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Circolare

Circolare numero 122 del 28-5-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione della maggiorazione del 10% del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori coinvolti in contratti di solidarietà stipulati prima del 1° dicembre 1996, portando così la misura complessiva dal 60% al 70% della retribuzione persa. Indica i criteri di priorità, le modalità di domanda e le istruzioni operative e contabili. Inoltre disciplina la proroga dei trattamenti per le aree di reindustrializzazione e per le imprese con più di 500 dipendenti, precisando che, per le proroghe autorizzate ai sensi del D.L. n. 67/1997, la prestazione va ridotta del 10%.

Trattamento straordinario di integrazione salariale: maggiorazione al 70% per i contratti di solidarietà e proroghe con riduzione del 10%

Trattamento straordinario di integrazione salariale per contratti di solidarietà e proroghe con riduzione

La circolare interviene per sciogliere la riserva formulata al punto 15 della circolare n. 54 del 7 marzo 1997 e fornisce le istruzioni applicative in materia di integrazione salariale straordinaria collegata ai contratti di solidarietà, nonché sulle proroghe del trattamento nelle aree di reindustrializzazione e per le imprese con più di 500 dipendenti. Il contenuto è fondato sul D.M. 10 marzo 1997 e sulle norme richiamate della legge n. 608/1996 e del D.L. n. 67/1997.

Contratti di solidarietà: ambito della maggiorazione

Il D.M. 10 marzo 1997 chiarisce che la maggiorazione della misura dell’integrazione salariale, prevista dall’art. 9, comma 25, lettera d), della legge n. 608/1996, riguarda i contratti di solidarietà stipulati prima del 1° dicembre 1996, data di entrata in vigore della legge, purché collegati senza soluzione di continuità a precedenti accordi a carattere solidaristico.

Il beneficio consiste in una maggiorazione pari al 10% della retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario di lavoro. Di conseguenza, il trattamento straordinario complessivo per i lavoratori interessati dai contratti di solidarietà passa dal 60% al 70% della retribuzione persa.

Decorrenza, presentazione delle istanze e criteri di priorità

La maggiorazione opera per i periodi integrati a decorrere dall’1 dicembre 1996.

Le imprese interessate devono presentare apposita istanza alle competenti Direzioni regionali del lavoro. Le domande sono esaminate secondo l’ordine cronologico di inoltro, desumibile dalla data di protocollo presso le stesse Direzioni.

Poiché il D.M. 24 dicembre 1996 ha fissato il limite finanziario complessivo in 20 miliardi di lire, il decreto del 10 marzo 1997 stabilisce un ordine di priorità. Hanno precedenza:

  • i contratti stipulati nelle aree rientranti nell’Obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2081/93;
  • in secondo luogo, i contratti stipulati nelle aree rientranti nell’Obiettivo 2 del medesimo regolamento.

Istruzioni operative per il conguaglio

Il trattamento straordinario di integrazione salariale applicato in esecuzione dei decreti concessivi è composto da due quote:

  • la quota base, pari al 60% della retribuzione persa;
  • la quota di maggiorazione, pari al 10% della stessa retribuzione.

Le due quote devono essere esposte separatamente nel quadro D del mod. DM10/2, al netto, per ciascuna, dell’aliquota del 6,04%.

Devono inoltre essere utilizzati i seguenti codici:

  • codice G603, preceduto dalla dicitura "art. 6, comma 3, L. n. 608/96", per la quota base;
  • codice G604, di nuova istituzione, preceduto dalla dicitura "magg. art. 9, comma 25, lett. d), L. 608/96", per la maggiorazione.

Le posizioni contributive delle aziende destinatarie devono essere contrassegnate con il codice di autorizzazione 8K. Nei casi in cui la maggiorazione riguardi contratti di solidarietà stipulati in aree Obiettivo 2, le posizioni aziendali devono essere contrassegnate anche con il codice ON.

Trattamento contabile della maggiorazione

Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla maggiorazione del 10% è stato istituito il conto GAU 30/75, riportato nell’allegato n. 2.

La denominazione del conto richiama espressamente la maggiorazione dell’integrazione salariale straordinaria corrisposta per i contratti di solidarietà di cui all’art. 9, comma 25, lettera d), del D.L. n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996.

Proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale

La circolare dedica una seconda parte alle proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale per le aree interessate a protocolli di intesa o accordi di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo con le Regioni o con le parti sociali.

La durata del trattamento, inizialmente prevista in 12 mesi, è stata elevata a 15 mesi dall’art. 2, comma 198, della legge n. 662/1996 e successivamente a 18 mesi dall’art. 9, comma 25, della legge n. 608/1996. A tale periodo può aggiungersi un’ulteriore proroga di 6 mesi prevista dall’art. 3, comma 3, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67.

Pertanto:

  • per le aree di reindustrializzazione, la durata complessiva può arrivare a 24 mesi;
  • per i dipendenti di imprese con più di 500 dipendenti, la durata può arrivare a 21 mesi.

