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Circolare

Circolare numero 124 del 30-5-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce gli orientamenti della Corte di Cassazione, secondo cui ai lavoratori soci di cooperative con sede nelle zone terremotate del Mezzogiorno spettano per intero le prestazioni familiari, anche se la contribuzione è ridotta per effetto del numero medio di giornate lavorative. Vengono quindi superati i precedenti criteri che commisuravano in misura ridotta gli assegni familiari alla diminuzione contributiva, restando però ferme le modalità operative già indicate per la compilazione dei modelli DM 10/2.

Assegni familiari per soci lavoratori di cooperative nelle zone terremotate del Mezzogiorno

Assegni familiari per i soci lavoratori di cooperative nelle zone terremotate del Mezzogiorno

La circolare recepisce gli effetti delle sentenze della Corte di Cassazione n. 8566 e n. 8925 del 1995 in materia di trattamenti di famiglia spettanti ai lavoratori soci di cooperative con sede nelle zone terremotate del Mezzogiorno. L’intervento chiarisce che la riduzione della contribuzione non incide sulla misura delle prestazioni familiari, che devono essere corrisposte per intero al ricorrere delle condizioni previste.

Orientamento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha precisato che, per i lavoratori in questione, la riduzione contributiva derivante dalla determinazione di un numero medio di giornate lavorative, stabilita in attuazione del DPR 602/1970 dal DM 27 maggio 1982, non determina una riduzione proporzionale degli assegni familiari. Secondo la Corte, l’art. 35 del DPR 797/1955 (Testo unico assegni familiari), nel prevedere la facoltà ministeriale di fissare per particolari categorie di lavoratori contributi e assegni in relazione rispettivamente a tabelle di salari medi e a periodi medi di occupazione, non impone una variazione contestuale e parallela di tutti questi elementi. Contributi, salari medi e periodi medi di occupazione possono quindi variare indipendentemente.

Conseguenze operative per i trattamenti di famiglia

Alla luce dei nuovi principi giurisprudenziali, la circolare afferma che i precedenti criteri applicativi devono ritenersi superati. In particolare, non trova più applicazione il criterio, richiamato nell’ultima circolare del 21 agosto 1982, n. 780 EAD-710 RCV/182, secondo cui i trattamenti di famiglia erano riconosciuti in misura ridotta in corrispondenza della diminuzione della contribuzione.

Condizioni per la spettanza integrale

Resta confermato che gli assegni familiari spettano per intero ai soci lavoratori delle cooperative interessate, purché nel periodo di paga siano state effettuate almeno:

  • 104 ore lavorative per gli operai;
  • 130 ore lavorative per gli impiegati.

Adempimenti amministrativi

Pur mutando il criterio sostanziale di riconoscimento delle prestazioni familiari, restano ferme le modalità operative già indicate per gli organismi interessati nella compilazione dei modelli DM 10/2, contenute nell’ultima parte della circolare precedente. La circolare, quindi, interviene sul principio di calcolo della prestazione, ma non modifica le istruzioni operative di compilazione già vigenti.

Punti principali

Pronunce della Corte di Cassazione

Le sentenze n. 8566 e n. 8925 del 1995 hanno chiarito che la riduzione della contribuzione, conseguente alla determinazione di un numero medio di giornate lavorative prevista dal DM 27 maggio 1982 in attuazione del DPR 602/1970, non comporta una corrispondente riduzione degli assegni familiari.

Diritto alle prestazioni familiari per intero

Per i lavoratori soci di cooperative con sede nelle zone terremotate del Mezzogiorno gli assegni familiari devono essere corrisposti integralmente, purché nel periodo di paga siano state prestate almeno 104 ore lavorative se operaio oppure 130 ore se impiegato.

Superamento dei criteri precedenti

Sono superati i criteri indicati in precedenza, e da ultimo nella circolare 21 agosto 1982, n. 780 EAD-710 RCV/182, secondo cui i trattamenti di famiglia venivano riconosciuti in misura ridotta in proporzione alla diminuzione della contribuzione.

Riferimento all'art. 35 del Testo unico assegni familiari

La Corte ha ritenuto che l'art. 35 del DPR 797/1955 non imponga una variazione contestuale e parallela di contributi, salari medi e periodi medi di occupazione, consentendo invece che tali elementi possano variare indipendentemente l'uno dall'altro.

Modalità operative confermate

Restano ferme le modalità operative già previste per gli organismi interessati nella compilazione dei modelli DM 10/2, come richiamate nell'ultima parte della circolare precedente.

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