Cassazione Penale, Sentenza n. 3835/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ritenuto viziato da genericità (art. 591 c.p.p.). In appello erano stati svolti due motivi: (i) eccessività della pena in relazione alla giovane età e alla scarsa rilevanza dell'incidente (coinvolgimento solo di new jersey e guard-rail), (ii) impugnazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida perché, secondo la CNR del 27/08/2016 richiamata in sentenza, il Bevilacqua non aveva mai conseguito la patente. In cassazione si deduceva violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) e si contestava l'erronea declaratoria di genericità della Corte territoriale rispetto al secondo motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo. Ha affermato l'inapplicabilità della sanzione accessoria della sospensione della patente nei confronti di chi non abbia mai conseguito la patente, richiamando il principio consolidato (Sezioni Unite, sent. n. 12316/2002, "Fugger"). Ha inoltre ritenuto che il motivo di appello relativo alla sospensione fosse sufficientemente specifico, essendo indicato il passaggio della CNR che attestava la mancata acquisizione della patente, e che la declaratoria di inammissibilità sotto la procedura dell'art. 591 c.p.p. richiedeva una carenza manifesta della censura, non riscontrata nel caso. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla disposta sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (parte restante della condanna penale rimaneva impregiudicata).
Norme richiamate
art. 186 co. 2 lett. c), co. 2-bis e co. sexies D.lgs. n. 285/1992
Norma sostanziale che disciplina le sanzioni per reati connessi alla circolazione stradale; indica la base legale della condanna penale nei confronti dell'imputato.
art. 591 co. 1 lett. c) c.p.p.
Prevede la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi; la Corte ha osservato che applicata la procedura ex art. 591 impone valutazione restrittiva della genericità, riservando la declaratoria solo ai casi di manifesta carenza della censura.
art. 581 co. 1-bis c.p.p.
Disciplina i requisiti formali dell'atto di impugnazione (indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto). La Corte ha richiamato il criterio di specificità richiesto dall'art. 581.
art. 606 lett. b) c.p.p.
Consente di proporre ricorso per cassazione per violazione di norme processuali; qui usato come base formale del motivo di cassazione dedotto.
Sezioni Unite, sentenza n. 12316 del 30/01/2002 (Fugger)
"Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ... a chi ... non sia stata mai conseguita; ne', tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso."
Principio ermeneutico fondamentale: la sanzione accessoria della sospensione della patente non è applicabile quando il soggetto non ha mai conseguito la patente; la misura sarebbe ineseguibile e priva di oggetto.
Sez. 4, n. 12132 del 16/11/2022 (dep. 2023)
Conferma che la sospensione nei confronti di chi non ha conseguito la patente non può essere disposta per ineseguibilità della sentenza, richiamando interpretazione letterale e sistematica del concetto di sospensione.
Giurisprudenza di legittimità su specificità dell'appello (Sez. 3 n. 12727/2019; Sez. U n. 8825/2016; Sez. 4 n. 46486/2012; Sez. 3 n. 12355/2014)
La giurisprudenza richiede che l'appellante indichi, almeno nelle linee essenziali, le ragioni di fatto o di diritto per sollecitare una diversa valutazione in grado d'appello; la Corte ha applicato questi criteri per ritenere il secondo motivo sufficientemente specifico.
Massime di principio
- La sanzione accessoria della sospensione della patente non può essere applicata a chi non ha mai conseguito la patente: l'irrogazione è inapplicabile e ineseguibile.
- Per impugnare con successo la sanzione accessoria è importante indicare documenti o riscontri (es. CNR, atti d'ufficio) che provino la mancata acquisizione della patente; la Corte di merito deve valutare questo elemento di fatto.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non è sufficiente una contestazione generica: bisogna indicare, anche sinteticamente, le ragioni di diritto o i specifici elementi di fatto che giustificano una diversa decisione in appello.
- Quando la Corte d'appello dichiara l'appello inammissibile con la procedura dell'art. 591 c.p.p., il sindacato di legittimità richiede che la carenza della censura sia manifesta; argomentazioni basate su punti precisi della motivazione possono superare l'eccezione di genericità.
- Se una sanzione accessoria è oggettivamente ineseguibile per mancanza dell'oggetto, il ricorso avverso tale sanzione ha buone possibilità di accoglimento: è preferibile concentrare le censure su quell'aspetto specifico per evitare il rigetto per genericità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3822/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3823/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3824/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3825/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3826/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3827/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →