L.R. Abruzzo 32/2006
Disposizioni a favore degli enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo n. 32/2006 introduce misure urgenti per il sistema delle autonomie locali, tra cui sostegno ai piccoli Comuni, modifiche alla disciplina regionale sulla sicurezza e legalità, interventi su Comunità montane, avvocatura regionale e altre norme finanziarie. Diverse misure riguardano solo il 2006 o singole annualità; alcuni articoli sono poi stati abrogati o sostituiti.
Disposizioni per autonomie locali, sicurezza e modifiche normative regionali
Disposizioni per lo sviluppo delle autonomie locali nella Regione Abruzzo
La legge interviene in modo eterogeneo sul sistema delle autonomie locali abruzzesi, sulla sicurezza urbana, su Comunità montane e su varie norme regionali di settore. Il provvedimento, adottato come misura indifferibile, contiene sia interventi sostanziali sia disposizioni finanziarie e transitorie, molte delle quali riferite a specifici esercizi o a progetti presentati entro il 31 dicembre 2006.
Ambito generale e finalità
La Regione Abruzzo adotta misure urgenti per sostenere lo sviluppo delle autonomie locali in attesa di una disciplina organica in materia di piccoli Comuni, montagna, riordino delle Comunità montane, sicurezza e conferimento delle funzioni amministrative. L’impostazione è coerente con i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale.
Sostegno al sistema delle autonomie locali
La Regione assicura alla struttura competente le risorse necessarie per studi, ricerche, divulgazione e altre attività connesse alla crescita del sistema delle autonomie locali. Per l’anno 2006 è autorizzata una spesa di 150.000 euro, coperta mediante stanziamento su un nuovo capitolo e corrispondente riduzione di un capitolo destinato agli oneri di riscossione delle tasse automobilistiche regionali.
Fondo di solidarietà per i piccoli Comuni
La legge prevede la possibilità di istituire un fondo di solidarietà a favore dei piccoli Comuni con meno di 2.000 abitanti, sulla base dell’ultimo censimento. Il fondo serve a fronteggiare oneri imprevisti e urgenti derivanti da situazioni imprevedibili diverse dalla protezione civile e non sostenibili con il bilancio comunale.
Le modalità di accesso devono essere definite dalla Giunta regionale, d’intesa con ANCI, UNCEM e Legautonomie, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. Per il 2006 confluiscono nel fondo 75.000 euro.
Modifiche alla disciplina delle unioni di Comuni
In materia di riordino territoriale dei Comuni, le Unioni di Comuni che alla data di entrata in vigore della legge avevano già beneficiato di contributi erariali ai sensi del D.M. 1 settembre 2000, n. 318, continuano a percepirli anche se non raggiungono la soglia minima di 5.000 abitanti. La Giunta regionale, d’intesa con la competente Commissione consiliare, deve inoltre definire criteri e modalità di riparto dei contributi a sostegno dell’associazionismo tra unioni di comuni, concertandoli con le associazioni regionali delle autonomie locali.
Disciplina regionale su legalità e sicurezza: ampliamento degli interventi
La legge modifica profondamente la L.R. n. 40/2004, ampliando l’ambito dei soggetti destinatari e dei progetti finanziabili in materia di educazione alla legalità e sicurezza dei cittadini. La Regione può finanziare progetti presentati da Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni e Province, e svolgere attività di sicurezza, documentazione, comunicazione e informazione, oltre a stipulare intese e accordi con organi dello Stato ed enti pubblici per lo scambio di conoscenze sui fenomeni criminali.
Progetti per la sicurezza
I progetti finanziabili devono essere finalizzati a rafforzare la sicurezza dei cittadini, prevenire episodi criminosi e diffondere la cultura della legalità, in particolare nelle aree degradate o ad alto tasso di criminalità. Possono riguardare, tra l’altro, presidi decentrati di Polizia Locale, dotazioni tecnologiche e di telesorveglianza, sale operative, vigile di quartiere, tutela di donne, anziani e bambini, assistenza alle vittime, gestione associata della Polizia Locale, contrasto alla dispersione scolastica e prevenzione degli atti incivili.
Accesso ai contributi per sicurezza e legalità
Possono presentare domanda:
- Comuni singoli o associati con popolazione complessiva almeno pari a 8.000 abitanti;
- Comuni singoli o associati sotto tale soglia solo in caso di gravi emergenze di criminalità diffusa verificatesi nell’ultimo anno in almeno uno di essi;
- Unioni di Comuni montani e non montani e Province.
La Giunta regionale approva annualmente ambiti di intervento, criteri e modalità di finanziamento, sentito il Forum regionale per la Sicurezza urbana. I contributi coprono solo spese di progettazione ed esecuzione, escluso il personale. L’istruttoria è svolta dalla Direzione competente; i progetti sono esaminati anche dal Comitato scientifico regionale, che formula una graduatoria e un parere non vincolante. Il contributo è erogato per metà all’avvio del progetto e per il restante 50% dopo verifica contabile e relazione finale dell’ente beneficiario.
