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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29662/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce violazione di legge perché il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità omettendo di considerare che nel verbale di sommarie informazioni rese dalla persona offesa il 27/07/2021 vi era un'esplicita manifestazione di volontà di procedere (configurabile come querela). Tale atto, essendo condizione di procedibilità, doveva essere inserito nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p. e poteva essere prodotto o acquisito d'ufficio anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale; pertanto la sentenza che non ha considerato tale documento e la sua efficacia è viziata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato che il verbale di sommarie informazioni contenente l'esplicita volontà di procedere va considerato come querela e doveva essere presente nel fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.). Ha richiamato precedenti giurisprudenziali che confermano la possibilità di produrre o acquisire tale atto durante il dibattimento e che l'esistenza della querela non può dipendere dalla disponibilità delle parti. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari.

Norme richiamate

  • art. 431 cod. proc. pen.

    La querela o l'atto contenente la condizione di procedibilità deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento; può essere prodotto o acquisito d'ufficio anche durante l'istruttoria dibattimentale e rileva come impulso processuale indipendente dalla disponibilità delle parti.

  • Sez. 5, n. 31220 del 29/05/2013, Fragale (Rv. 256088)

    Conferma che il verbale di sommarie informazioni contenente manifestazione di volontà di procedere può essere inserito nel fascicolo e acquisito durante il dibattimento.

  • Sez. 5, n. 14242 del 23/03/2015, Subashi (Rv. 264081)

    Sottolinea che l'esistenza ed effettiva presentazione della querela sono profili tipici dell'impulso processuale e non possono essere rimessi alla disponibilità delle parti.

  • Sez. 5, n. 3477 del 08/02/2000, Beha (Rv. 215575)

    Specifica che l'allegazione in cassazione dell'atto contenente la condizione di procedibilità non costituisce produzione probatoria impropria, ma attività finalizzata a consentire la decisione su questioni processuali estendendo il giudizio di legittimità al fatto.

Massime di principio

  • Se nel verbale di sommarie informazioni la persona offesa manifesta chiaramente la volontà di procedere, questo atto può e deve essere qualificato come querela ai fini della condizione di procedibilità.
  • La presenza della querela dev'essere verificata nel fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.); se non inserita, può essere prodotta o acquisita d'ufficio anche durante il dibattimento.
  • In sede di cassazione, l'allegazione del documento contenente la condizione di procedibilità non ha natura di nuova prova ma serve a decidere questioni processuali rilevanti per la legittimità della decisione.
  • La mancata valutazione da parte del giudice della condizione di procedibilità comprovata da un atto (querela) giustifica l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Gli organi giudiziari devono accertare d'ufficio l'esistenza della condizione di procedibilità quando dagli atti emerge una manifestazione di volontà della persona offesa, non potendo considerarla mera disponibilità processuale delle parti.

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