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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44018/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione proposta dal difensore per: 1) presunta violazione degli artt. 603 e 431 c.p.p. e vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria e per la mancata riassunzione dei testi Pericoli e Rinelli; 2) richiesta di derubricazione nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p., per dubbio sulla consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno; 3) censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante valutazione di non particolare gravità; 4) censura della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non adeguatamente motivata rispetto al precedente penale e al tempo trascorso.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per i primi due motivi ritenendoli manifestamente infondati: la Corte di merito ha legittimamente respinto la richiesta di differimento e la rinnovazione dell'istruttoria poiché le prove oggetto della richiesta risultavano acquisite anche tramite fonti autonome e non decisive; altresì la derubricazione è stata implicitamente esclusa in considerazione degli elementi probatori (dichiarazioni di Rinelli e acquisizioni probatorie). Invece le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al rifiuto della sospensione condizionale della pena sono state ritenute fondate: il precedente specifico del ricorrente non giustificava da solo la negazione automatica degli attenuanti né della sospensione condizionale senza adeguata prognosi di recidiva e senza valutazione dei parametri dell'art. 133 c.p. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il procedimento è stato rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'accertamento di responsabilità è stato reso definitivo.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    citato nel capo introduttivo come norma che consente la trattazione con contraddittorio cartolare

    semplice richiamo procedurale per motivare la trattazione con contraddittorio cartolare; non oggetto di decisione nel merito

  • art. 603 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto che la mancata rinnovazione non abbia leso il diritto di difesa dato che le prove erano acquisite anche tramite fonti autonome

  • art. 431 c.p.p.

    invocato con riferimento al vizio di motivazione e alla rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale non censurabile

  • art. 53 L. 689/81

    richiamato in relazione alla sostituzione della pena detentiva con misura alternativa di libertà controllata (sostituzione operata in primo grado)

  • art. 712 c.p.

    richiesto dal ricorrente per derubricazione nella fattispecie contravvenzionale; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori escludessero logicamente l'alternativa di qualificazione

  • art. 648, comma 2, c.p.

    norma del precedente specifico contestato al ricorrente (condanna irrevocabile per reato rilevante ai fini del precedente), utilizzata dalla Corte per valutare l'ostatività alla concessione di benefici

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato dalla Corte di merito rispetto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Cassazione ha ritenuto insufficiente il semplice richiamo al casellario senza valutazione dei parametri

  • art. 133 c.p.

    norma richiamata dalla Cassazione come parametro imprescindibile per la determinazione del trattamento sanzionatorio e per valutare la fondatezza della prognosi di recidiva al fine di negare attenuanti o benefici

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di differimento dell'udienza non comporta automaticamente l'annullamento o la rinnovazione del processo se le prove contestate risultano comunque acquisite attraverso fonti autonome e tali elementi non sono decisive per l'accertamento
  • La derubricazione ad una fattispecie meno grave richiede un concreto dubbio, logicamente compatibile con gli elementi probatori: se la Corte ritiene sussistente la consapevolezza della provenienza illecita, la qualificazione alternativa viene implicitamente esclusa
  • Il richiamo al precedente penale non è, di per sé solo, sufficiente a escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o la sospensione condizionale della pena; è necessaria una motivazione che valuti la prognosi di recidiva e i parametri dell'art. 133 c.p.
  • In appello e in cassazione la mancanza di documentazione a supporto di una richiesta difensiva (es. prova del concomitante impegno professionale) può legittimare il diniego della richiesta stessa, salvo che la mancata acquisizione della prova sia decisiva e non compensata da altri elementi probatori
  • Quando la Cassazione annulla una sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, ciò indica che l'accertamento di responsabilità è ritenuto valido e definitivo, ma che la fase di quantificazione della pena richiede una nuova valutazione conforme ai parametri di legge

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