Cassazione Civile, Sentenza n. 7925/2020 del 20/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
Un coniuge aveva chiesto alla Corte d’appello di Cagliari di dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro del 28 ottobre 2015, che aveva dichiarato nullo il matrimonio concordatario celebrato con l’altro coniuge per incapacità consensiva del marito al momento delle nozze; la decisione ecclesiastica era stata munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La moglie, rimasta contumace nel giudizio di delibazione, aveva vissuto con il marito per vent’anni. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo la sentenza ecclesiastica passata in giudicato secondo il diritto canonico, regolarmente instaurato il contraddittorio, insussistente il contrasto con l’ordine pubblico e agevolmente conoscibile dalla moglie la patologia del marito. La Procura Generale ha proposto tre motivi, esaminati congiuntamente: 1) ha sostenuto che la convivenza coniugale ultratriennale, quale limite di ordine pubblico ostativo alla delibazione, avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio, anche in protezione della vita privata e familiare; 2) ha contestato l’orientamento secondo cui tale limite è oggetto di eccezione in senso stretto riservata alla parte, sostenendo che si tratterebbe invece di eccezione rilevabile d’ufficio e censurando la mancata considerazione della posizione della moglie dopo vent’anni di vita coniugale; 3) ha dedotto la lesione del diritto al giusto processo della contumace e ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite e un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull’interpretazione degli artt. 22 e 46 del Regolamento CE n. 2201/2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato, in continuità con le sentenze delle Sezioni Unite nn. 16379 e 16380 del 2014, che la convivenza coniugale ultratriennale, quale limite di ordine pubblico alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, è deducibile soltanto su eccezione della parte interessata e non è rilevabile d’ufficio, in ragione della complessità dei fatti e del loro stretto legame con diritti, doveri e responsabilità personali dei coniugi. Ha escluso che tale regola violi il diritto al giusto processo della parte contumace, rilevando il carattere volontario della contumacia, dichiarabile solo dopo la prova della rituale notificazione della domanda. Ha inoltre negato la rimessione alle Sezioni Unite e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: il Regolamento CE n. 2201/2003 riguarda le decisioni matrimoniali e sulla responsabilità genitoriale adottate in un diverso Stato membro, non quelle dei tribunali ecclesiastici. Nessuna statuizione sulle spese, considerata la natura della parte ricorrente. La Corte ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8
Premesso che il Collegio ritiene di conformarsi, condividendone il contenuto, ai richiamati precedenti delle Sezioni Unite nn. 16379 e 16380 del 2014, anche quanto alla non rilevabilità di ufficio del limite di ordine pubblico alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario costituito dalla convivenza triennale delle parti come coniugi, va osservato che il Collegio neppure ritiene di dover rimettere gli atti alle Sezioni Unite affinchè risolvano il contrasto giurisprudenziale ipotizzato nel ricorso.
Nel procedimento di delibazione previsto dalla disciplina concordataria, la convivenza coniugale ultratriennale costituisce un limite di ordine pubblico alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità, ma non è rilevabile d’ufficio: deve essere fatta valere dalla parte interessata.
L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3
Le Sezioni Unite, infatti, nelle più volte richiamate sentenze “gemelle”, si sono date carico del consolidato orientamento giurisprudenziale restrittivo in tema di eccezioni in senso stretto, richiamato nel ricorso della Procura generale, concludendo tuttavia motivatamente che l’eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, rientra appunto tra quelle che l’ordinamento riserva alla disponibilità della parte interessata; e ciò argomentando sia dalla “complessità fattuale” delle circostanze sulle quali essa si fonda e dalla connessione molto stretta di tale complessità con l’esercizio di diritti, con l’adempimento di doveri e con l’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, sia dalla espressa previsione della necessità dell’eccezione di parte nell’analoga fattispecie dell’impedimento al divorzio costituito dall’interruzione della separazione, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3.
La previsione dell’eccezione di parte nell’analoga ipotesi dell’interruzione della separazione è utilizzata per sostenere che anche il limite della convivenza coniugale ultratriennale alla delibazione è riservato alla disponibilità della parte interessata e non può essere rilevato d’ufficio.
Regolamento (CE) n. 2201/2003, artt. 22 e 46
Nè, infine, ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sulla interpretazione delle norme del regolamento CE n. 2201/2003 richiamate nel ricorso, per l’assorbente ragione che tale regolamento è “relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale” adottate in un diverso Stato membro dell’Unione Europea, non delle decisioni dei tribunali ecclesiastici.
Il Regolamento CE n. 2201/2003 disciplina il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale adottate in un altro Stato membro dell’Unione europea; non si applica alle decisioni dei tribunali ecclesiastici, sicché non occorre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per la loro delibazione.
art. 267 TFUE
Nè, infine, ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sulla interpretazione delle norme del regolamento CE n. 2201/2003 richiamate nel ricorso, per l’assorbente ragione che tale regolamento è “relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale” adottate in un diverso Stato membro dell’Unione Europea, non delle decisioni dei tribunali ecclesiastici.
Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione interpretativa proposta riguarda un regolamento UE non applicabile al tipo di decisione oggetto del giudizio, qui una decisione di un tribunale ecclesiastico.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Dà dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Nel caso concreto la Corte ha escluso i presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- La convivenza coniugale ultratriennale costituisce un limite di ordine pubblico alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, ma la relativa eccezione è riservata alla disponibilità della parte interessata e non è rilevabile d’ufficio. La regola si giustifica per la complessità dei fatti da accertare e per la loro stretta connessione con diritti, doveri e responsabilità personalissimi dei coniugi.
- La contumacia non comporta, di per sé, una violazione del diritto al giusto processo quando deriva da una scelta volontaria della parte ed è dichiarata soltanto in presenza della prova della rituale notificazione della domanda giudiziale.
- Il Regolamento CE n. 2201/2003, relativo al riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale adottate in un diverso Stato membro dell’Unione europea, non disciplina il riconoscimento delle decisioni dei tribunali ecclesiastici.
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