Cassazione Penale, Sentenza n. 41542/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 28/01/2021 che aveva dichiarato Spezzacatena e confermato la condanna di Binetti per truffa relativa all'acquisto fraudolento di 3 motocicli con assegni posdatati. Spezzacatena deduce: omesso accertamento della tardività della querela (querela presentata il 03/04/2013), insufficiente rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis c.p.p., carenza di motivazione sulla credibilità della parte offesa e mancata perizia grafologica sulle firme. Binetti eccepisce analogamente la tardività della querela e la inattendibilità della parte offesa, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto riformare la valutazione di primo grado senza rinnovare l'esame di Binetti.
La decisione
Per Spezzacatena: il ricorso è stato ritenuto fondato con riguardo alla prescrizione. Il reato è stato posto in data 16/10/2012; calcolati i termini e le sospensioni, la prescrizione è intervenuta il 02/03/2021; la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Spezzacatena per estinzione del reato per prescrizione; le pretese civili restano esperibili davanti al giudice civile competente in grado d'appello. Per Binetti: il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione della tardività della querela richiede accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e le censure sulla attendibilità della persona offesa non hanno evidenziato manifeste contraddizioni; il ricorso è dunque respinto come inammissibile e Binetti è condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è dovuta non solo quando sia messa in dubbio l'attendibilità del dichiarante, ma anche quando sia posta in discussione la valutazione complessiva delle risultanze delle prove dichiarative; se la rinnovazione non è stata adeguatamente svolta e il motivo non è manifestamente infondato, la Cassazione può rilevare il vizio e, se del caso, disporre conseguenze (qui: incidenza sulla prescrizione).
art. 157 e art. 161 cod. pen.
Norme rilevate ai fini del calcolo del termine di prescrizione (determinazione della durata della prescrizione e modalità di computo), usate nel processo per stabilire la data di estinzione del reato.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle cause di non punibilità: la Cassazione può pronunciare sulle cause estintive (come la prescrizione) se il ricorso non è manifestamente inammissibile.
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
La Corte osserva che le disposizioni di cui all'art.192(3) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: la testimonianza dell'offeso può, previa adeguata e motivata verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, fondare da sola la responsabilità penale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese nel provvedimento di inammissibilità del ricorso: la parte che propone ricorso inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese e, se rilevabile colpa, a somme a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La tardività della querela (dies a quo) è normalmente questione di fatto: in Cassazione è ammissibile solo se il punto può essere desunto in modo immediato e inequivocabile dagli atti o dalla sentenza impugnata; altrimenti la censura è inammissibile.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603(3-bis) c.p.p. è necessaria ogniqualvolta la decisione di appello si fondi su una diversa valutazione di prove dichiarative rispetto al primo grado; se la rinnovazione non è stata adeguatamente effettuata può incidere sulla validità del giudizio e persino sulla declaratoria di prescrizione.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e riscontrate nella loro attendibilità, costituire base esclusiva per la condanna; il giudice di legittimità tuttavia non rivede liberamente le valutazioni di fatto del merito salvo manifeste contraddizioni o vizi logici.
- Se la prescrizione si è verificata nel corso del procedimento di legittimità e il ricorso non è manifestamente infondato, la Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza agli effetti penali senza rinvio.
- I ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare per il ricorrente l'obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; per valutare l'ammissibilità è necessario verificare se la questione implichi accertamenti di fatto preclusi alla Corte di Cassazione.
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