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Circolare

Circolare numero 119 del 27-5-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i datori di lavoro agricoli, il diritto alle agevolazioni e riduzioni contributive è subordinato non solo al rispetto delle regole sul collocamento, ma anche all’osservanza dei contratti collettivi nazionali o territoriali/provinciali. Precisa inoltre che le dichiarazioni di manodopera finalizzate a ottenere giornate indebite comportano la perdita di ogni beneficio di legge. Per le imprese del Mezzogiorno si richiamano le cause di esclusione previste dall’art. 6 del d.l. n. 338/1989, mentre per le zone montane e svantaggiate e per il settore agricolo tradizionale e florovivaistico viene ribadita la rilevanza delle retribuzioni fissate dai contratti provinciali e degli accordi di riallineamento retributivo ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi.

Agevolazioni e riduzioni contributive nel settore agricolo, con effetti dei contratti provinciali e degli accordi di riallineamento retributivo

Agevolazioni, riduzioni contributive e rilevanza della contrattazione provinciale nel settore agricolo

La circolare esamina l’impatto delle recenti modifiche normative sulle agevolazioni e riduzioni contributive spettanti ai datori di lavoro agricoli, con particolare attenzione ai territori montani, alle zone svantaggiate e alle aziende del Mezzogiorno. Vengono inoltre chiariti gli effetti delle dichiarazioni mendaci di manodopera e la funzione degli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo tradizionale e florovivaistico.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama due interventi legislativi considerati decisivi per la materia: l’art. 11 del d.l. n. 11 del 31 gennaio 1997, convertito nella legge n. 81 del 18 marzo 1997, e l’art. 9-ter, comma 3, della legge n. 608 del 28 novembre 1996, di conversione del d.l. n. 510 dell’1 ottobre 1996. Tali disposizioni, pur confermando i requisiti già previsti dalla disciplina previgente, introducono innovazioni che incidono sull’accesso ai benefici contributivi.

Nel settore agricolo tradizionale e florovivaistico, la circolare evidenzia anche il rilievo del C.C.N.L. del 19 luglio 1995. In particolare, l’art. 88 attribuisce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di stipulare accordi di riallineamento retributivo; inoltre, nei contratti provinciali vengono definiti i salari contrattuali che sostituiscono i salari tabellari nazionali.

Agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate

Per le agevolazioni contributive previste nelle zone montane e svantaggiate, la circolare rinvia alla circolare n. 38 del 19 febbraio 1997 per la misura delle aliquote, ma chiarisce il requisito sostanziale per il riconoscimento del beneficio. In base al nuovo testo dell’art. 20, comma 2, del d.l.vo n. 375 dell’11 agosto 1993, come sostituito dall’art. 9-ter, comma 3, della legge n. 608/1996, le agevolazioni sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti territoriali previsti.

La circolare precisa che il beneficio, già subordinato al rispetto delle norme sul collocamento, è ora condizionato anche all’osservanza dei contratti collettivi nazionali o provinciali. In caso di inadempimento, il beneficio viene meno per tutto il periodo dell’inosservanza e soltanto per i lavoratori ai quali essa si riferisce.

Benefici di legge e perdita dei vantaggi contributivi per dichiarazioni indebite

Un punto centrale della circolare riguarda l’art. 20, comma 1, del d.l.vo n. 375/1993, sostituito dall’art. 9-ter, comma 3, della legge n. 608/1996. La disposizione prevede che chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all’attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferma restando l’applicazione delle sanzioni vigenti, il diritto a ogni beneficio di legge, comprese le agevolazioni e le riduzioni contributive previste dal decreto legislativo.

La circolare interpreta in senso ampio l’espressione "ogni beneficio di legge", ricomprendendovi tutte le fattispecie che la legislazione collega a una minore imposizione contributiva. Rientrano quindi non solo le agevolazioni e riduzioni per le zone montane, svantaggiate, Mezzogiorno e Centro-Nord, ma anche tutte le altre ipotesi in cui la legge riconosce un vantaggio contributivo.

La perdita dei benefici opera quando le giornate di lavoro siano state dichiarate indebitamente perché:

  • il rapporto di lavoro è inesistente e quindi fittizio;
  • la durata delle prestazioni è inferiore a quella indicata nella dichiarazione.

