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Legge

L.R. Abruzzo 35/2006

Misure urgenti per il funzionamento delle strutture regionali prive di dirigente titolare.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 35/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Abruzzo disciplina la sostituzione temporanea dei dirigenti assenti o impediti e il conferimento di incarichi dirigenziali al personale regionale per coprire posti vacanti, in deroga ai limiti ordinari, ma solo per procedure concorsuali attivate entro il 31 dicembre 2010. Le previsioni su durata, rinnovi e procedure attuative sono oggi superate e in parte abrogate.

Incarichi dirigenziali temporanei e copertura di strutture regionali prive di titolare

Incarichi dirigenziali temporanei e copertura di posti vacanti nella Regione Abruzzo

La legge interviene sull’organizzazione degli uffici regionali abruzzesi per assicurare la continuità delle funzioni dirigenziali quando le posizioni risultano prive di titolare o quando il dirigente è assente o impedito. La disciplina è pensata per esigenze straordinarie e per un arco temporale legato a procedure concorsuali ormai concluse, con effetti oggi sostanzialmente esauriti.

Sostituzione temporanea dei dirigenti assenti o impediti

In caso di assenza o impedimento di un Direttore, di un Dirigente Responsabile di Struttura Speciale di Supporto o di un Dirigente, le relative funzioni possono essere conferite temporaneamente dalla Giunta regionale, su proposta del componente di Giunta competente, ad altro dirigente in servizio permanente.

Per i dirigenti di servizio o di staff, se l’assenza o l’impedimento non supera trenta giorni lavorativi e continuativi, la sostituzione è disposta direttamente dal Direttore con proprio atto, individuando uno dei dirigenti in servizio permanente assegnati alla Direzione.

Incarichi ad interim per posizioni prive di titolare

Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere coperte mediante incarichi dirigenziali ad interim conferiti a dirigenti in servizio permanente, per esigenze straordinarie. La legge stabilisce che:

  • ciascun dirigente in servizio permanente può avere un solo incarico ad interim;
  • il dirigente acquista la titolarità della posizione ed è legittimato a esercitarne le funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim.

Conferimento di incarichi dirigenziali al personale regionale

Per particolari e motivate esigenze organizzative e nel rispetto dei vincoli di spesa del personale, la Giunta regionale e il Consiglio regionale possono conferire incarichi dirigenziali al personale regionale in servizio, seguendo le procedure previste dalla normativa regionale di riferimento, in deroga alla percentuale ordinaria prevista.

Questa possibilità riguarda la copertura dei posti vacanti ed è stata limitata alle procedure concorsuali dei posti vacanti attivate entro il 31 dicembre 2010.

Durata degli incarichi e regime transitorio

Gli incarichi potevano essere conferiti per dodici mesi, con eventuale rinnovo fino a un massimo complessivo di ventiquattro mesi. La disciplina transitoria ha poi previsto ulteriori proroghe e rinnovi per gli incarichi già in essere, ma tali previsioni sono state nel tempo modificate e infine superate/abrogate.

Nel testo consolidato restano indicati come elementi storici, ma non risultano utilmente applicabili oggi:

  • la possibilità di rinnovo o nuovo conferimento in caso di mancata conclusione delle procedure concorsuali entro dodici mesi dall’attivazione;
  • la definizione delle procedure concorsuali con successivo provvedimento della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo concerto con le organizzazioni sindacali.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge sono posti a carico degli stanziamenti iscritti nei bilanci annuali regionali, in particolare sui capitoli destinati al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale e al trattamento economico del personale dirigenziale, secondo l’ordinamento contabile regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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