L.R. Abruzzo 37/2006
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 agosto 1977, n. 41: Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la disciplina abruzzese sulle nomine di competenza della Regione, stabilendo che quelle della Giunta e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, salvo quelle del Presidente della Giunta, avvengono su designazione dei Capigruppo e sono nulle se manca la designazione. Rafforza inoltre la vigilanza del Consiglio regionale tramite la Commissione di Vigilanza.
Modifiche alla disciplina regionale delle nomine e degli incarichi
Modifiche alla disciplina delle nomine regionali
La legge regionale dell’Abruzzo n. 37 del 2006 interviene sulla L.R. 11 agosto 1977, n. 41, aggiornandone la disciplina relativa alle nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi. Il contenuto risultante si concentra soprattutto sulle modalità di designazione e sui controlli di legittimità e coerenza dei criteri di scelta.
Modalità di nomina degli organi regionali
Per le nomine di competenza della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con esclusione di quelle attribuite al Presidente della Giunta regionale, è richiesta la designazione dei Capigruppo.
In assenza di tale designazione, la nomina è espressamente prevista come nulla. La norma introduce quindi un vincolo procedurale sostanziale, che condiziona la validità dell’atto di nomina alla previa designazione politica prevista dalla legge.
Vigilanza consiliare sui criteri di scelta
Il Consiglio regionale, tramite la Commissione di Vigilanza, esercita il controllo sulla puntuale osservanza dei criteri stabiliti dall’art. 1 della L.R. n. 41 del 1977 da parte dei competenti organi regionali.
A tal fine, la Commissione può richiedere ulteriori informazioni:
- sulle nomine e designazioni effettuate;
- sui criteri seguiti per la scelta fra i candidati.
Ambito di applicazione e attualità
La disciplina riguarda esclusivamente le nomine di competenza della Regione Abruzzo e opera nel quadro della legge regionale richiamata. Non contiene termini temporali di applicazione né disposizioni transitorie. L’atto non appare limitato a un esercizio finanziario o a un evento ormai concluso, ed è quindi da considerarsi tuttora rilevante nella disciplina delle nomine regionali.
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