Per i rapporti inesistenti non può comunque procedersi a imposizione contributiva, perché manca qualsiasi effetto giuridico. Accertata l’indebita attribuzione di giornate lavorative, le sedi devono disconoscere contestualmente i rapporti e rideterminare il carico contributivo dovuto dal datore di lavoro. Se i contributi non sono ancora stati richiesti con bollettino, devono essere ricalcolati all’aliquota intera senza alcun beneficio di legge; se il bollettino è già stato emesso, va rideterminato il nuovo importo a copertura della maggiore differenza.

Riduzioni contributive per le aziende del Mezzogiorno

La circolare richiama anche il regime delle riduzioni contributive per le aziende operanti nel Mezzogiorno, ripristinate dall’1 gennaio 1997 dall’art. 11, comma 1, del d.l. n. 11/1997. Per tali riduzioni si applicano le disposizioni dell’art. 6, commi 9 e 13, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

Le imprese mantengono il diritto alla riduzione solo se non incappano nelle violazioni previste dalla norma richiamata. In particolare, le riduzioni non spettano per i lavoratori che:

  • non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
  • siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall’art. 1, comma 1;
  • siano stati retribuiti con importi inferiori a quelli prescritti dall’art. 1, comma 1.

Inoltre, il comma 13 dell’art. 6 esclude il beneficio quando, nei confronti dei titolari o dei rappresentanti legali, siano accertate violazioni di legge poste a tutela dell’ambiente. Come per la fiscalizzazione del Centro-Nord, l’esclusione si applica limitatamente ai lavoratori su cui si riflette l’inadempimento e per un periodo pari a 1,5 volte la durata dell’inosservanza, ai sensi dell’art. 4 della legge 20 maggio 1993, n. 151.

Rilevanza della retribuzione contrattuale e degli accordi di riallineamento

La circolare sottolinea che l’accertamento della retribuzione effettivamente corrisposta agli operai a tempo determinato e indeterminato è decisivo per stabilire il diritto ai benefici contributivi. Il rispetto della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva costituisce una condizione essenziale per il riconoscimento delle agevolazioni e riduzioni esaminate ai punti precedenti.

Per le zone montane e svantaggiate, il datore di lavoro può usufruire della minore imposizione solo se corrisponde ai lavoratori una retribuzione non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria o dai contratti territoriali previsti.

Per i territori del Mezzogiorno e del Centro-Nord, il beneficio contributivo spetta invece solo se i lavoratori sono retribuiti con importi superiori a quelli previsti dall’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989, oppure con retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati da organizzazioni rappresentative su base nazionale, accordi collettivi o contratti individuali, purché ne derivi una retribuzione superiore a quella del contratto collettivo.

Contratti provinciali, salario contrattuale e riallineamento retributivo

La circolare approfondisce il ruolo dei contratti provinciali del settore agricolo tradizionale e florovivaistico. L’art. 45 del C.C.N.L. stabilisce che la retribuzione è composta dal salario contrattuale definito dai contratti provinciali, fissato per singole figure o gruppi di figure; tali salari possono essere mensili, giornalieri o orari, secondo il tipo di rapporto.

L’art. 27 disciplina l’ordinamento professionale su due aree professionali, ciascuna con caratteristiche essenziali e parametri minimo e massimo. Gli artt. 1 e 86 attribuiscono inoltre ai contratti provinciali autonomia contrattuale in materia di retribuzione contrattuale e di accordi di riallineamento retributivo.

Ne deriva che, nelle province in cui i contratti provinciali siano stati conclusi, dalla data di entrata in vigore di tali accordi la retribuzione rilevante ai fini del riconoscimento delle agevolazioni e riduzioni contributive è quella stabilita nei contratti provinciali, che sostituisce le retribuzioni tabellari nazionali. Negli altri territori, e nei settori diversi da quello tradizionale e florovivaistico, continua invece a valere la retribuzione determinata dalle tabelle nazionali integrate dagli elementi retributivi provinciali.

Gli accordi di riallineamento retributivo, previsti dall’art. 88 del C.C.N.L., sono diretti a salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività delle imprese e a estendere l’area di applicazione del contratto. Essi possono essere definiti per l’intero territorio provinciale, per territori sub-provinciali o per comparti produttivi, e devono essere depositati presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e presso le sedi territoriali di INPS e INAIL. Le aziende interessate vi aderiscono sottoscrivendo un verbale di accettazione.

