Sentenza n. 13609/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e condannato l’Amministrazione all’attribuzione del beneficio economico
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, mediante attribuzione del beneficio economico complessivo di euro 2.500,00, oltre alle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione all’Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovato l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha osservato che, una volta accertato il passaggio in giudicato e decorso il termine di 120 giorni, il diritto riconosciuto dal titolo giudiziale deve essere eseguito e i relativi presupposti non possono essere nuovamente sindacati nel giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin da subito un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a un’eventuale successiva richiesta in caso di persistente inerzia. Considerata la reiterata mancata esecuzione da parte del Ministero di analoghi giudicati, ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero. Ha inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, utilizzato per imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere promossa l’esecuzione forzata delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato del giudice ordinario quale fondamento del diritto della docente alla Carta elettronica del docente.
art. 133 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione soccombente di dare esecuzione al giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti sostanziali del diritto già riconosciuto dal giudicato; l’Amministrazione deve limitarsi a conformarsi al contenuto del titolo esecutivo.
- L’inerzia dell’Amministrazione, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, non è superata dalla mera costituzione formale in giudizio: l’Amministrazione deve fornire chiarimenti e indicazioni idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, condizionando il suo intervento all’infruttuoso decorso del termine assegnato all’Amministrazione e a una successiva richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non costituisce una conseguenza automatica dell’accertamento dell’inadempimento, potendo essere esclusa quando il giudice ritenga non ancora sussistenti i relativi presupposti e riservandone l’eventuale applicazione a una fase successiva di persistente inerzia.
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