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Circolare

Circolare numero 123 del 29-5-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il diritto all’integrazione al minimo è autonomo rispetto al diritto a pensione e, quindi, la decadenza per agire in giudizio non decorre dalla liquidazione della pensione non integrata, ma dal provvedimento che decide espressamente sulla domanda di integrazione o di revoca. Vengono riepilogati i termini applicabili, distinguendo tra decadenza decennale e triennale, e si precisa che per le domande presentate prima del 19 settembre 1992 continua ad applicarsi il regime previgente. Sono inoltre illustrati gli effetti del decorso del termine, che incide sui ratei pregressi ma non estingue il diritto all’integrazione, che resta imprescrittibile e non soggetto a decadenza.

Termine per la proposizione dell’azione giudiziaria in materia di integrazione al trattamento minimo

Termine per la proposizione dell’azione giudiziaria in materia di integrazione al minimo

La circolare chiarisce i criteri per individuare il dies a quo del termine di decadenza per agire in giudizio in materia di integrazione al trattamento minimo delle pensioni, alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Il punto centrale è che il diritto all’integrazione al minimo è autonomo rispetto al diritto a pensione: pertanto, la decorrenza della decadenza non può essere agganciata alla sola liquidazione della pensione non integrata, ma richiede un provvedimento espresso sulla domanda di integrazione o sulla sua revoca.

Autonomia del diritto all’integrazione al minimo

La circolare richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 1691 del 12 dicembre 1996/24 febbraio 1997, che ha definito l’integrazione al minimo come un diritto autonomo, distinto dal diritto alla pensione e caratterizzato da propri presupposti e requisiti. Da tale ricostruzione discende che il diritto all’integrazione al minimo, come il diritto a pensione, è imprescrittibile e non soggetto a decadenza; possono invece essere colpiti da prescrizione o decadenza soltanto i singoli ratei.

Decorrenza della decadenza e provvedimento rilevante

Ai fini della verifica della tempestività dell’azione giudiziaria, la circolare precisa che il termine di decadenza decorre dalla data di definitività del provvedimento di diniego adottato sulla domanda di integrazione al minimo. Se l’integrazione era stata inizialmente concessa e poi revocata, la decorrenza va individuata nella data in cui diventa definitivo il provvedimento di revoca.

La liquidazione ordinaria della pensione, quando non abbia formato oggetto di contestazione sull’integrazione al minimo, non vale come "decisione" ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e dell’articolo 58 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La preclusione processuale, infatti, investe solo l’oggetto del ricorso e della decisione amministrativa; non si estende a questioni mai affrontate nel contraddittorio amministrativo.

Regime della decadenza decennale

Per le situazioni soggette alla decadenza decennale di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 639/1970, come interpretato dall’articolo 6 della legge 1 giugno 1991, n. 166, e dall’articolo 4 della legge 11 novembre 1992, n. 438, il termine per proporre l’azione giudiziaria decorre:

  • dal 361° giorno successivo alla notifica del provvedimento, per le prestazioni già disciplinate dall’articolo 46 del D.P.R. n. 639/1970;
  • dal 181° giorno successivo alla notifica del provvedimento, per le situazioni disciplinate dall’articolo 46 della legge n. 88/1989.

Se contro il provvedimento è stato presentato ricorso amministrativo e la relativa decisione è stata comunicata prima della scadenza del 360° o del 180° giorno, il termine decorre dalla data di comunicazione della decisione del ricorso, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 244 dell’11 ottobre 1991.

Regime della decadenza triennale

Per le fattispecie soggette alla decadenza triennale prevista dall’articolo 4 della legge n. 438/1992, il termine per l’azione giudiziaria decorre dal 181° giorno successivo alla notifica del provvedimento adottato sulla domanda. In caso di ricorso amministrativo, la decorrenza può essere anticipata alla data della decisione del ricorso o alla scadenza del termine per deciderlo, se tali eventi intervengono prima del 181° giorno.

Domande anteriori al 19 settembre 1992

La circolare recepisce il principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 128 del 17 aprile 1996: le domande presentate prima dell’entrata in vigore dell’articolo 4 della legge n. 438/1992 restano assoggettate al previgente articolo 47 del D.P.R. n. 639/1970, come interpretato dall’articolo 6 della legge n. 166/1991.

Di conseguenza, per le domande di prestazione presentate anteriormente al 19 settembre 1992, comprese quelle di integrazione al minimo, il termine per proporre l’azione giudiziaria deve considerarsi maturato al compimento del termine decennale previgente, computato dal 361° o dal 181° giorno successivo alla notifica del provvedimento. La circolare dispone espressamente che in tal senso devono intendersi modificate le istruzioni contenute nella circolare n. 305 del 15 dicembre 1995, punto 3.

