Sentenza n. 884/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento - del D.A. n. 137/GAB del 5 agosto 2025, pubblicato il 7 agosto 2025, con il quale è stato confermato con modifiche il D.A. n. 10/GAB del 12 febbraio 2025 relativo alla nomina, presso la Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania, della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, nella parte in cui l’Assessore dell’Agricoltura ha confermato componente effettivo, esperto in armi e munizioni da caccia, il sig. Rossitto Gioacchino e nominato componente supplente il sig. Zumbo Alfio Antonino; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A. n. 137/GAB del 5 agosto 2025, nella parte relativa alla conferma del componente effettivo esperto in armi e munizioni da caccia e alla nomina del componente supplente della commissione di abilitazione venatoria di Catania
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a commissione)
Prevale il privato
La controversia
A seguito dell'annullamento, con sentenza passata in giudicato, della precedente nomina di un candidato quale componente effettivo della commissione per la materia "armi e munizioni da caccia e relativa legislazione", l'Amministrazione ha rinnovato la procedura confermando il medesimo candidato come componente effettivo e nominando un altro candidato come componente supplente, in luogo del ricorrente, che nella precedente composizione era supplente. Il ricorrente ha dedotto: la nullità del nuovo provvedimento per violazione o elusione del giudicato; la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e della disciplina regionale, nonché il difetto di motivazione, per l'omessa esplicitazione delle ragioni della scelta e dell'iter valutativo; l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, disparità di trattamento e travisamento dei fatti, sostenendo che l'Amministrazione si fosse limitata alla verifica dei requisiti minimi e dei titoli preferenziali senza effettuare una reale comparazione dei curricula, delle competenze e dell'esperienza specifica. In particolare, il ricorrente ha contestato il ricorso al criterio dell'intuitu personae per scegliere il supplente in una procedura asseritamente para-concorsuale, valorizzando la propria esperienza quale istruttore di tiro della Polizia di Stato. L'Amministrazione ha sostenuto di avere applicato i criteri predeterminati dal D.A. n. 91/GAB del 8 novembre 2024: licenza di porto d'armi per uso caccia da almeno tre anni quale requisito di accesso; appartenenza all'amministrazione regionale o statale e mancata nomina in precedenti commissioni quali titoli preferenziali. Ha quindi affermato che il candidato confermato come effettivo possedeva entrambi i titoli preferenziali, mentre il ricorrente ne possedeva uno solo, e che la scelta del supplente era rimessa alla discrezionalità fiduciaria dell'Assessore.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Quanto alla nomina del componente effettivo, il TAR ha ritenuto infondate le censure: dalla documentazione prodotta risultava che la rinnovata istruttoria aveva applicato i criteri oggettivi e predeterminati dalla lex specialis. Sia il ricorrente sia il candidato confermato possedevano il requisito di accesso, ma quest'ultimo risultava titolare di entrambi i titoli preferenziali, mentre il ricorrente ne possedeva uno soltanto; la conferma della nomina è stata quindi ritenuta legittima. Quanto alla nomina del componente supplente, il TAR ha rilevato che il ricorrente e il candidato nominato si trovavano in posizione di parità, essendo ciascuno titolare di un titolo preferenziale. In tale situazione l'Amministrazione non poteva ricorrere all'intuitu personae, poiché si era autovincolata a una procedura selettiva di natura paraconcorsuale o comparativa. Avrebbe dovuto esaminare i curricula e procedere a un'ulteriore valutazione comparativa dell'esperienza e della competenza specifica, motivando puntualmente la prevalenza di un candidato sull'altro. La nomina del supplente è stata pertanto annullata per eccesso di potere, sotto i profili del difetto di istruttoria e del difetto di motivazione, con obbligo dell'Amministrazione di rinnovare la valutazione tra i candidati in posizione di parità secondo criteri oggettivi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
Il ricorrente ha invocato la nullità per violazione o elusione del giudicato, ma il TAR non ha accolto tale censura, ritenendo legittima la nomina del componente effettivo e annullando soltanto quella del supplente per vizi di istruttoria e motivazione.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione imponeva all'Amministrazione di esplicitare, nella scelta del componente supplente, le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro dopo la valutazione comparativa dei rispettivi profili.
art. 29 l.r. n. 33/1997
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione e alla disciplina delle nomine nella commissione di abilitazione venatoria; la decisione non ne espone una distinta interpretazione.
D.A. n. 91/GAB del 8 novembre 2024
"Titolarità, al momento della presentazione della domanda, di licenza di porto d’armi per uso caccia da almeno 3 anni ed in corso di validità"; "A parità di condizioni sarà data priorità ai soggetti dell'Amministrazione regionale/statale in servizio o in quiescenza"; "Nella selezione dei candidati da inserire nelle Commissioni potrà essere data priorità a coloro i quali non sono stati nominati nelle Commissioni provinciali precedentemente costituite".
Il decreto costituisce la lex specialis della procedura: individua il requisito di accesso e i titoli preferenziali oggettivi. In caso di parità tra candidati, non consente di sostituire la comparazione dei profili professionali con una scelta fiduciaria, imponendo l'esame dell'esperienza e della competenza pertinenti alla funzione.
art. 99 c.p.a.
Non applicato direttamente; il giudice richiama la giurisprudenza amministrativa precedente, senza rimettere la causa all'Adunanza plenaria.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione si autovincola a una procedura selettiva di tipo paraconcorsuale o comparativo, deve applicarne le regole oggettive fino alla conclusione e non può ricorrere successivamente all'intuitu personae per scegliere tra candidati in posizione di parità.
- In una procedura di nomina di componenti di una commissione, quando i candidati risultano parimenti collocati sulla base dei requisiti e dei titoli preferenziali predeterminati, l'amministrazione deve svolgere un'ulteriore comparazione dei curricula, valutando l'esperienza e la competenza specifiche rispetto alla funzione da ricoprire.
- La scelta di un candidato tra soggetti in posizione di parità deve essere sorretta da una motivazione puntuale, idonea a rendere comprensibili le ragioni della prevalenza del profilo prescelto; il mero richiamo al carattere fiduciario della nomina non è sufficiente in una procedura autovincolata di natura comparativa.
- La diversa posizione dei candidati rispetto ai titoli preferenziali predeterminati può legittimare la scelta del candidato che possieda un numero maggiore di titoli, senza che sia necessaria un'ulteriore comparazione dei curricula, purché l'istruttoria documenti il possesso dei requisiti e l'applicazione dei criteri stabiliti dalla lex specialis.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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