Circolare numero 125 del 30-5-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per il 1997, l’utilizzo dello stanziamento destinato agli interventi assistenziali a favore del personale, con particolare riguardo al rimborso delle spese sanitarie sostenute dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997 e all’indennizzo per premorienza. Vengono richiamate e confermate le regole operative della precedente circolare n. 218/1993, con indicazioni su modulistica, documentazione, limiti di spesa, criteri di priorità e cause di esclusione delle domande. Per il rimborso si prevedono requisiti documentali rigorosi; per la premorienza si stabilisce un indennizzo pari a lire 60 milioni, con eventuale prevalenza di un trattamento più favorevole in caso di decesso per causa di servizio.
Interventi assistenziali e sociali 1997: rimborso spese sanitarie e indennizzo per premorienza
Interventi assistenziali 1997 per spese sanitarie e premorienza
La circolare definisce l’utilizzo dello stanziamento 1997 destinato agli interventi assistenziali e sociali a favore del personale, con particolare riferimento al rimborso delle spese sanitarie già sostenute nel primo semestre 1997 e all’indennizzo per premorienza. Resta riservata la disciplina della futura polizza sanitaria, mentre vengono confermate e aggiornate le istruzioni operative per le altre due misure.
Ripartizione dello stanziamento e ambito della circolare
Con deliberazione n. 414 del 25 marzo 1997 il Consiglio di amministrazione ha approvato la ripartizione delle somme destinate agli interventi assistenziali per l’anno 1997. In particolare, lire 11.000 milioni sono state ripartite per:
- polizza sanitaria ex art. 46 C.C.N.L., con ipotesi di decorrenza dal 1 luglio 1997;
- rimborso delle spese sanitarie dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997;
- indennizzo per premorienza.
Per la polizza sanitaria, da stipularsi tramite l’associazione costituita tra INPS, INAIL, INPDAP e ACI Nazionale, la circolare rinvia a successive determinazioni. Le indicazioni contenute nel testo riguardano quindi principalmente il rimborso delle spese sanitarie e l’indennizzo per premorienza.
Rimborso spese sanitarie: durata del regime e periodo ammissibile
Il sistema di sostegno finanziario per il rimborso delle spese sanitarie resta in vigore fino al 30 giugno 1997, salvo eventuale prosecuzione da definirsi con le organizzazioni sindacali sulla base della riserva richiamata nella deliberazione consiliare. Ai fini dell’utilizzo dello stanziamento dell’anno in corso vengono prese in considerazione le domande relative a spese sostenute dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997, purché corredate da documentazione di spesa con data non successiva al 30 giugno 1997.
La circolare richiama integralmente la precedente circolare n. 218 del 30 settembre 1993 per quanto non espressamente modificato, confermandone l’impianto generale e gli schemi di domanda.
Modulistica e formalità per le domande di rimborso
Le domande devono essere compilate utilizzando i moduli riprodotti dalle unità funzionali in conformità ai fac-simili allegati alla circolare n. 218/1993, integrando l’oggetto con la dicitura "anno 1997". La sottoscrizione della domanda, se apposta in presenza di un funzionario addetto, non è più soggetta ad autentica ai sensi della legge n. 127 del 17 maggio 1997.
Perché la domanda sia esaminabile devono essere prodotti:
- la documentazione sanitaria relativa all’evento;
- le notule, fatture o ricevute fiscali quietanzate, in originale oppure in copia autenticata ai sensi della legge n. 15/1968;
- la documentazione di spesa con indicazione specifica delle prestazioni sanitarie cui si riferisce.
Requisiti della documentazione e cause di rigetto
La circolare sottolinea che non saranno prese in considerazione, e quindi verranno respinte se non integrate entro il 30 giugno 1997, le domande:
- prive della documentazione prescritta;
- corredate da documentazione non originale o non autenticata secondo la legge n. 15/1968;
- accompagnate da notule o fatture prive della specificazione delle prestazioni sanitarie.
Viene inoltre chiarito che indicazioni generiche delle prestazioni, come ad esempio "prestazioni odontoiatriche", "cure protesiche" o "ortodonzia conservativa", non consentono di individuare con precisione, nell’ambito del tariffario minimo nazionale di cui al D.P.R. 17 febbraio 1992, le specifiche voci rimborsabili. In tali casi la relativa domanda è esclusa.
Indennizzo per premorienza: importo, decorrenza e beneficiari
Dal 1 gennaio 1997 e fino alla data di decorrenza della polizza prevista dall’art. 46 del C.C.N.L. del personale degli enti pubblici non economici, in caso di premorienza è previsto un indennizzo di lire 60 milioni a favore dei superstiti del dipendente deceduto. L’importo grava sulla quota di stanziamento complessivamente destinata ai titoli di spesa indicati nella circolare.
Se il decesso è riconosciuto dipendente da causa di servizio, ai superstiti spetta il trattamento più favorevole tra l’indennizzo ordinario di lire 60 milioni e il relativo equo indennizzo. Dall’importo spettante va dedotto quanto eventualmente percepito dai superstiti in forza di assicurazione a carico dell’Istituto.
Sono beneficiari gli aventi causa del dipendente deceduto in costanza di rapporto di lavoro con l’Istituto.
Domande per la premorienza e criteri di presentazione
Ai fini dell’indennizzo vengono considerate sia le domande già pervenute alla data della circolare sia quelle relative a eventi verificatisi dal 1 gennaio 1997, presentate dagli aventi diritto. I richiedenti devono dichiarare:
- di essere gli unici superstiti del dipendente deceduto, oppure
- di agire in nome e per conto anche degli altri superstiti, che devono essere nominativamente indicati nella domanda.