Riduzione del trattamento nelle proroghe ex D.L. n. 67/1997

Per le proroghe autorizzate ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 67/1997, la misura del trattamento deve essere ridotta del 10%.

La riduzione opera sull’intero ammontare dell’integrazione salariale, anche quando questa sia pari all’importo massimo mensile. La circolare sottolinea quindi che la diminuzione percentuale non è esclusa dall’applicazione del massimale.

Istruzioni operative per le proroghe

Ai fini dell’emissione delle autorizzazioni relative alle proroghe è stato istituito lo specifico codice tipo di intervento 399.

Le autorizzazioni al conguaglio rilasciate dalle sedi competenti devono contenere l’avvertenza: "CIGS ex art. 3, co. 3, DL n. 67/97: misura del trattamento ridotta del 10 per cento, ferma restando l’applicazione dell’aliquota di riduzione pari al 6,04 per cento".

Le imprese devono esporre gli importi da conguagliare nel quadro D del mod. DM10/2 con il codice di nuova istituzione G605, preceduto dalla dicitura "CIGS ridotta ex art. 3, co. 3, DL n. 67/97".

Il contributo addizionale sulle integrazioni salariali continua a essere indicato con il codice E400.

Infine, per consentire eventuali controlli sulle somme portate a conguaglio, la procedura di gestione delle denunce DM10/2 memorizza, dopo la fase di consolidamento, le denunce che presentano il codice G605 per la consultazione e l’eventuale emissione di liste.

Punti principali

Maggiorazione del 10% per i contratti di solidarietà

Il D.M. 10 marzo 1997 chiarisce l’ambito dell’art. 9, comma 25, lettera d), della legge n. 608/1996. La maggiorazione riguarda i contratti di solidarietà stipulati prima del 1° dicembre 1996 e collegati a precedenti accordi solidaristici. Il beneficio è pari al 10% della retribuzione persa, con conseguente aumento del trattamento complessivo dal 60% al 70%.

Decorrenza, domanda e criteri di priorità

La maggiorazione opera per i periodi integrati a decorrere dall’1 dicembre 1996. Le imprese devono presentare apposita istanza alle competenti Direzioni regionali del lavoro. Le domande sono esaminate in ordine cronologico di protocollo. Per rispettare il limite finanziario di 20 miliardi di lire previsto dal D.M. 24 dicembre 1996, hanno priorità i contratti stipulati nelle aree Obiettivo 1, poi quelli nelle aree Obiettivo 2 del Regolamento CEE n. 2081/93.

Istruzioni operative e codici per il conguaglio

Il trattamento è composto da due quote: 60% della retribuzione persa e ulteriore 10% di maggiorazione. Le imprese devono esporre separatamente le quote nel quadro D del mod. DM10/2, al netto dell’aliquota del 6,04%: codice G603 per la quota base, preceduta dalla dicitura art. 6, comma 3, L. n. 608/1996, e codice G604 per la maggiorazione, preceduta dalla dicitura maggiorazione art. 9, comma 25, lett. d), L. n. 608/1996. Le posizioni contributive sono contrassegnate con il codice di autorizzazione 8K e, per le aree Obiettivo 2, anche con il codice ON.

Copertura contabile della maggiorazione

Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla maggiorazione del 10%, è istituito il conto GAU 30/75, riportato nell’allegato n. 2, con la denominazione relativa alla maggiorazione dell’integrazione salariale straordinaria per i contratti di solidarietà ex art. 9, comma 25, lett. d), L. n. 608/1996.

Proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale

Per le aree interessate a protocolli di intesa o accordi di programma sulla reindustrializzazione, la durata del trattamento è stata elevata da 12 a 15 mesi dalla legge n. 662/1996, poi a 18 mesi dalla legge n. 608/1996. Un’ulteriore proroga di 6 mesi è prevista dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 67/1997, portando la durata complessiva fino a 24 mesi. La stessa proroga può essere concessa anche ai dipendenti di imprese con più di 500 dipendenti, per le quali la durata massima arriva a 21 mesi.

Riduzione del 10% per le proroghe ex D.L. n. 67/1997

Per le proroghe autorizzate ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 67/1997, la misura del trattamento va ridotta del 10%, anche quando l’importo sia pari al massimo mensile. La riduzione opera sull’intero ammontare del trattamento.

Istruzioni amministrative e contabili sulle proroghe

Per le autorizzazioni relative alle proroghe ex D.L. n. 67/1997 è stato istituito il codice tipo di intervento 399. Le autorizzazioni al conguaglio devono riportare l’avvertenza sulla riduzione del 10% e sull’applicazione dell’aliquota del 6,04%. Le imprese devono esporre gli importi da conguagliare nel quadro D del mod. DM10/2 con il codice G605 e la dicitura CIGS ridotta ex art. 3, comma 3, D.L. n. 67/1997. Il contributo addizionale continua a essere indicato con il codice E400. La procedura gestionale memorizza le denunce con codice G605 per eventuali controlli.

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