La circolare considera tali accordi validamente rilevanti per l’individuazione della retribuzione utile al riconoscimento dei benefici contributivi, poiché la materia è espressamente devoluta alla contrattazione provinciale dal contratto collettivo.

Limiti applicativi residui per operai a tempo determinato e indeterminato

La circolare conclude ricordando due limiti applicativi. Per gli operai a tempo determinato, il calcolo dei contributi deve continuare ad essere effettuato sulla base del salario medio convenzionale. Per gli operai a tempo indeterminato, invece, il contributo non può essere liquidato su un salario inferiore al minimale di legge.

In questo modo la circolare coordina le novità legislative con la disciplina contrattuale del settore agricolo, chiarendo che il rispetto dei livelli retributivi contrattuali e la correttezza delle dichiarazioni di manodopera sono elementi essenziali per mantenere il diritto ai benefici contributivi.

Punti principali

Premessa normativa e funzione dei contratti provinciali

La circolare prende le mosse dalle novità introdotte dall’art. 11 del d.l. n. 11/1997, convertito nella legge n. 81/1997, e dall’art. 9-ter, comma 3, della legge n. 608/1996. Nel settore agricolo tradizionale e florovivaistico, in applicazione del C.C.N.L. del 19 luglio 1995, i contratti provinciali hanno definito programmi di riallineamento retributivo e salari contrattuali sostitutivi di quelli tabellari nazionali, con rilevanza diretta sulle agevolazioni contributive.

Agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate

Per le agevolazioni contributive previste nelle zone montane e svantaggiate si applica l’art. 20, comma 2, del d.l.vo n. 375/1993, come sostituito dalla legge n. 608/1996. Il beneficio spetta ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria o i contratti territoriali previsti. Il mancato rispetto dei contratti comporta la perdita del beneficio per tutto il periodo dell’inadempimento e limitatamente ai lavoratori interessati.

Benefici di legge e dichiarazioni di manodopera indebite

L’art. 20, comma 1, del d.l.vo n. 375/1993 stabilisce che chi presenta dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all’indebita attribuzione di giornate lavorative perde ogni beneficio di legge, incluse agevolazioni e riduzioni contributive. La perdita riguarda tutte le forme di minore imposizione contributiva previste dalla legislazione, sia in caso di rapporto fittizio sia quando la durata delle prestazioni sia inferiore a quella dichiarata. Le sedi devono disconoscere i rapporti e rideterminare il carico contributivo, applicando l’aliquota intera e, se necessario, emettendo nuovi importi a copertura della differenza.

Riduzioni contributive per le aziende del Mezzogiorno

Per le aziende ubicate nel Mezzogiorno, le riduzioni contributive ripristinate dall’1 gennaio 1997 dall’art. 11, comma 1, del d.l. n. 11/1997 sono subordinate anche alle disposizioni dell’art. 6, commi 9 e 13, del d.l. n. 338/1989. Le riduzioni non spettano per lavoratori non denunciati agli istituti previdenziali, denunciati con orari, giornate o retribuzioni inferiori a quelle effettive o dovute, né nei casi di violazioni di norme a tutela dell’ambiente accertate nei confronti di titolari o legali rappresentanti. L’esclusione opera per i soli lavoratori interessati e per un periodo pari a 1,5 volte la durata dell’inosservanza.

Rilevanza della retribuzione contrattuale e degli accordi di riallineamento

La circolare sottolinea che il rispetto della retribuzione contrattuale è condizione essenziale per accedere alle agevolazioni e riduzioni. Nelle province in cui siano stati stipulati contratti provinciali nel settore agricolo tradizionale e florovivaistico, la retribuzione rilevante ai fini dei benefici è quella fissata nei contratti provinciali, che sostituisce i salari tabellari nazionali dalla data di efficacia dell’accordo. Negli altri territori e nei settori diversi, continua a valere la retribuzione determinata dalle tabelle nazionali integrate dagli elementi provinciali. Gli accordi di riallineamento retributivo, depositati presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e presso INPS e INAIL, possono essere validamente considerati per individuare la retribuzione utile al riconoscimento dei benefici contributivi.

Limiti applicativi per operai a tempo determinato e indeterminato

La circolare precisa infine che, allo stato della legislazione vigente, il calcolo dei contributi per gli operai a tempo determinato deve continuare ad avvenire sulla base del salario medio convenzionale. Per gli operai a tempo indeterminato, il contributo non può comunque essere liquidato su un salario inferiore al minimale di legge.

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