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Legge

L.R. Abruzzo 33/2006

Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 33/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo n. 33/2006 aggiorna varie discipline regionali su metanizzazione, edilizia scolastica, opere di interesse regionale, culto e edilizia residenziale pubblica. Introduce nuovi obblighi di trasmissione a fine lavori, regole su collaudi, riparti e riserve per interventi urgenti, proroga un termine e reca anche misure finanziarie per il bilancio 2006. Alcune disposizioni relative ai collaudi sono state poi dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Modifiche a norme regionali su lavori pubblici, edilizia scolastica e ERP

Modifiche normative in materia di lavori pubblici, edilizia scolastica ed edilizia residenziale pubblica in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 33 del 2006 interviene in modo puntuale su numerose leggi regionali già vigenti, aggiornando procedure di collaudo, rendicontazione, riparto dei contributi e regole di gestione sia per i lavori pubblici sia per l’edilizia residenziale pubblica. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo e contiene anche disposizioni finanziarie per l’esercizio 2006.

Interventi su metanizzazione e gas

Per i contributi regionali destinati all’utilizzazione del metano, del GPL o di gas similari, il concessionario, a conclusione dell’intervento, deve trasmettere alla Regione i provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la relazione acclarante i rapporti tra concedente e concessionario, così da consentire la rideterminazione del contributo definitivo. Inoltre, per agevolare collaudo e semplificazione procedurale, i lavori di realizzazione degli impianti devono essere condotti e contabilizzati, per quanto compatibile, secondo la disciplina vigente dei lavori pubblici.

Edilizia scolastica: rendicontazione, collaudo e monitoraggio

Per gli interventi di edilizia scolastica, comuni e province devono trasmettere alla Regione, entro quattro anni dalla data di consegna dei lavori, i provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la relazione acclarante i rapporti tra ente e Regione. Il testo consolidato riportato include anche una disciplina sulla collaudazione e sul monitoraggio, ma tali disposizioni risultano colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte indicata nelle note; pertanto, non devono essere considerate operative nella parte travolta dalla sentenza.

Opere e interventi di interesse regionale

Per gli interventi finanziati come opere di interesse regionale, viene abrogata una disposizione dell’articolato originario e la quota finale del contributo è ridefinita: il 10% è erogabile a conclusione dell’intervento, previa trasmissione alla Regione dei provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra ente e Regione.

Metanizzazione in Abruzzo

Per i contributi finalizzati al completamento della metanizzazione in Abruzzo, il beneficiario del finanziamento deve trasmettere, a conclusione dell’intervento, i provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la relazione acclarante i rapporti tra Regione e beneficiario, per la rideterminazione del contributo definitivo.

Contributi per edifici destinati al culto

La disciplina regionale sugli edifici stabilmente destinati al culto viene resa più flessibile nella programmazione e nel riparto dei fondi. Le domande ammissibili non finanziate per carenza di risorse sono riconsiderate nelle due graduatorie annuali successive. Il dirigente competente ripartisce i contributi per ambito provinciale in proporzione alle richieste e individua le opere da finanziare secondo tipologie prioritarie: consolidamento statico e conservativo e manutenzione straordinaria per adeguamenti a norme su agibilità, sicurezza, igiene e barriere architettoniche. Si privilegiano le richieste di importo minore e gli interventi nei comuni meno popolosi.

La direzione regionale competente può avvalersi dei Servizi del Genio Civile per verifiche sull’utilizzo dei finanziamenti concessi a parrocchie o altri soggetti privati.

È inoltre istituita una riserva per interventi urgenti: il 30% dello stanziamento annuale, fino a un massimo di 300.000 euro, è destinato a interventi strutturali urgenti, indifferibili ed eccezionali su edifici di culto funzionanti. Le richieste devono essere inviate con telegramma entro dieci giorni dall’evento calamitoso al Genio Civile competente. Il Servizio effettua gli accertamenti e propone i lavori e la spesa; il dirigente autorizza la spesa entro il limite massimo di 60.000 euro per singolo intervento. Le somme non impegnate entro il 30 ottobre sono riallocate agli interventi non finanziati presenti in graduatoria annuale.

Proroga di termini

Viene prorogato al 31 dicembre 2006 il termine previsto da una precedente legge regionale del 1998.

