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Ordinanza

Ordinanza n. 2743/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva disposto l'assegnazione del militare, anche in soprannumero, presso la sede di Lecce ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Un militare effettivo presso il Comando brigata paracadutisti “Folgore” di Livorno, con incarico di operatore informatico, aveva chiesto i benefici previsti dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 per assistere il padre con handicap grave, indicando Lecce come sede principale e Bari in subordine. A seguito del riesame disposto dal TAR, il Ministero della Difesa aveva assegnato temporaneamente l'interessato presso il 13° Reparto Comando e supporti tattici “Pinerolo” di Bari, avendo verificato l'indisponibilità, nella sede di Lecce, di posizioni occupabili nel profilo di operatore informatico. Il TAR aveva tuttavia disposto cautelarmente l'assegnazione presso Lecce, anche in soprannumero. Il Ministero ha appellato tale ordinanza deducendo, secondo quanto emerge dalla decisione, l'erronea considerazione della situazione organizzativa e della specializzazione del militare e la mancata adeguata applicazione dell'art. 981 d.lgs. 66/2010, che impone di valutare il particolare status del militare nell'applicazione dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente considerato l'art. 981 d.lgs. 66/2010, il quale impone, nell'applicazione dei benefici ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, di tenere conto del particolare status del militare. Da tale status deriva anche l'esigenza di considerare e non disperdere la concreta specializzazione posseduta, soprattutto quando, come nel caso dell'operatore informatico, essa sia qualificata. Poiché risultava non superata la verifica dell'indisponibilità di utili collocazioni per operatori informatici nella sede di Lecce, il Collegio ha ritenuto, nella comparazione cautelare degli interessi e dei pericula prospettati, maggiormente adeguata la collocazione disposta dall'Amministrazione presso Bari. Ha quindi respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado e confermato, in via cautelare, l'assegnazione a Bari. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    benefici per l'assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità

    La richiesta di assegnazione del militare deve essere valutata alla luce delle esigenze assistenziali, ma nel necessario bilanciamento con lo status e le esigenze organizzative dell'Amministrazione militare.

  • art. 981 d.lgs. 66/2010

    impone di valutare, in relazione all’applicazione dell’istituto previsto dall’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il particolare status rivestito dal militare

    Nell'applicazione dei benefici ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, deve essere considerato il particolare status militare, inclusa la concreta specializzazione posseduta, che non deve essere dispersa.

  • art. 62 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • Nell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 a favore del personale militare, l'Amministrazione e il giudice devono considerare il particolare status rivestito dal militare ai sensi dell'art. 981 d.lgs. 66/2010.
  • Il particolare status del militare può imporre di valorizzare la concreta specializzazione professionale posseduta, evitando che l'assegnazione richiesta determini la dispersione di una qualificazione rilevante per l'organizzazione militare.
  • La tutela assistenziale prevista dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 non comporta automaticamente l'assegnazione alla sede preferita, quando l'Amministrazione abbia verificato l'indisponibilità, nella sede richiesta, di posizioni utilmente occupabili coerenti con il profilo professionale del militare.
  • In sede cautelare, la scelta tra la sede richiesta dal dipendente e quella individuata dall'Amministrazione deve essere compiuta mediante comparazione degli interessi e dei pericula prospettati dalle parti, tenendo conto delle risultanze organizzative non superate nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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