Corte di giustizia, Sentenza C-125/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 settembre 2017. — Malta Dental Technologists Association e John Salomone Reynaud contro Superintendent tas-Saħħa Pubblika e Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Odontotecnici – Condizioni per l’esercizio della professione nello Stato membro ospitante – Requisito dell’intermediazione obbligatoria di un dentista – Applicazione di tale requisito agli odontotecnici clinici che esercitano la loro professione nello Stato membro d’origine – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Restrizione – Giustificazione – Obiettivo d’interesse generale di garantire la tutela della salute pubblica – Proporzionalità. — Causa C-125/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una controversia maltese sul riconoscimento delle qualifiche degli odontotecnici clinici e sulla possibilità di esercitare a Malta senza la mediazione obbligatoria di un dentista. Ha chiarito che la direttiva 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche, ma non armonizza le condizioni di esercizio della professione, che restano in linea di principio di competenza dello Stato membro ospitante. Il requisito maltese dell’intermediazione del dentista costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, ma è giustificato dall’obiettivo di tutela della salute pubblica ed è proporzionato.
Riconoscimento delle qualifiche degli odontotecnici clinici e legittimità del requisito nazionale che impone l’intermediazione obbligatoria di un dentista per l’esercizio dell’attività nello Stato membro ospitante.
La questione giuridica
Se la direttiva 2005/36/CE e gli articoli 49, 52 e 56 TFUE ostino a una normativa maltese che, pur non discriminando formalmente, impedisce o rende meno agevole agli odontotecnici clinici formati in un altro Stato membro di stabilirsi a Malta, imponendo che le attività di odontotecnico siano svolte in collaborazione con un dentista; se tale disciplina rientri nell’ambito della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e, in particolare, se il requisito di intermediazione sia compatibile con il principio di proporzionalità e con la tutela della salute pubblica.
Principio di diritto
L’articolo 49 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 1, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2005/36/CE non ostano a una normativa nazionale che imponga agli odontotecnici di esercitare la professione in collaborazione con un dentista, anche quando il professionista provenga da un altro Stato membro, purché tale requisito sia applicato in modo non discriminatorio e risulti giustificato e proporzionato in funzione dell’obiettivo di tutela della salute pubblica. La direttiva sul riconoscimento delle qualifiche non armonizza le condizioni di esercizio della professione, sicché lo Stato membro ospitante conserva il potere di fissarle nel rispetto del diritto dell’Unione; nel caso di specie, l’intermediazione obbligatoria del dentista è idonea e necessaria a proteggere i pazienti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 52 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 168, paragrafo 7, TFUE
- Direttiva 2005/36/CE
- Direttiva 2013/55/UE
- Articolo 1 direttiva 2005/36/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) direttiva 2005/36/CE
- Articolo 4 direttiva 2005/36/CE
- Articolo 4 septies direttiva 2005/36/CE
- Articolo 10 direttiva 2005/36/CE
- Articolo 11 direttiva 2005/36/CE
- Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2005/36/CE
- Articolo 34 direttiva 2005/36/CE
- Articolo 36 direttiva 2005/36/CE
Riconoscimento delle qualifiche degli odontotecnici clinici e requisito di intermediazione del dentista
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malta) in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e libertà di stabilimento nel settore delle professioni sanitarie. La Corte era chiamata a valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa maltese che impone agli odontotecnici di operare in collaborazione con un dentista e che, secondo i ricorrenti, impediva agli odontotecnici clinici provenienti da altri Stati membri di stabilirsi ed esercitare a Malta.
Fatti e procedimento principale
La Malta Dental Technologists Association e il sig. John Salomone Reynaud hanno chiesto al giudice maltese che fosse riconosciuta a Malta la qualifica professionale degli odontotecnici clinici (OTC) formati in altri Stati membri e che fosse consentito loro di esercitare senza che fosse necessario l’invio dei pazienti da parte di un dentista. I ricorrenti sostenevano che l’attività degli OTC non presentasse un rischio per la salute dei pazienti, poiché un’eventuale protesi difettosa comporterebbe soltanto la necessità di riparazione o sostituzione.
Il giudice del rinvio ha osservato che a Malta non esiste un riconoscimento generale della professione di OTC e che la normativa nazionale non discrimina in base alla nazionalità, ma opera indistintamente nei confronti di cittadini maltesi e cittadini di altri Stati membri.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE. In particolare:
- il considerando 3, che consente allo Stato membro ospitante di imporre condizioni di esercizio non discriminatorie, purché obiettivamente giustificate e proporzionate;
- l’articolo 1, che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), sulla nozione di professione regolamentata, qualifiche professionali, titolo di formazione e formazione regolamentata;
- l’articolo 4, che stabilisce gli effetti del riconoscimento;
- l’articolo 4 septies, sull’accesso parziale;
- gli articoli 10 e 13, relativi al regime generale di riconoscimento;
- gli articoli 34 e 36, che definiscono rispettivamente la formazione e le attività professionali del dentista.