Comitato scientifico regionale e Forum per la Sicurezza urbana
Il Comitato scientifico regionale svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico al Forum, esamina i progetti ammessi, promuove studi e ricerche sui fenomeni di devianza, dispersione scolastica, criminalità, droga e altre patologie sociali, e analizza i dati e il monitoraggio dei fenomeni criminosi prodotti dall’Osservatorio regionale di Polizia Locale.
Il Forum regionale per la Sicurezza urbana è istituito come sede di concertazione tra Regione ed enti locali in materia di politiche sulla sicurezza; è composto da rappresentanti politici regionali, provinciali e comunali, nonché da ANCI, Legautonomie e UNCEM. Esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sui criteri di finanziamento dei progetti e sulle modalità di attuazione della Giornata regionale per la legalità.
Giornata regionale per la legalità
La Regione promuove una giornata annuale dedicata alla legalità, con iniziative, convegni e attività di sensibilizzazione su tutto il territorio abruzzese. La Giunta individua la data e le modalità organizzative, sentito il Forum regionale per la Sicurezza urbana. Le iniziative sono curate dalla Direzione competente, che può avvalersi di enti e associazioni senza fini di lucro con comprovata esperienza. La spesa è coperta da una quota parte dello stanziamento annuale per gli interventi per la sicurezza dei cittadini.
Avvocatura regionale
Per aumentare efficienza ed efficacia dell’Avvocatura regionale, presso le direzioni regionali possono essere assegnati, nei limiti dell’organico previsto e restando la dipendenza funzionale dall’Avvocatura, dipendenti con profilo di “funzionario esperti avvocati”. Questi svolgono le attività dell’Avvocatura pertinenti alle direzioni di appartenenza e anche funzioni amministrative di particolare complessità.
Interpretazione autentica e disciplina delle Comunità montane
La legge fornisce un’interpretazione autentica di alcune disposizioni finanziarie relative al 2005: il “piano di ricerca” può consistere in uno studio di fattibilità per opere e interventi nelle Comunità montane del Medio e Alto Vastese; la Comunità Montana Aventino Medio Sangro va intesa come Comunità Montana Aventino e Medio Sangro.
Inoltre, la Giunta regionale deve stabilire criteri e modalità per l’erogazione alle Comunità montane delle risorse previste dai commi interessati.
Conferenza permanente Regione - Enti locali
La composizione della Conferenza permanente Regione - Enti locali è aggiornata inserendo, tra le rappresentanze indicate, anche la Lega delle Autonomie Locali accanto all’UNCEM.
Interventi su norme finanziarie e sul Fondo della montagna
Sono introdotte modifiche alla disciplina del Fondo della montagna e ai relativi interventi per le zone montane. Per l’esercizio 2006, una quota del 5% delle risorse del Fondo della montagna è destinata al finanziamento dei progetti pilota previsti dalla legge regionale sulle zone montane, con riferimento a specifiche deliberazioni attuative già adottate.
Consolidamento di siti produttivi
La legge sostituisce l’articolo relativo agli interventi per il consolidamento di siti produttivi, prevedendo un limite di impegno decennale a favore del Consorzio Industriale di Avezzano per 300.000 euro annui. Il contributo pluriennale è destinato all’assunzione di un mutuo per l’acquisto di siti da destinare ad attività produttive. La Giunta detta gli indirizzi per la pianificazione degli interventi.
Ricollocazione del personale dei Consorzi agrari
Gli enti strumentali regionali, le agenzie, le aziende sanitarie, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali e le società a prevalente capitale pubblico non possono assumere personale per i relativi profili, con qualsiasi forma contrattuale, prima di avere esaurito la ricollocazione del personale dei consorzi agrari dell’Abruzzo già in servizio dal 1° gennaio 1997 e successivamente collocato in mobilità. Se tale personale non è disponibile, l’obbligo non si applica. Gli atti contrari sono nulli.
Abrogazioni e soppressioni
La legge abroga o sopprime diverse disposizioni precedenti, tra cui norme della L.R. n. 40/2004, della L.R. n. 83/1997, della L.R. n. 6/2005 e altre disposizioni connesse alla polizia locale e ad altri interventi ormai superati. È inoltre soppresso un capitolo di spesa relativo ai contributi in conto capitale ai comuni associati per la gestione del servizio di polizia.
Norma transitoria
Le modifiche apportate alla L.R. n. 40/2004 non si applicano ai progetti presentati entro il 31 dicembre 2006 ai sensi della medesima legge. Rimane quindi ferma la disciplina previgente per tali procedimenti.
Entrata in vigore e attualità applicativa
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Nel complesso, però, una parte rilevante delle disposizioni è legata a esercizi finanziari specifici, a fondi una tantum, a progetti già scaduti o a norme poi abrogate/sostituite; per questo, pur essendo storicamente rilevante, l’atto è oggi in larga misura superato nell’applicazione pratica.
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