Effetti del decorso del termine di decadenza

La circolare precisa che il compimento della decadenza, in relazione a un provvedimento in materia di trattamento minimo, comporta l’estinzione del diritto ai ratei di integrazione maturati fino alla data in cui la decadenza si è verificata e l’inammissibilità della domanda giudiziale relativa a tali ratei. Tuttavia, il diritto all’integrazione al minimo resta integro, poiché non è soggetto a decadenza.

Se il termine è spirato con riferimento a un provvedimento di diniego o di revoca, una nuova domanda può comunque essere proposta: l’integrazione potrà essere riconosciuta dal mese successivo a quello in cui si è verificata la decadenza sul precedente provvedimento, sempre entro il limite della prescrizione decennale. In questa prospettiva, anche i ricorsi amministrativi presentati dopo la scadenza del termine possono essere trattati come nuove domande di integrazione, da esaminare secondo i medesimi criteri.

Prima domanda di integrazione al minimo

La prima domanda diretta a ottenere l’integrazione al minimo non è soggetta a decadenza fino a quando l’amministrazione non adotti un provvedimento di reiezione. In tale fase opera soltanto il limite prescrizionale decennale; i termini di decadenza iniziano a decorrere esclusivamente a seguito dell’eventuale diniego della domanda.

Punti principali

Autonomia del diritto all’integrazione al trattamento minimo

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 1691 del 12 dicembre 1996/24 febbraio 1997, ha affermato che l’integrazione al minimo costituisce un diritto autonomo e distinto dal diritto a pensione, con propri presupposti e requisiti. Ne deriva che il diritto all’integrazione al minimo, come il diritto alla pensione, è imprescrittibile e non soggetto a decadenza; prescrizione e decadenza possono riguardare solo i singoli ratei.

Decorrenza del termine per l’azione giudiziaria

Ai fini della tempestività dell’azione giudiziaria, il termine di decadenza va computato dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento di diniego adottato sulla domanda di integrazione al minimo, oppure dalla data di definitività del provvedimento di revoca se l’integrazione era stata inizialmente concessa e poi revocata. Non rileva, invece, la data di definitività del provvedimento di liquidazione della pensione non integrata, perché tale liquidazione non integra una decisione sull’integrazione al minimo se questa non è stata oggetto di contraddittorio e di esame deliberativo dell’Ente.

Termini applicabili: decadenza decennale e triennale

Per le situazioni soggette alla decadenza decennale di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 639/1970, come interpretato dall’articolo 6 della legge n. 166/1991, il termine per agire decorre dal 361° giorno successivo alla notifica del provvedimento per le prestazioni già disciplinate dall’articolo 46 del D.P.R. n. 639/1970, ovvero dal 181° giorno successivo per le situazioni disciplinate dall’articolo 46 della legge n. 88/1989. Se è stato proposto ricorso amministrativo e la decisione è comunicata prima della scadenza del 360° o 180° giorno, il termine decorre dalla comunicazione della decisione. Per le situazioni soggette alla decadenza triennale dell’articolo 4 della legge n. 438/1992, il termine decorre dal 181° giorno successivo alla notifica del provvedimento, oppure dalla decisione del ricorso o dalla scadenza del termine per decidere, se anteriori al 181° giorno.

Domande presentate prima del 19 settembre 1992

La circolare recepisce il principio della sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 17 aprile 1996: le domande di prestazione presentate prima dell’entrata in vigore dell’articolo 4 della legge n. 438/1992 restano disciplinate dall’articolo 47 del D.P.R. n. 639/1970, come interpretato dall’articolo 6 della legge n. 166/1991. In particolare, per le domande di prestazione, comprese quelle di integrazione al minimo, presentate anteriormente al 19 settembre 1992, il termine per l’azione giudiziaria va inteso come scadente al compimento del previgente termine decennale, computato dal 361° o dal 181° giorno successivo alla notifica del provvedimento.

Effetti del compimento della decadenza

Il decorso del termine di decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei arretrati maturati fino alla data della decadenza e rende inammissibile la relativa domanda giudiziale, ma non estingue il diritto all’integrazione al minimo. Se, dopo la decadenza rispetto a un provvedimento di diniego o revoca, viene presentata una nuova domanda, l’integrazione può essere riconosciuta dal mese successivo a quello in cui si è verificata la decadenza sul precedente provvedimento, nei limiti della prescrizione decennale. Anche i ricorsi amministrativi presentati dopo la scadenza della decadenza possono essere trattati come nuove domande.

Prima domanda di integrazione al minimo

La prima domanda volta a ottenere l’integrazione al minimo è soggetta esclusivamente al limite prescrizionale decennale. I termini di decadenza iniziano infatti a decorrere solo in relazione all’eventuale provvedimento di reiezione adottato su quella domanda.

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