Sentenza n. 4280/2026 - Milano, Sezione 1
PER L’OTTEMPERANZA al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 691/2025, depositata e resa pubblica in data 17 luglio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 1081/2024, come corretta da apposita ordinanza di correzione di errore materiale del 10 ottobre 2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 22 ottobre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 7 maggio 2026 – carta del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 691/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20-2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 691/2025, depositata il 17 luglio 2025, corretta con ordinanza del 10 ottobre 2025 e passata in giudicato. Il giudice del lavoro, disapplicato l’art. 1, commi 121, 122 e 124, della l. 107/2015 per contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, aveva riconosciuto il diritto alla Carta per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, con accredito di € 500 per ciascun anno, oltre alle spese del giudizio di lavoro. La ricorrente ha evidenziato che, dopo la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 22 ottobre 2025, non era seguito alcun adempimento e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero il 22 ottobre 2025, che il ricorso di ottemperanza era stato ritualmente notificato il 25 maggio 2026 e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica secondo quanto statuito dal giudice del lavoro. Per il persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Non è previsto compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 1081/2024.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato che riconosce il beneficio della Carta del docente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
Prima di agire esecutivamente contro l’amministrazione, il creditore deve attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine era decorso, consentendo l’accoglimento dell’ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può attuare il giudicato utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il meccanismo del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza relativa a un titolo esecutivo nei confronti di un’amministrazione statale può essere accolta quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e risulta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- In caso di accoglimento dell’ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, chiamato a intervenire su richiesta della parte in caso di persistente inadempimento.
- Quando i fondi dell’amministrazione soccombente sono incapienti, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
- Non spetta un compenso autonomo al commissario ad acta quando le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
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