Cassazione Penale, Sentenza n. 4887/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato Sepe per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla Transepe s.r.l. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione sul coefficiente soggettivo del reato distrattivo, sostenendo che le somme distratte sarebbero plausibilmente state impiegate per le cure del figlio gravemente infortunato; contestava inoltre la qualificazione di bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo infondate le censure sulle anomalie contabili per il tipo di attività (trasporto per conto terzi); 2) mancata derubricazione a bancarotta semplice perché il danno non sarebbe di rilevante gravità e, alternativamente, sussisterebbe lo stato di necessità o assenza dell'elemento psicologico per giustificare la condotta, in ragione delle condizioni personali (cura del figlio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il richiamo alla scriminante delle necessità familiari, osservando che la motivazione dell'appello aveva già tenuto conto delle condizioni personali nell'applicare le attenuanti ma che ciò non è idoneo a giustificare la sottrazione delle risorse sociali alla garanzia dei creditori. Ha censurato la genericità e la vaghezza delle censure (in particolare la mancata specificazione dei presupposti dello stato di necessità: attualità del pericolo, inevitabilità aliunde, proporzione). Ha precisato che la non rilevanza del danno può giustificare al più la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, u.c., legge fall., non la derubricazione automatica a bancarotta semplice. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n.103).
Norme richiamate
art. 219, comma 2, n. 2), legge fallimentare
Riferimento alla circostanza aggravante applicata in primo grado: la Corte ha valutato che le attenuanti generiche potessero prevalere sulla circostanza aggravante, ma la possibilità di giustificazione per esigenze personali non esclude la responsabilità per distrazione di beni sociali.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Riferimento alle pene accessorie che l'appello aveva rimodulato in senso più mite; la Cassazione non ha disapplicato tale valutazione ma ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato.
art. 219, ultima parte, legge fallimentare (circostanza attenuante)
La non rilevanza del danno può giustificare la concessione della circostanza attenuante e non automaticamente la derubricazione del reato; la Corte lo richiama per motivare il confine tra attenuazione e derubricazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso, valutata come colpa dell'appellante nella determinazione della causa di inammissibilità.
L. 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata come modifica normativa dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza applica la disciplina aggiornata per la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sentenza 13/6/2000 n.186
Citata come principio di riferimento per l'equitable determinazione della somma a titolo di ammenda in relazione alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La invocazione generica e vaga dello stato di necessità o di esigenze familiari non è sufficiente: lo stato di necessità deve essere provato e specificato (attualità del pericolo, inevitabilità aliunde, proporzione fra mezzo e pericolo).
- La sussistenza di esigenze personali non esime automaticamente dalla responsabilità per distrazione di beni societari: tali esigenze possono influire sulla misura della pena (attenuanti) ma non costituiscono di per sé scriminante rispetto al danno ai creditori.
- La non rilevanza quantitativa del danno può giustificare l'applicazione di attenuanti (art. 219 u.c. legge fall.) ma non determina automaticamente la derubricazione del reato da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice.
- Le censure sulla tenuta della contabilità devono essere motivate con specifiche argomentazioni tecniche e fattuali: l'affermazione generica che un'attività sia incompatibile con una contabilità regolare è insufficiente.
- In sede di cassazione è essenziale che i motivi siano formulati con precisione e completezza; la genericità o la vaghezza dei profili dedotti rende il ricorso inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese del procedimento e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio economico di un ricorso infondato.
- Quando si mira a ottenere una derubricazione, è necessario dimostrare non solo l'entità del danno ma anche l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie più grave o l'esistenza di scriminanti pienamente provate.
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