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Legge

L.R. Abruzzo 36/2006

Partecipazione della Regione Abruzzo alla ricapitalizzazione della Societa' Abruzzo Sviluppo S.p.a..

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 36/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Abruzzo a partecipare, come azionista, alla ricapitalizzazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A. mediante esercizio del diritto di opzione su un numero determinato di azioni, con ulteriori acquisti delle azioni eventualmente non optate fino a un tetto massimo. La copertura finanziaria è prevista sul bilancio regionale dell’esercizio in corso. La disciplina è riferita alla specifica operazione di ricapitalizzazione del 2006.

Partecipazione della Regione Abruzzo alla ricapitalizzazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A.

Partecipazione della Regione Abruzzo alla ricapitalizzazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A.

La legge disciplina la partecipazione della Regione Abruzzo a una specifica operazione di ricapitalizzazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.A., nell’ambito delle finalità regionali di sostegno allo sviluppo territoriale, promozione del tessuto imprenditoriale e rilancio occupazionale. Si tratta di una disciplina puntuale, riferita alla sola operazione deliberata dall’assemblea degli azionisti nel 2006.

Modalità della partecipazione regionale

La Regione Abruzzo interviene in qualità di azionista ed esercita il diritto di opzione per sottoscrivere una quota predeterminata dell’aumento di capitale. In particolare:

  • sottoscrive n. 12.423 azioni del valore nominale di € 5,08 ciascuna;
  • per tali azioni è previsto un sovrapprezzo di € 1,97 per azione, per un totale di € 87.582,15, destinato alla copertura di ulteriori perdite;
  • esercita inoltre il diritto di opzione sulle azioni eventualmente non optate dagli altri soci, fino a un massimo complessivo di n. 30.094 azioni, per un valore complessivo di € 212.162,70.

Procedure attuative

L’attuazione operativa della sottoscrizione è affidata alla Giunta regionale, che vi provvede tramite la Direzione Attività Produttive. La norma non detta ulteriori passaggi procedurali, limitandosi ad attribuire a tale struttura il compito di eseguire la sottoscrizione nei limiti stabiliti dalla legge.

Copertura finanziaria

L’onere derivante dalla legge è coperto mediante lo stanziamento già iscritto sul Capitolo 252433, denominato “Fondo finalizzato al finanziamento delle iniziative e dei progetti promossi dalla Direzione regionale Attività Produttive istituito con L.R. 81/2001”, nell’ambito dell’U.P.B. 08.02.002, con riferimento all’esercizio finanziario corrente.

Entrata in vigore e portata temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La sua applicazione è però sostanzialmente limitata alla specifica operazione di ricapitalizzazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A. deliberata in quel contesto temporale, senza contenere una disciplina generale o permanente.

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