Cassazione Penale, Sentenza n. 42507/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva condannati per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) contestando: 1) difetto e vizio della motivazione, con lamentele sulla presunta mera riproduzione della sentenza di primo grado e sulla valutazione illogica e congetturale delle intercettazioni; 2) insussistenza dell'aggravante per la disponibilità di armi (art. 416-bis, comma 4); 3) violazione del divieto di reformatio in peius per il calcolo della pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui al comma 6; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) e insufficienti motivazioni sulla quantificazione della pena (artt. 132, 133); 5) insufficiente motivazione circa la confisca delle società (art. 416-bis, comma 7) e sulla prova della strumentalità o provenienza dei beni; 6) altre questioni processuali e di motivazione relative a risarcimento in favore delle parti civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato nella sostanza i principali motivi di impugnazione relativi alla responsabilità (ha ritenuto insussistenti i vizi di motivazione denunciati e ha confermato la qualificazione dei fatti come partecipazione all'associazione mafiosa fondata sulle valutazioni delle intercettazioni e sulle risultanze di merito), ha altresì confermato la confisca delle imprese ritenute strumentali all'attività mafiosa. Tuttavia la Corte ha rilevato un errore nel calcolo della pena operato dalla Corte di appello in violazione del divieto di reformatio in peius: la pena complessiva indicata dagli appelli implica un'errata base di calcolo. Pertanto, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di cassazione ha rettificato la pena da applicare a entrambi gli imputati a sette anni e quattro mesi di reclusione. Ha inoltre dichiarato infondati gli altri motivi (tra cui la richiesta di attenuanti generiche) e implicitamente confermato la statuizione risarcitoria del primo grado; ha disposto la compensazione delle spese delle parti civili relative alla presente fase.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Contestato il delitto di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione alla famiglia di Bolognetta e ha ritenuto applicabile, per i reati storicamente riferibili a Cosa nostra, la nozione di disponibilità di armi desumibile anche da fatti notori e da elementi storici (comma 4). Ha confermato la confisca prevista dal comma 7 per beni ritenuti strumentali all'attività mafiosa. L'aggravante del comma 6 è stata esclusa in appello e la Cassazione ha rettificato il calcolo della pena conseguente.
art. 619, comma 2 cod. proc. pen.
Permette alla Corte di cassazione di rettificare la pena quando vi sia errore di calcolo senza procedere all'annullamento; applicata per correggere la pena finale in ragione del principio di divieto di reformatio in peius.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione può censurare solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa nuova valutazione di fatto.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione del trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha ritenuto non necessaria motivazione supplementare quando la pena è coerente con i criteri già richiamati dal giudice di merito.
art. 132 cod. pen.
Disciplina le modalità di determinazione della pena e la motivazione; richiamata nelle censure sulla richiesta del minimo edittale, poi ritenute infondate.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la decisione di non riconoscere le attenuanti per la gravità della condotta e l'assenza di segni di resipiscenza.
art. 649 cod. proc. pen.
Norme sul calcolo della pena e del divieto di reformatio in peius; usata per criticare la Corte d'appello che ha, secondo la Cassazione, errato nel non rispettare il divieto aumentando implicitamente la pena base.
art. 125, 192, 533, 546, 546 comma 2 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nelle censure difensive sulla motivazione e sull'istruttoria; la Cassazione ha motivato i limiti della sindacabilità delle valutazioni di prova di merito.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può riformare la valutazione di fatto operata dai giudici di merito se non in presenza di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: le critiche che chiedono una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili.
- Nelle associazioni mafiose "storiche" (es. Cosa nostra) la disponibilità di armi può essere desunta anche da elementi storici e notori, senza che sia sempre necessario identificare singoli armamenti; tuttavia questa valutazione resta questione di merito.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello, intervenendo su impugnativa dell'imputato, di aumentare la pena base o altri segmenti non impugnati; eventuali errori di computo possono essere rettificati dalla Cassazione ai sensi dell'art. 619, comma 2.
- Per la confisca ex art. 416-bis, comma 7, è necessario dimostrare il collegamento tra i beni e l'attività illecita dell'associazione (strumentalità o provenienza): la motivazione che mostra l'uso delle imprese come mezzo operativo dell'associazione è sostenibile in sede di legittimità se logicamente argomentata.
- Le richieste di riconoscimento di attenuanti generiche richiedono che emergano elementi concreti che incidano significativamente sulla personalità del reo o sulle modalità del fatto; la sola assenza di precedenti e il buon comportamento processuale possono non essere sufficienti se la gravità del fatto è elevata.
- Le parti che ripropongono in cassazione gli stessi argomenti già esaminati e respinti in appello devono confrontarsi criticamente con le ragioni del rigetto altrimenti il motivo è destinato a essere dichiarato inammissibile o infondato.
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