Sentenza del 10/05/2021 n. 2434 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Immobile sito nel Comune di Roma - Strada successivamente annessa al Comune di Ciampino - Delibera di Giunta - Pubblicazione nell'albo pretorio - Conoscenza legale - Mancata iscrizione nell'anagrafe del Comune di Ciampino - Accertamento - Legittimità - Agevolazione per abitazione principale - Non compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di Avviso di Accertamento IMU 2016 emesso dal Comune di Ciampino per un immobile la cui strada era stata annessa al territorio del Comune di Ciampino; la contribuente contestava che l'immobile ricadesse nel Comune di Roma e chiedeva l'applicazione dell'agevolazione per abitazione principale prevista dall'art. 11, co.1, lett. n) della Delibera Comunale n.32/16. Il Comune deduceva invece di aver pubblicato la Delibera di Giunta n.489/86 (9/5/86) con cui era stata comunicata l'annessione e richiesto agli abitanti di iscriversi nell'anagrafe comunale; la contribuente non si era iscritta.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello del Comune ritenendo che la sentenza di primo grado fosse priva di adeguata motivazione in ordine alla Delibera di Giunta n.489/86 e alle prove prodotte dall'Ente. È stato ritenuto provato che la Delibera era stata legalmente pubblicata sull'Albo Pretorio (9/5/86) e che la contribuente non aveva provveduto all'iscrizione anagrafica richiesta; perciò l'immobile è stato assegnato al territorio comunale di Ciampino, l'IMU è dovuta e non spetta l'agevolazione per abitazione principale. Spese compensate.
Norme richiamate
Delibera di Giunta n. 489/86
pubblicata nell'Albo Pretorio il 9/5/86
Atto amministrativo che ha comunicato l'annessione della strada e ha richiesto agli abitanti di provvedere all'iscrizione nell'anagrafe comunale; la pubblicazione nell'albo ha efficacia di conoscenza legale nei confronti degli interessati.
Delibera Comunale n. 32/16, art. 11, co. 1, lett. n)
Prevede l'agevolazione per l'abitazione principale, ma la sua applicazione è subordinata ai requisiti locali (fra cui l'iscrizione anagrafica nel Comune) così come interpretato dall'Ente accertatore.
D.L. 201/2011, art. 13, co. 2
Norma nazionale richiamata in tema di agevolazioni IMU per l'abitazione principale; il requisito della residenza anagrafica è considerato essenziale per il riconoscimento dell'agevolazione.
Codice Civile, art. 2697
Principio dell'onere della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa; il Comune aveva adempiuto a questo onere dimostrando l'avvenuta pubblicazione e l'obbligo di iscrizione anagrafica, mentre l'ignoranza della pubblicazione non è causa esimente.
Massime di principio
- La pubblicazione di un atto amministrativo sull'Albo Pretorio costituisce mezzo di conoscenza legale: se l'ente dimostra tale pubblicazione, l'ignoranza da parte del contribuente non impedisce l'efficacia dell'atto.
- Per fruire delle agevolazioni locali (es. esenzione per abitazione principale) è spesso indispensabile il possesso di requisiti formali locali, in particolare l'iscrizione nell'anagrafe del comune interessato; l'assenza di tale iscrizione preclude l'agevolazione.
- In controversie tributarie l'ente impositore deve documentare l'avvenuta comunicazione o pubblicazione degli atti che incidono sulla situazione giuridica dei contribuenti; se tale prova è fornita, la posizione del contribuente si indebolisce.
- I giudici di primo grado devono valutare e motivare espressamente sulle prove prodotte dalle parti (es. delibere e pubblicazioni); la carenza di motivazione su punti decisivi può portare alla riforma in sede di appello.
- Il contribuente che subisce variazioni di competenza territoriale amministrativa (es. annessioni di strade/territori) deve verificare tempestivamente la propria iscrizione anagrafica e la posizione fiscale nei nuovi enti per non perdere benefici o subire accertamenti.
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