Cassazione Penale, Sentenza n. 44018/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione proposta dal difensore per: 1) presunta violazione degli artt. 603 e 431 c.p.p. e vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria e per la mancata riassunzione dei testi Pericoli e Rinelli; 2) richiesta di derubricazione nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p., per dubbio sulla consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno; 3) censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante valutazione di non particolare gravità; 4) censura della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non adeguatamente motivata rispetto al precedente penale e al tempo trascorso.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per i primi due motivi ritenendoli manifestamente infondati: la Corte di merito ha legittimamente respinto la richiesta di differimento e la rinnovazione dell'istruttoria poiché le prove oggetto della richiesta risultavano acquisite anche tramite fonti autonome e non decisive; altresì la derubricazione è stata implicitamente esclusa in considerazione degli elementi probatori (dichiarazioni di Rinelli e acquisizioni probatorie). Invece le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al rifiuto della sospensione condizionale della pena sono state ritenute fondate: il precedente specifico del ricorrente non giustificava da solo la negazione automatica degli attenuanti né della sospensione condizionale senza adeguata prognosi di recidiva e senza valutazione dei parametri dell'art. 133 c.p. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il procedimento è stato rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'accertamento di responsabilità è stato reso definitivo.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
citato nel capo introduttivo come norma che consente la trattazione con contraddittorio cartolare
semplice richiamo procedurale per motivare la trattazione con contraddittorio cartolare; non oggetto di decisione nel merito
art. 603 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto che la mancata rinnovazione non abbia leso il diritto di difesa dato che le prove erano acquisite anche tramite fonti autonome
art. 431 c.p.p.
invocato con riferimento al vizio di motivazione e alla rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale non censurabile
art. 53 L. 689/81
richiamato in relazione alla sostituzione della pena detentiva con misura alternativa di libertà controllata (sostituzione operata in primo grado)
art. 712 c.p.
richiesto dal ricorrente per derubricazione nella fattispecie contravvenzionale; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori escludessero logicamente l'alternativa di qualificazione
art. 648, comma 2, c.p.
norma del precedente specifico contestato al ricorrente (condanna irrevocabile per reato rilevante ai fini del precedente), utilizzata dalla Corte per valutare l'ostatività alla concessione di benefici
art. 62-bis c.p.
richiamato dalla Corte di merito rispetto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Cassazione ha ritenuto insufficiente il semplice richiamo al casellario senza valutazione dei parametri
art. 133 c.p.
norma richiamata dalla Cassazione come parametro imprescindibile per la determinazione del trattamento sanzionatorio e per valutare la fondatezza della prognosi di recidiva al fine di negare attenuanti o benefici
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di differimento dell'udienza non comporta automaticamente l'annullamento o la rinnovazione del processo se le prove contestate risultano comunque acquisite attraverso fonti autonome e tali elementi non sono decisive per l'accertamento
- La derubricazione ad una fattispecie meno grave richiede un concreto dubbio, logicamente compatibile con gli elementi probatori: se la Corte ritiene sussistente la consapevolezza della provenienza illecita, la qualificazione alternativa viene implicitamente esclusa
- Il richiamo al precedente penale non è, di per sé solo, sufficiente a escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o la sospensione condizionale della pena; è necessaria una motivazione che valuti la prognosi di recidiva e i parametri dell'art. 133 c.p.
- In appello e in cassazione la mancanza di documentazione a supporto di una richiesta difensiva (es. prova del concomitante impegno professionale) può legittimare il diniego della richiesta stessa, salvo che la mancata acquisizione della prova sia decisiva e non compensata da altri elementi probatori
- Quando la Cassazione annulla una sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, ciò indica che l'accertamento di responsabilità è ritenuto valido e definitivo, ma che la fase di quantificazione della pena richiede una nuova valutazione conforme ai parametri di legge
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