Cassazione Civile, Ordinanza n. 06431/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dall’irrogazione, da parte di una società datrice di lavoro, di una sanzione disciplinare conservativa consistente nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni nei confronti di una dipendente addetta allo sportello. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, ha ritenuto legittima la sanzione sulla base della ritenuta pacificità dei fatti: la dipendente aveva eseguito il rimborso di un buono postale fruttifero del valore di euro 5.406,69, documento che presentava evidenti segni di falsificazione materiale; la contestazione non era stata ritenuta decisiva anche perché la lavoratrice aveva visionato il titolo in sede ispettiva e aveva ammesso la propria disattenzione dinanzi alla divergenza tra il cognome riportato sulla scheda e quello indicato sul titolo. In cassazione la lavoratrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2730 e 2735 c.c., sostenendo che il verbale ispettivo non avesse valore probatorio, che il buono non fosse stato prodotto in giudizio e che la Corte territoriale avesse indebitamente valorizzato una dichiarazione stragiudiziale resa in sede ispettiva; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sulla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello avversario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in realtà, a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito e non un effettivo errore nell'applicazione dell'art. 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c.; ha inoltre rilevato che il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non l'interpretazione o il valore probatorio dei documenti. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra omessa pronuncia e che, in ogni caso, l'appello era stato correttamente esaminato nel merito, coerentemente con l'orientamento secondo cui l'art. 342 c.p.c. post riforma richiede una chiara individuazione delle questioni contestate, senza formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La nullità della sentenza o del procedimento è il veicolo formale delle doglianze prospettate, ma non consente di sindacare una mera rivalutazione del merito probatorio.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati e consente la relevatio ad onere probandi, ma la sua applicazione è rimessa al giudice di merito; non riguarda le valutazioni ermeneutiche sui documenti.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è soggetta a regola legale; non quando si contesti solo il cattivo uso del prudente apprezzamento.
art. 2697 c.c.
È censurabile in cassazione solo se l'onere della prova è stato erroneamente ripartito tra le parti; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.
art. 2730 c.c.
Invocato dalla ricorrente per contestare l'efficacia di una dichiarazione resa in sede ispettiva; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo che la doglianza mirasse in realtà alla rivalutazione del merito.
art. 2735 c.c.
Parimenti richiamato in relazione alla dichiarazione stragiudiziale della dipendente, ma senza che la Corte ne ravvisi una concreta violazione rilevante in cassazione.
art. 342 c.p.c.
L'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 434 c.p.c.
Per l'appello nel rito del lavoro vale il medesimo standard di specificità: l'impugnazione deve rendere chiaramente comprensibili le doglianze, ma non può essere trasformata in un filtro eccessivamente formalistico.
art. 112 c.p.c.
L'omesso esame di una questione processuale non integra omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., che riguarda domande ed eccezioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto dall'ordinamento; non è sufficiente contestare che la prova sia stata apprezzata in modo illogico o non condivisibile.
- La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si deduce un errore nella ripartizione dell'onere della prova tra le parti; se si contesta la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice, la doglianza investe il merito e non la regola sull'onere probatorio.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati, non il valore probatorio o l'interpretazione di documenti e risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di appello, dopo la riforma degli artt. 342 e 434 c.p.c., è sufficiente che l'impugnazione consenta di identificare chiaramente le questioni e i capi della decisione censurati; non sono richieste formule sacramentali né un elaborato sostitutivo della sentenza impugnata.
- L'omesso esame di una questione puramente processuale non integra di per sé omessa pronuncia, che attiene alle domande e alle eccezioni di merito.
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