Sul piano nazionale, viene esaminata la legge maltese sulle professioni sanitarie, in base alla quale solo chi è iscritto in un apposito registro può esercitare le professioni complementari alla medicina. La professione di odontotecnico è espressamente elencata, mentre quella di OTC non lo è.
Ricevibilità del rinvio pregiudiziale
La Corte respinge le obiezioni di irricevibilità sollevate dai governi maltese e austriaco. Ricorda che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e che spetta al giudice nazionale stabilire il momento opportuno per il rinvio. Quanto all’asserita assenza di elemento transfrontaliero, la Corte osserva che la controversia riguarda una normativa nazionale applicabile anche ai cittadini di altri Stati membri e che la decisione del giudice nazionale produrrà effetti anche nei loro confronti.
Qualificazione della professione e ambito di applicazione della direttiva 2005/36
La Corte rileva che la professione di odontotecnico a Malta costituisce una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36, poiché l’accesso e l’esercizio sono subordinati al possesso di specifiche qualifiche professionali. Poiché tale professione non rientra nei capi II e III del titolo III della direttiva, trova applicazione il regime generale di riconoscimento di cui agli articoli 10-14.
In questo quadro, l’articolo 13, paragrafo 1, impone allo Stato membro ospitante di consentire l’accesso e l’esercizio della stessa professione ai soggetti che possiedono le qualifiche richieste nello Stato membro d’origine. La Corte chiarisce che l’espressione "stessa professione" va intesa in modo sostanziale, confrontando le attività effettivamente comprese nelle due professioni nei rispettivi Stati membri. Spetta al giudice nazionale verificare se la professione di odontotecnico maltese e quella di OTC siano, in concreto, identiche, analoghe o equivalenti.
Limiti della direttiva: condizioni di esercizio non armonizzate
La Corte sottolinea che la direttiva 2005/36 non armonizza le condizioni di esercizio delle professioni regolamentate. In base all’articolo 4, letto alla luce del considerando 3, lo Stato membro ospitante conserva il potere di fissare le condizioni di esercizio, purché nel rispetto del diritto dell’Unione. Ne consegue che un professionista che sia OTC nello Stato membro d’origine non può invocare la direttiva per opporsi, di per sé, a una regola nazionale che imponga agli odontotecnici di operare con l’intermediazione di un dentista.
La Corte osserva inoltre che non può essere usata la direttiva per eludere condizioni di esercizio non armonizzate imponendo allo Stato membro ospitante di allineare la propria disciplina a quella vigente in altri Stati membri.
Inapplicabilità dell’accesso parziale
La Corte precisa che l’articolo 4 septies sulla disciplina dell’accesso parziale non è pertinente nel caso di specie, poiché i ricorrenti non avevano chiesto un accesso parziale alla professione di dentista. La Corte non si pronuncia quindi sulla possibilità teorica di un simile accesso, ma constata che tale disposizione non può trovare applicazione nelle circostanze del procedimento principale.
Libertà di stabilimento e giustificazione della restrizione
Per le parti della disciplina non armonizzate dalla direttiva, la Corte verifica la conformità della normativa maltese all’articolo 49 TFUE. Stabilisce che il requisito dell’intermediazione obbligatoria del dentista, applicato a professionisti che nello Stato membro d’origine possono operare direttamente con i pazienti, rende meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento e costituisce quindi una restrizione.
Tuttavia, tale restrizione può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. La Corte riconosce che la tutela della salute pubblica costituisce un obiettivo di rango elevato e che, nell’ambito sanitario, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta del livello di protezione e dei mezzi per perseguirlo, fermo restando un controllo particolarmente rigoroso di proporzionalità.
Nel caso concreto, la partecipazione obbligatoria di un dentista nel trattamento dei pazienti è considerata idonea a garantire la tutela della salute pubblica, poiché le attività dell’odontotecnico si inseriscono in un ambito in cui la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle patologie dentarie richiedono la competenza del dentista ai sensi degli articoli 34 e 36 della direttiva. La Corte ritiene quindi che la misura non vada oltre quanto necessario.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che l’articolo 49 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2005/36 non ostano alla normativa maltese che impone agli odontotecnici di esercitare in collaborazione con un dentista, anche nei confronti di odontotecnici clinici qualificati in un altro Stato membro e intenzionati a stabilirsi a Malta.
Il principio centrale è che il riconoscimento delle qualifiche professionali non comporta l’armonizzazione delle condizioni di esercizio della professione: lo Stato ospitante può mantenerle, purché siano non discriminatorie, giustificate dalla tutela della salute pubblica e proporzionate.
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