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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23480/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente, dopo avere narrato di essere fuggito dal Gambia per una vicenda personale collegata a un ingiusto sospetto di furto sul lavoro e per il successivo allontanamento della famiglia dalla zona di origine a causa di contrasti religiosi e violazioni di disposizioni governative imputate al padre, aveva domandato la protezione internazionale e, in subordine, la protezione umanitaria. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo non credibile il racconto, insussistente una situazione di violenza indiscriminata in Gambia e non sufficienti le allegazioni sul percorso personale in Italia per la protezione umanitaria. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria, invocando sia la disciplina sulla protezione internazionale sia quella sulla protezione umanitaria, assumendo che la Corte territoriale avesse fondato il rigetto su fonti non attuali e non adeguate per valutare il contesto del Paese di origine; 2) violazione della disciplina sulla protezione umanitaria, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe valorizzato il inserimento lavorativo in Italia ai fini della comparazione tra integrazione raggiunta e condizioni di rimpatrio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico: la censura si limitava ad affermazioni astratte sull'obbligo di cooperazione istruttoria e sull'asserita non attualità delle fonti, senza indicare fonti alternative più attendibili; inoltre ha rilevato che la sentenza impugnata richiamava fonti di conoscenza almeno in parte temporalmente collocate e, comunque, non era sufficiente il mero richiamo a un sito turistico non idoneo a descrivere in modo attendibile la situazione generale del Paese. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte territoriale aveva effettivamente considerato il contratto di lavoro e gli elementi di inserimento in Italia, attribuendo però a tali elementi un rilievo limitato per la loro risalenza temporale, ed aveva svolto il giudizio comparativo tra integrazione in Italia e condizioni in caso di rimpatrio escludendo, con apprezzamento di fatto non sindacato in cassazione, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese e disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8, D.Lgs. n. 25/2008

    richiamato dal ricorrente per lamentare la violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria nella valutazione della domanda di protezione internazionale; la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    richiamato dal ricorrente per la protezione umanitaria; la Corte ha confermato che il giudice di merito aveva svolto la comparazione tra integrazione in Italia e condizioni di rimpatrio e che il relativo giudizio di fatto non era specificamente censurato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria deve indicare in modo specifico quali fonti attendibili e attuali il giudice di merito avrebbe dovuto utilizzare; il mero richiamo astratto al dovere di cooperazione o a fonti ritenute non aggiornate non è sufficiente.
  • In tema di protezione internazionale, la contestazione della valutazione sulle condizioni del Paese di origine non può risolversi nell'indicazione di fonti generiche o inidonee: il ricorrente deve confrontarsi concretamente con le fonti poste a base della decisione e dimostrarne l'inadeguatezza mediante fonti alternative più autorevoli.
  • Ai fini della protezione umanitaria, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione personale che il richiedente incontrerebbe in caso di rimpatrio; quando tale comparazione è svolta dal giudice di merito, il relativo apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
  • Elementi come un contratto di lavoro o buste paga possono essere considerati nel giudizio sulla protezione umanitaria, ma il loro peso è rimesso al giudice di merito, specie se riferiti a un periodo risalente rispetto alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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