La circolare precisa che il regime fiscale dell’indennizzo sarà successivamente chiarito in base alla normativa vigente.
Rapporti con i sussidi previsti dalla deliberazione consiliare n. 222/1980
Per la nuova forma assistenziale relativa alle spese sanitarie viene chiarito il rapporto con i sussidi già previsti dalla deliberazione consiliare n. 222/1980. Le somme già erogate a titolo di sussidio per lo stesso evento e per la medesima spesa sanitaria devono essere detratte dall’importo concedibile a titolo di intervento assistenziale di sostegno finanziario.
Inoltre, chi beneficia dell’intervento assistenziale non può presentare domanda di sussidio per il medesimo evento e per la stessa spesa sanitaria.
Provvedimenti, controlli e obblighi di restituzione
I provvedimenti adottati dal direttore generale, previo parere della Commissione del personale, hanno carattere definitivo.
Qualora, dopo la liquidazione dell’intervento assistenziale, le spese sanitarie vengano rimborsate in tutto o in parte dal Servizio sanitario nazionale o da terzi, il dipendente è tenuto a restituire la somma percepita. La stessa obbligazione di restituzione con interessi legali e salvi ulteriori provvedimenti sussiste se l’intervento è stato concesso sulla base di dichiarazioni mendaci o di atti falsi.
Adempimenti informativi verso il personale
I dirigenti sono tenuti a portare immediatamente la circolare a conoscenza di tutto il personale in servizio presso la rispettiva unità funzionale, facendone sottoscrivere un esemplare per presa visione. Ai dipendenti assenti dal servizio per lunga durata, a qualsiasi titolo, deve essere inviata copia della circolare tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Allegato sulla casistica dei grandi interventi chirurgici
La circolare riporta, come allegato alla disciplina del 1993 richiamata, un elenco di grandi interventi chirurgici che rilevano ai fini dell’accesso al sostegno finanziario per le spese sanitarie. L’elenco comprende interventi in numerose specialità, tra cui cranio, faccia e bocca, collo, torace, esofago, stomaco e duodeno, intestino, retto e ano, ernie, fegato e vie biliari, pancreas e milza, cardiochirurgia, sistema nervoso centrale e periferico, simpatico e vago, chirurgia vascolare, ortopedia e traumatologia, urologia, apparato genitale, oculistica, otorinolaringoiatria e chirurgia pediatrica.
Tale elenco serve a delimitare i casi di "grandi interventi chirurgici" richiamati nella disciplina per il rimborso e per alcune estensioni ai familiari a carico.
Punti principali
Ripartizione dello stanziamento 1997
Con deliberazione n. 414 del 25 marzo 1997 il Consiglio di amministrazione ha approvato la ripartizione dello stanziamento per interventi assistenziali e sociali a favore del personale per l’anno 1997. Una quota di lire 11.000 milioni è stata destinata a tre finalità: polizza sanitaria ex art. 46 C.C.N.L. con ipotesi di decorrenza 1 luglio 1997, rimborso spese sanitarie dal 1 gennaio al 30 giugno 1997 e indennizzo per premorienza.
Rimborso spese sanitarie: periodo, soggetti e documentazione
Il sistema di sostegno per il rimborso delle spese sanitarie resta in vigore fino al 30 giugno 1997, salvo eventuale prosecuzione da definirsi con le organizzazioni sindacali. Sono considerate le domande relative a spese sostenute dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997, corredate da documentazione di spesa con data non successiva al 30 giugno 1997. Le domande devono essere redatte sui moduli conformi ai fac-simili della circolare n. 218/1993, con l’oggetto integrato dalla dicitura "anno 1997"; la sottoscrizione davanti a un funzionario non richiede più autentica ai sensi della legge n. 127/1997.
Cause di esclusione delle domande di rimborso
Non sono prese in considerazione, e quindi sono respinte se non integrate entro il 30 giugno 1997, le domande prive della documentazione prescritta, quelle con documentazione non originale o non autenticata ai sensi della legge n. 15/1968 e quelle corredate da notule o fatture prive della specificazione delle prestazioni sanitarie. La circolare precisa che diciture generiche, come prestazioni odontoiatriche o cure protesiche, non consentono di individuare le voci rimborsabili secondo il tariffario minimo nazionale di cui al D.P.R. 17 febbraio 1992.
Indennizzo per premorienza
Dal 1 gennaio 1997 fino alla data di decorrenza della polizza prevista dall’art. 46 del C.C.N.L. del personale degli enti pubblici non economici, in caso di premorienza è previsto un indennizzo di lire 60 milioni a favore dei superstiti del dipendente deceduto. Se il decesso è riconosciuto dipendente da causa di servizio, viene corrisposto il trattamento più favorevole tra l’indennizzo ordinario e il relativo equo indennizzo. Dall’importo va dedotto quanto eventualmente percepito dai superstiti per assicurazione a carico dell’Istituto.
Beneficiari e modalità di presentazione per la premorienza
Beneficiari sono gli aventi causa del dipendente deceduto in costanza di rapporto di lavoro con l’Istituto. Sono considerate le domande già pervenute alla data della circolare e quelle relative a decessi avvenuti dal 1 gennaio 1997, presentate dagli aventi diritto, che devono dichiarare di essere gli unici superstiti oppure di agire anche per conto degli altri superstiti, indicandone i nominativi nella domanda.
Altri adempimenti e disposizioni finali
I dirigenti devono far sottoscrivere per presa visione la circolare a tutto il personale in servizio presso la rispettiva unità funzionale e inviarne copia ai dipendenti assenti per lunga durata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. È inoltre prevista una riserva circa la precisazione del regime fiscale dell’indennizzo di premorienza.
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