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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Agevolazioni fiscali prima casa-requisiti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata confermata l'impossibilità di riconoscere l'agevolazione "prima casa" sull'acquisto oneroso successivo, quando il bene era già stato trasferito a titolo gratuito (donazione o successione) e aveva già comportato l'applicazione delle imposte in misura fissa/assenza di imposta di registro. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e l'agevolazione negata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Si discute se, in presenza di un precedente trasferimento a titolo gratuito (donazione o successione) che ha comportato l'assenza dell'imposta di registro e l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, il successivo acquisto a titolo oneroso possa beneficiare nuovamente delle agevolazioni fiscali per la "prima casa". Il riferimento normativo è l'art. 11 lett. bis lett. e della tariffa, parte prima allegata alla legge n. 171/1986.

Norme richiamate

  • art. 11 lett. bis lett. e della tariffa, parte prima allegata alla legge n. 171/1986

    La norma è stata interpretata nel senso che l'agevolazione "prima casa" non è riconoscibile in presenza di un precedente titolo di acquisto a titolo gratuito (donazione o successione) che ha escluso o limitato l'imposizione ai corrispondenti tributi; il beneficio si applica al primo acquisto a titolo oneroso e non può essere riconcesso se il bene è già stato trasferito gratuitamente.

Massime di principio

  • L'agevolazione "prima casa" è strettamente collegata al primo acquisto a titolo oneroso: se il precedente acquisto è stato a titolo gratuito (donazione o successione), non spetta sull'acquisto successivo oneroso.
  • Bisogna verificare la natura del precedente acquisto: trasferimenti gratuiti che hanno prodotto assoggettamento in misura fissa o esenzione precludono il riutilizzo del beneficio.
  • Eventuali eccezioni richiedono fatti specifici (annullamento del precedente trasferimento, interventi giudiziali che invalidino la donazione/successione, o diversa qualificazione giuridica del trasferimento); tali circostanze vanno valutate caso per caso.
  • Se il precedente trasferimento è stato formalmente diverso (es. simulazione o accertamento di natura onerosa), può aprirsi spazio per una diversa qualificazione fiscale: verificare la reale natura dell'atto e gli eventuali accertamenti dell'Amministrazione finanziaria.
  • In caso di dubbio o di possibili situazioni particolari (p.es. successione con quote indivise, divisioni successive, atti di rettifica) è consigliabile ottenere un parere fiscale o un interpello per chiarire l'applicabilità dell'agevolazione.

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