercenti TPL, aziende private di trasporto pubblico e altri soggetti possono esercitare il diritto di prelazione secondo l’ordine indicato.
I beni eventualmente acquisiti dalla Regione sono conferiti in conto capitale alle società di gestione esistenti o da costituire.
Regime transitorio per la disciplina degli impianti a fune
Per il primo anno di applicazione della disciplina modificata, chi aveva già presentato domanda può riproporla o integrarla con la documentazione richiesta dalla nuova normativa; se integrata, vale come data di presentazione quella della domanda originaria.
Ai fini delle procedure relative all’annualità 2007, sono considerate validamente presentate anche le istanze spedite entro il 30 giugno 2006.
Modifiche alla disciplina delle istanze pubbliche e miste per gli impianti a fune
Per le istanze presentate da concessionari pubblici e da società miste pubblico-private è richiesta una deliberazione esecutiva che approvi l’iniziativa, il quadro di spesa e l’impegno di spesa corrispondente al costo dell’impianto, al netto del contributo regionale.
Decorrenza e attualità della legge
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Tuttavia, diverse previsioni sono strettamente legate a bilanci e annualità ormai passate; inoltre l’articolo relativo al finanziamento dell’Aeroporto d’Abruzzo risulta abrogato. Per questo l’atto è oggi in larga parte superato e scarsamente utilizzabile nella pratica.
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