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Legge

L.R. Abruzzo 38/2006

Proroga della disciplina delle leggi regionali 22.12.1995, n. 143 e 17.12.1996, n. 136, cosi' come successivamente modificate.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 38/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo proroga fino al 31 dicembre 2006 l’applicazione delle discipline di cui alle L.R. n. 136/1996 e n. 143/1995, relative rispettivamente alle iniziative imprenditoriali eco-compatibili nei parchi e nelle riserve naturali e all’imprenditorialità femminile innovativa. Non prevede nuovi oneri per il bilancio corrente.

Proroga fino al 31 dicembre 2006 della disciplina per iniziative imprenditoriali eco-compatibili e imprenditorialità femminile innovativa

Proroga della disciplina per iniziative eco-compatibili e imprenditorialità femminile innovativa

La legge regionale dell’Abruzzo dispone una proroga limitata nel tempo di due regimi di sostegno già previsti da precedenti leggi regionali. L’intervento non introduce una nuova disciplina sostanziale, ma estende l’applicazione delle norme esistenti fino al 31 dicembre 2006.

Ambito di applicazione

La proroga riguarda due specifici ambiti:

  • le iniziative imprenditoriali eco-compatibili nel territorio dei Parchi e delle Riserve naturali;
  • l’imprenditorialità femminile innovativa.

Per tali materie continua ad applicarsi la disciplina già prevista:

  • dalla L.R. 17 dicembre 1996, n. 136, per le iniziative eco-compatibili nei territori dei parchi nazionali, del parco regionale e delle riserve naturali istituite con legge regionale;
  • dalla L.R. 22 dicembre 1995, n. 143, per la promozione di nuove imprese e dell’innovazione nell’imprenditoria femminile.

Limite temporale della proroga

La legge stabilisce espressamente che la disciplina delle due leggi regionali richiamate continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2006. Si tratta quindi di una proroga a termine, circoscritta a quella data.

Aspetti finanziari

La norma dichiara che la legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio corrente. Per gli esercizi successivi, gli oneri derivanti dalle disposizioni delle leggi prorogate sono coperti secondo i meccanismi previsti:

  • dall’art. 24, comma 1, della L.R. 10 luglio 1998, n. 55;
  • dall’art. 10 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Obsolescenza dell’atto

La legge ha natura essenzialmente transitoria e riferita a un periodo già concluso, poiché la proroga è limitata al 31 dicembre 2006. Pertanto, non risulta oggi utilmente applicabile ed è da considerarsi obsoleta.

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