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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4573/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vinotti era stato imputato per il reato previsto dall'art. 334 c.p. (sottrazione di cose sottoposte a sequestro) commesso il 25/08/2014, perché avrebbe disperso l'autovettura Fiat Punto di cui era stato nominato custode giudiziale dopo il sequestro amministrativo del 19/08/2014, il veicolo risultando privo di assicurazione. Con ricorso in Cassazione l'imputato deduceva: 1) nullità del decreto di citazione per avere indicato erroneamente l'imputato quale appellante (pur non avendo interposto appello), con richiamo all'art. 601 c.p.p.; 2) errata valutazione circa la qualificazione giuridica della condotta (chiedeva che la fattispecie fosse valutata ai sensi del secondo comma dell'art. 334) e rifiuto in appello di acquisire documenti che, secondo la difesa, avrebbero provato la proprietà o la disponibilità del veicolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: sul piano formale, l'errata indicazione della qualità di appellante nel decreto di citazione non rientra tra le nullità previste dall'art. 601 c.p.p. e non ha pregiudicato le prerogative difensive; sul merito, la giurisprudenza interpreta in senso estensivo la nozione di "proprietario" ai fini dell'art. 334 c.p. (comprendendo chi ha l'effettiva disponibilità del bene), ma la difesa non ha né tempestivamente chiesto la diversa qualificazione del fatto in appello né allegato in Cassazione i documenti cui faceva riferimento (violazione del principio di autosufficienza del ricorso). Inoltre, i documenti offerti in sede di appello non avrebbero comunque dimostrato la disponibilità materiale del mezzo; l'imputato non ha reso dichiarazioni sulla disponibilità del veicolo nemmeno al momento del sequestro e il tema è rimasto estraneo al processo di primo grado. La memoria ex art. 23 d.l. 127/2020 è stata ritenuta manifestamente infondata e, per carenza di interesse, inammissibile. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.

    comma 1 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro)

    Il dolo richiesto è specifico: l'esclusivo scopo di favorire il proprietario delle cose sottoposte a sequestro; la nozione di "proprietario" è interpretata estensivamente per includere chi ha effettiva disponibilità del bene

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Elenca le cause di nullità del decreto di citazione; errori formali non ricompresi non comportano automaticamente nullità se non incidono sulle garanzie difensive

  • art. 429 lett. F e G cod. proc. pen.

    Requisiti richiamati dall'art. 601 per il contenuto del decreto di citazione; la mancata indicazione dell'impugnazione proposta dal P.M. può essere rilevante solo se ricade tra i vizi espressamente indicati

  • art. 23 d.l. 127/2020

    Prevede la memoria incidentale; qui la deduzione proposta con tale memoria è stata ritenuta inammissibile per mancanza di interesse e manifestamente infondata

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 6, Sent. n. 22529 del 27/04/2018 Rv. 273387; Sez. 3, Sent. n. 1505 del 17/05/1966 Rv. 102658

    La giurisprudenza conferma che la qualità di "proprietario" ai fini dell'art. 334 c.p. va intesa estensivamente (include il reale utilizzatore o chi ha effettiva disponibilità); inoltre il dolo specifico deve essere l'esclusivo fine di favorire il proprietario, altrimenti può configurarsi altra fattispecie (es. malversazione)

Massime di principio

  • La nullità del decreto di citazione è limitata ai vizi espressamente previsti dalla legge (art. 601 c.p.p. e richiami): errori formali non elencati non comportano automaticamente annullamento se non ledono le garanzie difensive
  • Ai fini dell'art. 334 c.p. la nozione di "proprietario" va interpretata in senso sostanziale: è sufficiente dimostrare l'effettiva disponibilità o il concreto utilizzo del bene, non necessariamente la titolarità civilistica
  • In sede di impugnazione e di Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: i documenti che si intendono far valere devono essere allegati al ricorso; l'omissione può portare all'inammissibilità o al rigetto della censura
  • La diversa qualificazione giuridica di una condotta (es. secondo comma art. 334) deve essere tempestivamente sollevata e adeguatamente documentata nel corso del processo; non può essere introdotta ex novo senza prova
  • Le dichiarazioni dell'imputato/custode al momento del sequestro e i documenti ufficiali (es. visura PRA, atti di trasferimento) sono elementi decisivi per provare la disponibilità materiale del veicolo
  • Il dolo specifico richiesto per l'art. 334 c.p. (scopo esclusivo di favorire il proprietario) deve emergere con chiarezza: se manca tale esclusività la condotta può integrare un diverso delitto più grave (es. malversazione)

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