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Sentenza

Sentenza n. 14100/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202603490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che aveva accertato l’illegittimità della reiterazione dei contratti annuali e condannato l’amministrazione al risarcimento del danno e alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stata accertata l’illegittima reiterazione dei contratti a termine annuali ed era stato condannato il Ministero al pagamento di dieci mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, oltre interessi legali, nonché delle spese di lite. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, consistente nell’inerzia successiva alla notificazione del titolo, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento né allegato circostanze sopravvenute ostative.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondata la domanda principale di ottemperanza. Poiché l’amministrazione non ha provato di avere adempiuto al comando contenuto nella sentenza passata in giudicato e non ha indicato sopravvenienze impeditive, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha contestualmente nominato, per l’eventuale infruttuoso decorso del termine, il direttore generale dell’amministrazione resistente preposto alla direzione competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché il ritardo non è stato ritenuto significativo di una volontà di non adempiere. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    Il giudice richiama la disposizione in tema di onere della prova, ritenendo che l’amministrazione dovesse dimostrare l’adempimento del comando giudiziale o allegare circostanze sopravvenute ostative.

  • art. 114 c.p.a.

    La decisione applica il giudizio di ottemperanza, ordinando l’esecuzione del giudicato e nominando un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di penalità di mora è respinta perché il ritardo dell’amministrazione non è stato ritenuto indicativo della volontà di non adempiere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il privato dimostra l’esistenza e il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e deduce il mancato adempimento, spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuta esecuzione oppure allegare e provare circostanze sopravvenute impeditive.
  • L’accertata inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’adempimento entro un termine determinato e di nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente per il solo ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma richiede che il ritardo sia significativo di una volontà dell’amministrazione di non adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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