Disposizioni generali in materia di lavori pubblici

La legge contiene una regola generale secondo cui le opere finanziate dalla Regione devono essere iniziate e realizzate entro i termini fissati nelle specifiche leggi di finanziamento; i dirigenti regionali possono concedere proroghe solo per gravi e giustificati motivi, per un periodo complessivo non superiore alla durata dei termini originari. Decorso tale limite, il finanziamento decade automaticamente.

Per opere e interventi di importo non superiore a 30.000 euro, l’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione a consuntivo, dietro presentazione della documentazione prescritta, fermo restando il rispetto dei termini di inizio e fine lavori. La norma si applica alle opere e agli interventi, anche parzialmente finanziati con oneri a carico della Regione Abruzzo, affidati alla Direzione Lavori Pubblici.

La legge prevede anche che, fino a nuove disposizioni regionali sui collaudi delle opere pubbliche, continuino ad applicarsi le regole della legge regionale del 1976 sull’albo dei collaudatori, come modificata nel 1999; questa previsione è però anch’essa richiamata come colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale indicata nelle note e quindi non deve considerarsi efficace nella parte dichiarata incostituzionale.

Edilizia residenziale pubblica: programmazione, alienazioni e reinvestimento

In materia di edilizia residenziale pubblica, la Giunta regionale può, nella rimodulazione degli interventi, determinare la quota di alloggi da destinare al soddisfacimento di specifiche categorie di soggetti, anche per fasce di reddito.

I proventi delle alienazioni degli alloggi ERP restano nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente aperto presso la Tesoreria statale. La Regione autorizza il reinvestimento di tali proventi per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico e per opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.

Per le alienazioni di valore superiore a 200.000 euro, se almeno il 50% del ricavato non viene destinato a interventi di edilizia residenziale pubblica, l’ente cedente è escluso dal programma regionale di più prossima formazione. Per le sole ATER, la Regione determina ogni anno la quota dei proventi da destinare al ripiano del deficit finanziario, quota che non può comunque superare il 20% del ricavato delle vendite del patrimonio.

Possono acquistare alloggi ERP anche i soggetti indicati dalla legge statale n. 457 del 1978, purché assumano gli stessi impegni previsti per le cooperative edilizie dalla legge n. 560 del 1993. Se il primo esperimento di gara ha esito negativo, la vendita può essere ripetuta estendendola a tutti gli interessati.

Sono inoltre destinati a interventi straordinari nel settore ERP i fondi del capitolo 262408, per far fronte a esigenze urgenti connesse a pubbliche calamità e stati di emergenza riconosciuti dalla Giunta regionale. I fondi perenti derivanti dai programmi di riqualificazione urbana, non più richiedibili per rinuncia o decadenza, sono utilizzati per incrementare i programmi complessi dell’ERP, con provvedimenti della Giunta su proposta del componente competente.

Canone sociale per gli alloggi ERP

Con riferimento agli alloggi ERP, dal parere favorevole della Commissione assegnazione alloggi l’ente gestore, su segnalazione del Comune, applica il canone sociale ai sensi della normativa regionale, con effetto dalla data di occupazione.

Personale delle ATER e dell’ARET

Le ATER e l’ARET, in un’ottica di contenimento della spesa, possono utilizzare nell’ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale le graduatorie formate a seguito di selezione pubblica dalle stesse ATER e dall’ARET.

Adesione all’ITACA e variazioni di bilancio 2006

La Regione Abruzzo aderisce come socio fondatore all’ITACA e partecipa alle attività associative mediante versamento di quote annuali. Per il 2006 la quota è quantificata in 20.000 euro e viene finanziata mediante l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa, con corrispondente variazione compensativa nel bilancio di previsione 2006.

Contributi per opere pubbliche su edifici scolastici dal 2007

A partire dall’esercizio finanziario 2007, i contributi per opere pubbliche su edifici scolastici, a carico di fondi regionali, statali e comunitari, possono essere concessi solo agli enti locali che abbiano adempiuto agli obblighi relativi alla realizzazione dell’Anagrafe nazionale per l’edilizia scolastica.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Alcune disposizioni hanno efficacia legata a date specifiche, come la proroga al 31 dicembre 2006, le variazioni di bilancio per l’esercizio 2006 e il vincolo per i contributi scolastici a partire dall’esercizio finanziario 2007.

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